DECRETO TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00010469-1 2025 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 04 02 2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Seconda Sezione Civile e Crisi d’impresa
Procedimento per la concessione delle misure e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII
proposto da con sede legale in Casorezzo (INDIRIZZO), INDIRIZZO, CAP 20003, C.F. e P.IVA , numero REA CODICE_FISCALE, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. (C.F. ), nato a Parabiago (MI) il DATA_NASCITA e residente in Parabiago (INDIRIZZO), INDIRIZZO, CAP 20015, con sede legale in Parabiago (INDIRIZZO), INDIRIZZO, CAP 20015, C.F. e P.IVA , numero REA CODICE_FISCALE, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. (C.F. ), nato a Legnano (MI) il DATA_NASCITA e domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO 20023 con sede legale in Casorezzo INDIRIZZO), INDIRIZZO, INDIRIZZO 20003, C.F. e P.IVA , numero NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig.ra (C.F. ), nata a Segrate (MI) il DATA_NASCITA e domiciliata in Cerro INDIRIZZO), INDIRIZZO, INDIRIZZO 20023, P. C.F. P. C.F. P. C.F.
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
ricorrenti- nei confronti di
(RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , con sede legale in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME del Foro di Milano, in virtù di procura alle liti posta in calce alla memoria di costituzione P.
Creditori interessati
Il Giudice des. , a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 3 .2.2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 19 gennaio 2026 questo giudice inibiva ‘ ai creditori e meglio identificati in atti, l’avvio o la prosecuzione del procedimento di escussione delle garanzie statali prestate da nell’interesse, rispettivamente, di e di sino alla data di scadenza delle misure protettive, come prorogate con il presente decreto ‘ , prorogando altresì, sino al 16 marzo 2026, la durata delle misure protettive e cautelari concesse in favore delle ricorrenti con provvedimenti del 3.11.2025 e 4.12.2025.
All ‘ esito dell ‘ instaurazione del contraddittorio non emergono ragioni per la revoca o modifica del provvedimento già assunto.
Al riguardo va osservato che nel procedimento si è costituito il solo creditore , che ha chiesto la revoca del decreto del 19 gennaio 2026 sulla scorta di argomenti non pertinenti ovvero comunque infondati.
In primo luogo è inconferente la questione in ordine alla effettiva sussistenza di un errore materiale in punto di inclusione della nella lista dei creditori destinatari della notifica del ricorso, atteso che la ricorrente può chiedere in qualunque momento, anche successivamente all ‘ istanza di nomina dell ‘ esperto, l ‘ adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di specifici creditori, non essendo quindi richiesta una previa rimessione in termini. Parte
Nel merito il fumus e al periculum del ricorso si fondano sulle statuizioni contenute nell ‘ ordinanza collegiale del 4.12.2025, sulla scorta di principi affermati con riferimento a creditori che versano in una situazione fattuale e giuridica del tutto sovrapponibile alla , sicché non emerge ragione alcuna per operare un trattamento differenziato a favore di quest ‘ ultima, sotto il profilo della temporanea compromissione della facoltà di escutere la garanzia prestata da Parte
Con riferimento alle ulteriori censure mosse dal creditore, si osserva quanto segue.
Le considerazioni in punto di ‘ mancata cooperazione ‘ ( rectius ritardi nella messa a disposizione dei documenti di volta in volta richiesti dall ‘esperto) e di necessità di ‘ bilanciamento di interessi ‘ sono già valorizzati nel provvedimento emesso i.a.p., nella misura in cui hanno condotto a ritenere congruo e prudente concedere la proroga della durata delle misure protettive per un tempo inferiore a quella massima.
Peraltro va considerato che le misure concesse potranno venir meno in ogni momento, anche prima del termine finale, su richiesta dei creditori o su segnalazione dell’esperto nei casi previsti dall ‘ art.19, comma 6, CCII.
Di converso parte ricorrente non ha allegato circostanze nuove idonee a supportare una rivalutazione del quadro esaminato ai fini delle considerazioni in punto di congruità della proroga concessa, sicché può essere confermata la durata di 60 gg per le ragioni indicate, restando impregiudicata la facoltà per la ricorrente di ottenere una ulteriore proroga, in presenza dei presupposti di legge e di significativi progressi nelle trattative.
Quanto infine ai rilievi critici sulla ragionevole perseguibilità del piano di risanamento, il parere iniziale dell ‘e sperto e quello formulato in sede di richiesta di proroga confermano la sussistenza di concrete prospettive di risanamento: a fronte di tali valutazioni, provenienti da professionista indipendente, il creditore si limita a formulare contestazioni generiche, neppure supportate da una consulenza tecnica di parte.
In definitiva il decreto del 19 gennaio 2026 deve essere confermato.
Nulla sulle spese, considerata la natura del procedimento.
p.q.m.
visti agli artt. 18 e 19 CCII e l ‘ art. 669 sexies c.p.c conferma il decreto emesso inaudita altera parte in data 19 gennaio 2026.
Si comunichi alle parti e all’Esperto
Milano, 04/02/2026 Il giudice des.
NOME COGNOME