DECRETO TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00004069-2 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
n. 4069-2/2025 Ruolo Volontaria Giurisdizione
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SECONDA CIVILE Crisi d’Impresa
Nel procedimento rubricato al n. 4069-2/2025 Ruolo Volontaria Giurisdizione promosso da
(C.F. , con sede legale in Milano (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentate (c.f. , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, INDIRIZZO (PEC: , giusta procura agli atti P. C.F. C.F.
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.
), in persona del Direttore in carica, ope legis rappresentata e difesa all’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE (C.F. ), nei cui uffici di INDIRIZZO è ex lege domiciliata, pec: P. P.
CREDITORE -CONTROINTERESSATO
esperto: AVV_NOTAIO a scioglimento della riserva assunta all ‘ udienza del 18.12.2025,
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che
con ordinanza del 23.05.2025, ai fini che qui rilevano, sono state disposte misure cautelari in accoglimento del ricorso di ei termini che seguono:
‘(…) 2) DISPONE con il presente provvedimento, quale misura cautelare la sospensione sino al 29.07.2025, come da ricorso, dei pagamenti rateali di cui alle scadenze e ai piani di definizione agevolata-rateizzazione analiticamente indicate in ricorso nei confronti di e
e RAGIONE_SOCIALE relative articolazioni territoriali, come sopra individuate: -del pagamento della rata in scadenza il prossimo 30/06/2025 in relazione alla ‘definizione agevolata liti pendenti 2016’ (atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, per il quale ha avuto accesso alla definizione agevolata della lite ex art. 1, comma 186-205, Legg2 n. 197/2022); -la sospensione di 120 giorni in scadenza rispettivamente il:
-21/04/2025;
-21/05/2025;
-21/06/2025;
-21/07/2025;
-21/08/2025;
-21/09/2025, in relazione alla ‘sospensiva iva 2017’, (riguardante il debito IVA relativo all’anno d’imposta 2017, istanza n. 964063 del 27/09/2024 -atto n. NUMERO_DOCUMENTO);
-della rata in scadenza il prossimo 30/06/2025 in relazione alla ‘irregolarità redditi 2019’ (riguardante l’IRES per l’anno d’imposta 2019, in relazione all’avviso pervenuto a in merito ai controlli automatici ai sensi dell’articolo 36 bis DPR 600/1973 – NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) ‘;
-il provvedimento è stato ritualmente notificato alla controparte e non risulta essere stato reclamato;
-seguiva, in accoglimento di successivo ricorso di emissione di nuove misure cautelari, con il medesimo oggetto che precede, con decreto del 16.08.2025;
-decreto parimenti non oggetto di alcun reclamo;
-con successivo ricorso del 26.11.2025 , rubricato al n. 4069-2/2025 Ruolo P.U. sono state formulate le seguenti conclusioni:
‘ CHIEDE in relazione alle misure cautelari
che questo Ill.mo Tribunale, in accoglimento della presente istanza, voglia anche con decreto inaudita altera, prorogare le misure cautelari attualmente in essere per ulteriori 120 giorni (e comunque sino alla conclusione della composizione negoziata) e per tutti i motivi indicati in atti, disporre nello specifico:
la sospensione di ulteriori 120 giorni (o termine inferiore ritenuto congruo) della rateizzazione ‘definizione agevolata liti pendenti 2016’ (atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, per il quale ha avuto accesso alla definizione agevolata della lite ex art. 1, comma 186-205, Legg2 n. 197/2022), e quindi della sospensione del pagamento della rata in scadenza il prossimo 31/12/2025 (senza incorrere nella decadenza dal beneficio);
la sospensione di 120 giorni (o termine inferiore ritenuto congruo) del pagamento RAGIONE_SOCIALE rate (senza incorrere nella decadenza dal beneficio), in scadenza rispettivamente il:
21/12/2025;
21/01/2026;
21/02/2026;
21/03/2026;
in relazione alla ‘sospensiva iva 2017’, (riguardante il debito IVA relativo all’anno d’imposta 2017, istanza n. 964063 del 27/09/2024 -atto n. NUMERO_DOCUMENTO);
la sospensione di 120 giorni (o termine inferiore ritenuto congruo) della rata in scadenza il prossimo 31/12/2025 (senza incorrere nella decadenza dal beneficio), in relazione alla ‘irregolarità redditi 2019’ (riguardante l’IRES per l’anno d’imposta 2019, in relazione all’avviso pervenuto a in merito ai controlli automatici ai sensi dell’articolo 36 bis DPR 600/1973 –NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) ‘ ;
-lo scrivente emetteva inaudita altera parte decreto con il quale venivano concesse le predette misure e all’udienza del 18.12.2025 parte ricorrente ri -qualificava la propria iniziativa quale richiesta di emissione di misura cautelare, ancorché in termini di proroga;
-in data 10.12.2025, quale destinatario RAGIONE_SOCIALE misure cautelari in oggetto si costituiva di Milano, rappresentata dall’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, che formulava le seguenti conclusioni: ‘ Voglia il Tribunale adito respingere le domande avversarie. Vinte le spese di lite ‘;
-in data 15.12.2025 veniva acquisito il parere dell’esperto reso in previsione della predetta udienza;
-in udienza le parti, come in epigrafe, si riportavano alle rispettive conclusioni.
OSSERVA
In ordine alla richiesta di emissione di misure cautelari
Riqualificata la domanda, come da precisazione espressamente resa a verbale da parte ricorrente in udienza, in termini di concessione di nuova misura e non, quindi, quale mera ‘proroga’, reputa lo scrivente sussistere i presupposti per l’emissione del provvedimento ivi richiesto, confermando quanto disposto in via provvisoria e inaudita altera parte .
La misura in esame deve essere strumentale rispetto alla CNC in corso e segnatamente, stante la fase in cui si trova il percorso di composizione, funzionale -nella specie- alla soluzione proposta al creditore pubblico.
Come si evince anche dal parere dell’esperto del 15.12.2025 la società ricorrente intende accedere all’istituto di cui all’art. 23 co. 2 bis CCII , avendo conseguentemente formalizzato tale proposta (in data 26.11.2025) ed essendo siffatta richiesta in fase istruttoria da parte dell’ente.
Richiamando quindi il decreto di fissazione udienza emesso dallo scrivente in data 01.12.2025 e i rilievi di cui al punto 1 di pag. 2 si devono ritenere oramai superate le criticità in ordine alla ammissibilità in rito di una domanda di ‘proroga’ tout court , vieppiù considerato lo spirare del termine previsto per le misure protettive (nel caso in esame concesse per 120 giorni, già prorogate per successivi 120 giorni), avendo parte ricorrente emendato la richiesta, qualificandola in maniera più corretta ed adesiva al dato normativo, in termini di emissione di nuova misura cautelare, pur nell’ambito dell’accertamento dei medesimi requisiti di fumus boni iuris e periculum già vagliati in occasione della loro precedente emissione.
Venendo poi al secondo profilo sinteticamente compendiato al punto 2) del predetto provvedimento ( ‘ 2 – se possano essere emesse tali misure cautelari nella cornice temporale successiva allo spirare RAGIONE_SOCIALE misure protettive ‘ ) deve darsi risposta affermativa, essendo emerse utili evidenze nella presente fase e all’esito d i quanto illustrato in udienza.
Preme rammentare che già in occasione della originaria emissione RAGIONE_SOCIALE misure de quibus avvenuta con la prima ordinanza (del 23.05.2025), l’esperto si era espresso favorevolmente, con valutazione qui condivisa, come da stralcio del parere che si riporta:
‘ Per quanto riguarda la richiesta RAGIONE_SOCIALE misure cautelari, la sospensione degli impegni rateali con si inserisce nel quadro che precede: come indicato nel Progetto, laddove rispettasse integralmente tali impegni, il risultato operativo sarebbe costantemente negativo e la Società sarebbe costretta a utilizzare le disponibilità accantonate che verrebbero progressivamente erose.
Secondo quanto riferito, il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate comporterebbe che, entro sei mesi, la liquidità si azzererebbe, con saldo negativo già nel mese di settembre 2025, compromettendo la stabilità economicofinanziaria. Inoltre, stante l’esposizione debitoria complessiva con il Fisco estremamente elevata, può ritenersi ragionevole che gli importi che residuano nell’ambito RAGIONE_SOCIALE pretese che sono state rateizzate (che rappresentano una piccola percentuale di tutto) rientrino nel più ampio perimetro di una complessiva trattativa con e A riguardo, nella prima integrazione del Progetto è stato indicato che ‘le rate di marzo non versate non sono state corrisposte con l’intento di accantonarle e poi destinarle al creditore pubblico nell’ambito della transazione fiscale che si intende proporre ‘. Cont
L’efficacia RAGIONE_SOCIALE misure cautelari di cui alla successiva ordinanza del 23.05.2025 era stata dapprima limitata al 29.07.2025, ossia allo scadere dei primi 120 gg. RAGIONE_SOCIALE misure patrimoniali protettive e poi con nuovo provvedimento del 16.08.2025 emesse per l ‘ ulteriore cornice temporale del 26.11.2025 (si rammenta, infatti, che nel dispositivo non era stata statuita la ‘ proroga ‘ ma ‘ l ‘ emissione ‘ della tutela cautelare ivi disposta).
Tanto premesso, deve ritenersi ammissibile la tutela cautelare ora invocata, anche se successiva allo spirare del termine di efficacia massima RAGIONE_SOCIALE misure protettive (ossi i 240 gg. decorrenti dal 31.03.2025, oramai spirati il 26.11.2025).
Con riferimento alla ammissibilità in rito di tale richiesta giova richiamare indirizzo espresso anche da recente precedente di Sezione (ordinanza 07.07.2024, est. PresAVV_NOTAIO), qui condiviso.
Trattasi di tutela interinale che deve essere accordata considerato lo specifico creditore controinteressato e in ragione RAGIONE_SOCIALE peculiari esigenze RAGIONE_SOCIALE trattative in corso.
Come da motivazione di cui al provvedimento citato, che qui si riporta: ‘ L’art.19 CCII prevede al comma 1 che l’imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorra, possa rivolgersi al Tribunale per ottenere l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
Appare del tutto coerente al sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma RAGIONE_SOCIALE misure protettive di cui all’art. 19, comma 1, CCII contestualmente alla richiesta di nomina dell’esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute. L’art. 2 lett. q) CCII, infatti, delinea le misure cautelari come quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito RAGIONE_SOCIALE trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, per cui deve ritenersi fisiologico per l’istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire. Questa interpretazione è anche allineata alla disciplina RAGIONE_SOCIALE misure protettive, che ai sensi dell’art.18 comma 1 CCII possono essere richieste sia immediatamente, con l’istanza di nomina dell’esperto, sia successivamente.
Nella specie che si esamina è evidente che l’esigenza cautelare si è determinata per l’imminente sopraggiungere della scadenza ultima RAGIONE_SOCIALE misure protettive del patrimonio confermate erga omnes sin dal principio della composizione negoziata ma, di per sé, questo non costituisce un ostacolo alla concessione del presidio richiesto .
Il termine di duecentoquaranta giorni stabilito dall’art.19 comma 5 va riferito, per espressa previsione, alle misure generalizzate che paralizzano l’introduzione o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa. Se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l’esito RAGIONE_SOCIALE trattative, non si determina un’elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze RAGIONE_SOCIALE trattative in corso con i creditori (in senso conforme già Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, in www.dirittodellacrisi.it). ‘.
Facendo applicazione del predetto principio al caso di specie, l’esigenza -nel merito- come già evidenziato nelle precedenti ordinanze emesse nell’ambito del presente procedimento di VG, è rappresentata proprio dal tutelare il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che vanificherebbero la proposta di risanamento che poggia sulla proposta di transazione fiscale formalizzata da parte debitrice e ancora in fase di istruttoria da parte dell’ente.
Permane quindi il nesso di funzionalità rispetto alla buona riuscita RAGIONE_SOCIALE trattative e segnatamente dell’istituto di cui all’art. 23 co. 2 bis CCII invocato da parte ricorrente, atteso che iniziative
esecutive e l’intervenuta decadenza del beneficio del termine precluderebbero irrimediabilmente ( a fortiori non sussistendo più neppure l ‘ ombrello protettivo RAGIONE_SOCIALE misure patrimoniali generiche) la fattibilità della proposta di transazione e la contestuale continuità d’impresa, secondo le esigenze finanziarie-patrimoniali della gestione ordinaria.
Dal parere dell’esperto si evince che il percorso di è ancora pendente, con nuova scadenza del percorso di al 09.03.2026 (Cfr. pag. 6 del parere dell ‘ esperto) e l ‘ esperto si è espresso favorevolmente in ordine al piano di risanamento proposto e segnatamente circa la previsione che i flussi di cassa, derivanti dall’operatività aziendale, dalla vendita del terreno e dall’apporto di finanza esterna dei soci (euro 20.000) , sono sufficienti a garantire l’integrale esecuzione della proposta di accordo ex art. 23, comma 2 bis, CCII fiscale (Cfr. pag. 7 del parere). Contr Contr
Permane quindi il vaglio positivamente operato già in corso di pendenza di misure protettive quanto al fumus boni iuris e al periculum rispetto alle esigenze cautelari in commento.
Né l ‘ Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE ha fornito elementi fondanti il rigetto del ricorso, posto che -come da comunicazione acquisita in udienza- non ha respinto la richiesta di transazione, chiedendo piuttosto che venissero forniti chiarimenti ed una integrazione della relazione del professionista indipendente in termini un più approfondito e motivato stress test .
Rispetto, quindi, a quanto dedotto da parte resistente nella memoria di costituzione deve osservarsi essere intervenuta una significativa prosecuzione della istruttoria relativa alla proposta di transazione, sicchè in presenza di un termine concesso dalla stessa (31.12.2025) la richiesta di rigetto del ricorso reiterata in udienza appare priva di giustificazione e non più attuale, non tenendo conto dell ‘ interlocuzione avvenuta proprio nella medesima giornata di udienza.
Conclusivamente, vengono emesse le misure, come da dispositivo ritenuto che la tutela richiesta, pur gravosa per risulti giustificata sotto la lente dello strumento di risanamento proposto e in ragione della istruttoria in fase avanzata con l ‘ ente, che auspicabilmente si concluderà entro il mese di gennaio p.v..
Spese di lite
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che la richiesta di chiarimenti ed integrazione avanzata da è stata motivata da alcune lacune della attestazione del professionista indipendente e dalle allegazioni documentali a corredo; carenze che parte ricorrente ha inteso sanare nei termini sopra riferiti ed essendosi attivata in tal senso, dopo che si era incardinato il presente contraddittorio e comunque dopo la costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
in accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate da parte ricorrente in ricorso, come meglio qualificate all ‘ udienza di discussione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Milano INDIRIZZO), INDIRIZZO, così provvede: P.
DISPONE con il presente provvedimento, quale misura cautelare la sospensione sino al 09.03.2026 dei pagamenti rateali di cui alle scadenze e ai piani di definizione agevolatarateizzazione analiticamente indicate in ricorso nei confronti di
e RAGIONE_SOCIALE relative articolazioni territoriali , come meglio individuate nel ricorso:
-del pagamento della rata in scadenza il prossimo 30/06/2025 in relazione alla ‘definizione agevolata liti pendenti 2016’ (atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, per il quale ha avuto accesso alla definizione agevolata della lite ex art. 1, comma 186-205, Legg2 n. 197/2022); -la sospensione di 120 giorni in scadenza rispettivamente il:
-21/04/2025;
-21/05/2025;
-21/06/2025;
-21/07/2025;
-21/08/2025;
-21/09/2025,
in relazione alla ‘sospensiva iva 2017’, (riguardante il debito IVA relativo all’anno d’imposta 2017, istanza n. 964063 del 27/09/2024 -atto n. NUMERO_DOCUMENTO);
-della rata in scadenza il prossimo 30/06/2025 in relazione alla ‘irregolarità redditi 2019’ (riguardante l’IRES per l’anno d’imposta 2019, in relazione all’avviso pervenuto a in merito ai controlli automatici ai sensi dell’articolo 36 bis DPR 600/1973 – NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO);
MANDA all’esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto
o successivamente accertato che possa giustificare la revoca RAGIONE_SOCIALE misure di protezione/cautelari o l’abbreviazione della loro durata ;
MANDA ALLA CANCELLERIA per la sollecita comunicazione del presente provvedimento:
alla parte ricorrente;
all’esperto nominato ;
al RAGIONE_SOCIALE, entro il giorno successivo al deposito .
Cont
ONERA parte ricorrente alla immediata comunicazione ad e quali enti attinti dalla misura cautelare qui disposta, come difesi in atti.
Milano, 23.12.2025
Il AVV_NOTAIO f.to digitalmente