ORDINANZA TRIBUNALE DI SONDRIO – N. R.G. 2-2 2024 DEL 28 04 2025
Tribunale di Sondrio Sezione unica civile
in composizione monocratica nella persona del G.D. dott.ssa NOME COGNOME
vista la richiesta di misure protettive generiche avanzata dalla
(c.f. / P. Iva con l’avv. NOME COGNOME nell’ambito della procedura unitaria di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio con riserva di deposito della proposta e del piano ex artt. 25 sexies. 40 e 44CCII n. 6-2/2024 in data 8/4/2025 e successiva integrazione documentale vista in data odierna; P.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
considerato che parte ricorrente, accanto alla predetta domanda, ha altresì avanzato richiesta di misure protettive ex art. 54 co. 2 del CCII, primo periodo, che così recita: ‘ Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40 anche nell’ipotesi di cui all’art. 25 sexies, oppure con successiva domanda,, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa ‘;
considerato che l’articolo 55, co. 3, del CCII dispone che ‘ Nel caso previsto dall’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione ‘;
rilevata la superfluità della fissazione di udienza e di audizione preventiva e comunicazione ai controinteressati specifici, a differenza della previsione dell’art. 19 CCII in ambito di composizione negoziata (qui provvedendosi con decreto inaudita altera parte e non con ordinanza motivata), essendo sufficiente la pubblicazione della domanda al Registro delle Imprese, a far data dalla quale si applica automaticamente il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ex artt. 40 co. 3 e 54 co. 2 CCII, salva conferma o revoca entro trenta giorni da parte del giudice ex art. 55 co. 3 CCII (cfr. in proposito Trib. Roma 21 luglio 2022, in Diritto della Crisi);
vista la richiesta di misure protettive tipiche formulata dalla società ricorrente ex art. 54 co. 2, primo periodo CCII;
considerato che la richiesta di ‘concessione’ delle misure in oggetto debba intendersi quale richiesta di conferma delle misure protettive, conformemente all’art. 55 co. 3 CCII;
rilevato che ai sensi dell’art. 54, 2 comma, CCII il debitore che richieda l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25 sexies, può richiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio;
ricordato, infine, sin d’ora che ai sensi dell’art. 8 del CCII la durata massima delle misure protettive fino alla eventuale omologazione è pari a 12 mesi;
considerato che la Società durante il periodo di Composizione negoziata ha già usufruito delle misure protettive e cautelari per un periodo complessivo di 240 giorni e pertanto ne residuano 125 giorni, come richiesto in ricorso;
rilevato di dover confermare l’effetto delle misure protettive del patrimonio già prodottosi con l’iscrizione nella misura di 125 giorni dalla pubblicazione della domanda, considerata l’esigenza di tutela della par condicio creditorum , salve in ogni caso le prerogative del C.G. per la richiesta di modifica e revoca delle misure ex art. 55 co. 5 CCII;
ritenuto, quanto alla decisione sulla conferma delle misure protettive, che non emergono dalla domanda depositata ragioni ostative all’accoglimento;
rilevato che dalla visura del R.I. aggiornata in data 14/4/2025 risulta avvenuta l’iscrizione in data 9/4/2025;
P.Q.M.
letti gli articoli 54 co. 2 e 55 co. 3 del CCII, conferma le misure protettive richieste dalla società e, per l’effetto:
conferma che dalla data della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese (9/4/2025) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
stabilisce la durata di tali misure protettive in 125 giorni dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese e pertanto fino al 12/9/2025;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al Registro delle Imprese.
Il Giudice del. dott.ssa NOME COGNOME