DECRETO TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00000555 2026 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV CIVILE
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16 febbraio 2026 nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO e all’esito dell’esame degli atti, osserva:
1.
Con ricorso depositato il 20.01.2026 ‘ con sede legale in Roma, in INDIRIZZO, C.F. ha chiesto di ‘confermare le misure protettive richieste ex art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori della società RAGIONE_SOCIALE ‘ e ‘in via subordinata: di limitare le misure protettive alle specifiche iniziative intraprese dai creditori dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, , e altri creditori che abbiano intrapreso o minaccino di intraprendere azioni esecutive’ e ciò ‘per il tempo ma ssimo previsto dalla legge’, premettendo: P.
-di esercitare la propria attività imprenditoriale sin dall’anno 2011 nel campo informatico e di versare in condizione di crisi, conseguente sia a quella di portata più generalizzata determinata dalla pandemia Covid 19, sia da propria ‘ carenza di strategia di mercat o’ che ha condotto all’assenza di commesse, resa, poi, ulteriormente accentuata da precarie condizioni di salute del proprio ex amministratore;
-che si è determinato indebitamento nei confronti dell’erario per oltre euro 300.00,00 oltre che nei confronti di banche, finanziatori e fornitori;
-di aver quindi presentato l’11.12.2025 presso la locale RAGIONE_SOCIALE istanza per la designazione di esperto ai sensi dell’art. 17 CCII e che l’ente aveva RAGIONE_SOCIALEle aveva a ciò provveduto all’uopo nominando l’AVV_NOTAIO;
-che aveva contestualmente chiesto ‘l’applicazione di misure protettive ex art. 18 CCII;
-che il piano industriale posto a supporto del relativo piano di risanamento era imperniato su ‘ riorganizzazione dei costi aziendali e razionalizzazione delle risorse’, ‘sviluppo dell’offerta e innovazione tecnologica’, ‘ potenziamento commerciale e strategie di marketing’, ‘ricapitalizzazione del patrimonio netto’ e che doveva ritenersi connotato da correlata ‘ fattibilità economica’ e dall’idoneità a prefigurare in favore del ceto creditorio un risultato satisfattivo di maggior convenienza rispetto a quanto conseguibile in alternativa prospettiva di liquidazione giudiziale;
-che l’attuazione del programma risanatore necessitava della fruizione delle misure protettive per preservare il proprio compendio aziendale da eventuali aggressioni esecutive dei creditori.
2.
Con decreto del 22.01.2026 il g.d. ha fissato al 16 febbraio 2026 l’udienza per la comparizione delle parti, disponendo la notifica del ricorso e del provvedimento di comparizione parti ai creditori che avessero già dato avvio ad azioni esecutive e/o cautelari. La società ricorrente, con nota e relativi allegati depositati telematicamente il 28.01.2026 ha comprovato l’esecuzione delle prescritte notifiche, a mezzo pec, nei confronti di
, ‘
‘Intesa
‘
‘
‘
‘
Nessuno dei creditori si è costituito nel procedimento.
3.
AVV_NOTAIO‘esperto, AVV_NOTAIO, ha depositato il 10.02.2026 il proprio parere espresso in senso positivo all’accoglimento della richiesta di conferma delle misure protettive, evidenziando che le linee operative compendiate nel proposto progetto di risanamento, alla
.
luce delle risultanze del c.d. test pratico ex art. 13 CCII -che aveva sollecitato la ricorrente ad eseguire- si appalesano suscettive di concreta attuazione a fronte di una condizione di precarietà caratterizzata da indubbi oggettiva gravità, tuttavia suscettiva di trovare in tal modo componimento e superamento.
4.
All’udienza del 16.02.2026, presenti il patrocinatore della società ricorrente e l’esperto, il g.d. ha riservato la decisione.
5.
Esaminati gli atti, rileva il g.d.:
avendo la debitrice la propria sede legale in Roma, in INDIRIZZO, -come si rileva anche dalla visura RAGIONE_SOCIALEle in atti- ciò radica la competenza di questo tribunale a statuire sul proposto ricorso, ai sensi degli articoli 27 commi 2 e 3 lett. c) e 19 comma 1 CCII;
dalla medesima certificazione RAGIONE_SOCIALEle non emerge la ricorrenza di alcune delle condizioni ostative tipicamente prese a riferimento dall’articolo 25 quinquies CCII;
dalla detta visura risulta, altresì, che la richiesta di applicazione di misure protettive è stata pubblicata nel registro RAGIONE_SOCIALEle il 19.01.2026, ossia entro il giorno successivo alla accettazione della propria designazione da parte dell’esperto, interv enuta il 15.01.2026;
-entro il giorno successivo e nel rispetto della tempistica dettata dall’articolo 19 comma 1 CCII è stato depositato, presso questo tribunale, il ricorso propulsivo del presente procedimento,
-con decreto del 22.01.2026 è stata fissata, per la comparizione delle parti, l’udienza ex art. 19 comma 3 CCII;
risultano, pertanto, osservati i tempi normativamente stabiliti a pena di inefficacia delle misure protettive quanto al deposito del ricorso e alla pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti.
5.a
Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, dallo ‘storico’ del procedimento risulta che la cancelleria ha provveduto in data 22.01.2026 alla trasmissione alla RAGIONE_SOCIALE di commercio per la pubblicazione del registro delle imprese dell’estratto del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione parti, secon do quanto stabilito dall’art. 19 comma 3 CCII; parte ricorrente ha, inoltre, comprovato, con gli allegati alla nota depositata telematicamente il 28.01.2026, di aver notificato gli atti a tutti i soggetti indicati nel decreto di comparizione del 22.01.2026.
5.b
Dalla visura RAGIONE_SOCIALEle aggiornata al 10.02.2026 risulta essere stato pubblicato presso il registro delle imprese il numero di iscrizione del presente procedimento nel rispetto attuativo di quanto prescritto dall’articolo 19 comma 1 CCII.
5.c
Il ricorso è stato corredato della documentazione prescritta dall’articolo 19 comma 2 CCII. 6.
Va premesso che la delibazione giudiziale che interviene all’atto della conferma delle misure protettive invocate dall’imprenditore che abbia dato impulso ad una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa ex artt. 12 e seguenti CCII deve incentrarsi primariamente sulla verifica della sussistenza dei presupposti che consentano l’accesso a tale procedura, ossia la qualità imprenditoriale del richiedente e la ricorrenza di una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario ovvero anche di insolvenza che non abbia il carattere dell’irreversibilità e che possa trovare superamento sulla scorta di relativo piano all’uopo predisposto e all’esito di interlocuzione assistita con il ceto creditorio, agev olata dall’intervento dell’esperto designato dall’ufficio RAGIONE_SOCIALEle deputato a vagliare la concreta percorribilità della prefigurata soluzione di risanamento.
Solamente nella ricorrenza di tali condizioni il sacrificio che viene imposto ai creditori con l’applicazione delle misure protettive ex art. 18 commi 1 e 4 CCII -quanto, in particolare, all’interdizione all’esperimento di azioni esecutive, di natura sia individuale che concorsuale, per il soddisfo delle proprie pretese- può ritenersi trovi corrispondente avvallo giustificativo in ragione proprio della sua utilità per poter intraprendere proficuamente la strada utile alla salvaguardia della concreta operatività del compendio aziendale per effetto del ‘buon esito’ dell’interlocuzione dialogica, necessaria per l’effettiva realizzazione del piano proposto.
6.a
Nel caso di specie la qualità imprenditoriale della società ricorrente trova esaustiva rappresentazione nella visura RAGIONE_SOCIALEle prodotta in atti e nella documentazione presentata in allegato al ricorso ai sensi dell’articolo 19, comma 2 CCII, atti dai quali si evince, con univoca intellegibilità, la sussistenza dei requisiti postulati dagli articoli 2082 e 2195 cod. civ..
Può, analogamente, affermarsi la ricorrenza di sua condizione di precarietà, rilevante ai sensi dell’articolo 12 CCII, che trova inequivoca espressione in quanto riportato nel parere rassegnato dall’esperto ai sensi dell’articolo 19 comma 4 CCII nel quale viene dato atto sia dell’entità e composizione della debitoria, sia della possibile utilità delle strategie operative per il conseguimento di riequilibrio tramite sia la ridefinizione delle passività che l’implementazione di differenti modalità di governo gestorio; la praticabilità concreta di tale percorso risulta, poi, essere stata tastata direttamente dall’esperto all’esito di un primo contatto interlocutorio con i principali soggetti interessati dal lato creditorio, quali ‘
che no n hanno manifestato posizioni di chiusura.
7.
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie ritiene il decidente che l’istanza di parte ricorrente, volta alla conferma delle misure protettive, possa trovare adesivo recepimento, appalesandosi, esse, funzionali ad apprestare, in suo favore, un ombrello protettivo a fronte di azioni aggressive individuali del patrimonio e dei mezzi a mezzo dei quali esercita la propria attività d’impresa la cui sopravvenienza, all’evidenza, comprometterebbe l’attuazione degli interventi operativi, riassunti al punto che pre cede, che necessariamente ne presuppongono la preservazione e che si appalesano determinanti per la prosecuzione della continuità aziendale.
La relativa durata, in difetto di elemento che alcuno che ne suggerisca alternativa più breve e tenuto conto che nessuno dei creditori ha, sul punto, formalizzato proprio dissenso, può essere stabilita in giorni centoventi.
P.Q.M.
letti gli artt. 18 e 19 CCII, conferma, in favore di ‘ con sede legale in Roma, in INDIRIZZO, C.F. e nei confronti dei creditori tutti le misure protettive ex artt. 18 commi 1 e 5 CCII in essere a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese in data 19 gennaio 2026 della relativa richiesta e, in conseguenza: P.
-fa divieto ai creditori tutti di acquistare diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore e di dare avvio o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l’attività d’ impresa:
-dispone che sino alla conclusione delle trattative ovvero all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
-dispone che sino alla conclusione delle trattative ovvero all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata i creditori nei cui confronti operano le misure non possano unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la r isoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno della società ricorrente per il solo fatto del
mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di fruizione delle misure protettive;
-fissa la durata di tali misure in giorni centoventi decorrenti dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa richiesta di applicazione;
-dispone a cura della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese oltre che alle parti costituite e che la debitrice lo comunichi a tutti i creditori di cui all’elenco depositato in atti.
Roma 18 febbraio 2026
Il giudice AVV_NOTAIO COGNOME