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Misure protettive: la conferma nel concordato

Il Tribunale di Sondrio ha confermato le misure protettive richieste da una società nell’ambito di una procedura di concordato semplificato. Il decreto chiarisce che le misure sono efficaci dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese e che il giudice deve confermarle o revocarle entro 30 giorni. La durata è stata fissata in 125 giorni, calcolando il periodo residuo rispetto ai 12 mesi massimi, avendo la società già usufruito di 240 giorni di protezione in una precedente procedura.

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Misure Protettive: La Conferma del Giudice e il Calcolo della Durata Residua

L’accesso a una procedura di regolazione della crisi è un momento delicato per ogni impresa. In questo contesto, le misure protettive rappresentano uno scudo fondamentale per difendere il patrimonio aziendale dalle azioni dei creditori e consentire una gestione ordinata della crisi. Un recente decreto del Tribunale di Sondrio offre importanti chiarimenti sul meccanismo di funzionamento di queste tutele, in particolare sulla loro efficacia automatica e sul calcolo della loro durata massima, soprattutto quando l’impresa ha già beneficiato di un periodo di protezione in una procedura precedente.

I Fatti del Caso

Una società, nell’ambito di una procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, avanzava una richiesta per l’applicazione di misure protettive generiche. La domanda veniva depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, innescando l’iter previsto dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII). La società, tuttavia, aveva già usufruito in precedenza di un periodo di protezione di 240 giorni durante una fase di Composizione Negoziata della Crisi. La questione centrale per il giudice era quindi duplice: confermare l’efficacia delle misure e, soprattutto, determinarne la corretta durata residua.

La Decisione del Tribunale

Il Giudice monocratico ha accolto la richiesta, confermando le misure protettive a favore della società. La decisione ha stabilito due punti cardine:

1. Conferma dell’effetto protettivo: Il Tribunale ha confermato che, a partire dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società.
2. Determinazione della durata: La durata delle misure è stata fissata in 125 giorni, calcolati come residuo del periodo massimo di 12 mesi previsto dalla legge, tenendo conto dei 240 giorni già goduti in precedenza.

Il decreto è stato quindi mandato alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente e per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le Motivazioni della Conferma delle Misure Protettive

La motivazione del decreto si fonda su una precisa interpretazione degli articoli 54 e 55 del Codice della Crisi. Il giudice ha chiarito che il ruolo del tribunale non è quello di “concedere” le misure, ma di “confermarle” o “revocarle”. Questo perché, secondo la legge, le misure protettive producono il loro effetto automaticamente dal momento della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese. L’intervento del giudice è successivo e ha una funzione di controllo, da esercitarsi entro 30 giorni.

Il Tribunale ha ritenuto superflua la fissazione di un’udienza per ascoltare le parti interessate (inaudita altera parte), a differenza di quanto previsto per altre procedure. La pubblicità garantita dall’iscrizione nel Registro delle Imprese è infatti considerata sufficiente a innescare il meccanismo di protezione, che poi viene vagliato dal giudice.

Il Calcolo della Durata Residua

Il punto più significativo della motivazione riguarda il calcolo della durata. Il giudice ha correttamente richiamato l’articolo 8 del CCII, che fissa in 12 mesi la durata massima complessiva delle misure protettive fino all’eventuale omologazione. Poiché la società aveva già beneficiato di 240 giorni di protezione durante la Composizione Negoziata, il Tribunale ha sottratto tale periodo dal totale disponibile. Il risultato è un periodo residuo di 125 giorni, esattamente come richiesto dalla società stessa. Questa decisione sottolinea che i periodi di protezione non si sommano tra procedure diverse, ma contribuiscono a erodere un monte ore complessivo a disposizione del debitore. L’obiettivo è tutelare la par condicio creditorum e garantire che lo strumento protettivo non venga abusato per protrarre indefinitamente la stasi delle azioni esecutive.

Le Conclusioni

Questo decreto del Tribunale di Sondrio offre una guida chiara e pragmatica sull’applicazione delle misure protettive. Le conclusioni operative sono essenziali per imprese e professionisti del settore:

1. Automatismo dell’Effetto: La protezione scatta automaticamente con l’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese. Questo conferisce immediata certezza e respiro al debitore.
2. Ruolo di Controllo del Giudice: Il giudice interviene ex post per confermare o revocare le misure, verificandone i presupposti, senza la necessità di un’udienza preventiva.
3. Durata Cumulativa: La durata massima di 12 mesi è un plafond onnicomprensivo. I periodi di protezione goduti in procedure precedenti (come la composizione negoziata) vengono detratti, limitando la durata delle nuove misure. È cruciale per le imprese pianificare attentamente l’utilizzo di questi strumenti per non esaurire prematuramente il tempo a disposizione.

Quando diventano efficaci le misure protettive richieste da un’impresa in crisi?
Le misure protettive diventano efficaci automaticamente dalla data di pubblicazione della domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi nel Registro delle Imprese.Qual è il ruolo del giudice una volta che le misure protettive sono diventate efficaci?
Il giudice ha il compito di confermare o revocare le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda. Non le “concede” ex novo, ma svolge un controllo successivo sulla loro legittimità e ne fissa la durata.

Come si calcola la durata delle misure protettive se l’impresa ne ha già usufruito in una procedura precedente?
La durata complessiva delle misure protettive non può superare i 12 mesi. Il periodo già goduto in procedure precedenti (in questo caso, 240 giorni in una composizione negoziata) viene sottratto dal totale, e il giudice conferma le nuove misure solo per il tempo residuo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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