Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22078 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22078 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 41/2024 R.G. proposto da:
COGNOME Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME Jacopo (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Avveduto NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Catania, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
nonchè contro
Banca Monte dei Paschi di Siena spa e RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del Tribunale di Ragusa di cui al procedimento n. 2/2020 depositata il 15/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza emessa in data 18 febbraio 2021, respinse il reclamo proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena spa (che nelle more ha ceduto il credito ad RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del giudice monocratico che aveva omologato il piano del consumatore predisposto nella procedura di sovraindebitamento introdotta da NOMECOGNOME
2 Banca Monte dei Paschi di Siena spa impugnò tale pronuncia e la Corte di Cassazione, con ordinanza n.27843/2022 del 22/9/2022, in accoglimento del primo, secondo, terzo, sesto e settimo motivo, cassò con rinvio al Tribunale di Ragusa rilevando: i) la domanda di omologa del piano del consumatore era assoggettata ratione temporis alla previsione dell’art. 12 bis, comma 3, della legge n. 3 del 2012, in forza della quale il giudice poteva omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della “meritevolezza”, quando cioè poteva escludersi che il consumatore: a) avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero; b) avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; ii) contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo , spettava al consumatore l’onere della prova di essersi indebitato con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte, di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e di essere stato quindi impossibilitato
a fronteggiare il debito assunto a causa di eventi sopravvenuti e non imputabili; iii) il provvedimento impugnato era altresì viziato da motivazione collocata al di sotto del minimo costituzionale in quanto, per un verso, era meramente apparente e, per altro, irrimediabilmente contraddittoria; iv) il giudice di merito aveva errato nell’escludere, in fase di riparto, la Banca per quanto ad essa spettante per la parte di credito degradato da privilegiato a chirografo.
3 Riassunto il giudizio, il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 15/06/2023, in accoglimento del reclamo, rigettava la domanda di omologa del piano del consumatore.
3.1 Osservava il Tribunale che il Trentino non aveva dimostrato di essersi indebitato con la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni assunte e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.
3.2 Soggiungeva che dagli atti erano emersi elementi che provavano che il ricorrente nel periodo 2016-2017, pur in presenza di consistenti uscite, costituite dall’assegno di mantenimento versato alla ex coniuge e dal pagamento delle rate di mutuo contratto per l’acquisto, dopo la separazione, di una nuova abitazione e, a fronte di una sensibile decurtazione dello stipendio a seguito della revoca della carica dirigenziale con conseguente declassamento a funzionario, aveva stipulato un nuovo mutuo e assunto due finanziamenti, cui andavano aggiunte le spese necessarie per il nuovo nucleo familiare (una compagna e due figli, nati nel 2014 e nel 2016) venendosi a determinare una situazione di irrimediabile compromissione della capacità di adempiere alle obbligazioni.
3.3 Evidenziava che le ulteriori obbligazioni del 2016 e 2017 erano state assunte senza alcuna ragionevole aspettativa di poterle adempiere avuto anche riguardo al fatto che il Trentino non aveva alcuna certezza circa la conservazione degli incarichi dirigenziali,
con maggiorazione dei trattamenti retributivi, che gli venivano conferiti ‘a tempo’. In particolare, appariva del tutto inopportuno il finanziamento di € 33.000 (con rata mensile di € 380) per l’acquisto di un veicolo che incideva negativamente su una situazione economico-finanziaria già ampiamente pregiudicata.
3.4 Rimarcava l’irrilevanza degli ‘eventi negativi’ dedotti dal ricorrente, che peraltro non avevano avuto alcuna incidenza sulla condizione di sovraindebitamento, ai fini della sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 12 bis l . n. 3/2012 costituita dall’assunzione delle obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.
4 Trentino NOME ha proposto ricorso per la cassazione dell’impugnata ordinanza, sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria, RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo è rubricato «nullita’ della decisione ex art.360 n. 3 cpc per violazione di legge in relazione e per violazione ed omessa applicazione e/o falsa interpretazione ed applicazione della l. 176/2020 ed in specifico degli artt. 4 ter co. 1 e 2 (dispositivo dell’applicazione delle modifiche anche alle procedure pendenti) della l.176/2020, nonche’ per violazione del co 1 lett b) dell’art. 4 ter della stessa l. 176/2020 che novella l’art. 7 della l. 3/2012, al co 1 con soppressione del terzo periodo e al co. 2 con inserzione della lett. d) ter, nonche’ per violazione dell’art. 4 ter co.1 lett. f) di modifica dell’art. 12 l. 3/2012 con l’inserzione in esso del co. 3 ter, nonchè dell’art. 4 ter, co 1 lett. g) l. 176/2020 con,all’art.12 bis, sostituzione del co.3 e inserzione del co. 3 bis».
Si sostiene che la disciplina di cui alla l.176/2020 (di conversione in legge del d.l. 28/10/2020 n. 137), che prevede che l’ammissibilità soggettiva del piano del consumatore possa essere esclusa dal
Giudice solamente qualora il sovraindebitamento fosse stato determinato da atti dolosi in frode ai creditori non consentendo, quindi, al Giudice alcuna valutazione discrezionale circa la meritevolezza del beneficio, trovi applicazione alla procedura in esame, pendente al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 12 bis della l. 3/2012.
2 Il secondo motivo denuncia «nullità della decisione ex art. 360 n.4 cpc in relazione e per violazione ed omessa applicazione e/o falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 113,115 e 384 cpc e della l. 176/2020 e segnatamente degli artt. 4 ter commi 1 e 2 della l.176/2020 (dispositivo dell’applicazione delle modifiche alla l. 3/2012 anche alle procedure pendenti), nonche’ del co. 1 lett b) dell’art. 4 ter l. 176/2020 di modifica dell’art. 7 della l3/2012, al co 1, soppressione del terzo periodo e inserzione al co. 2 della lett. d) ter, nonche’ dell’art. 4 ter co.1 lett. f) di modifica dell’art. 12 l. 3/2012 con l’inserzione del co. 3 ter, nonchè dell’art. 4 ter, co.1 lett. g) l. 176/2020 con sostituzione del co.3 e inserzione del co. 3 bis all’art.12 bis di inammissibilità dei reclami del creditore che abbia aggravato i debiti» per non avere il Tribunale fatto applicazione della normativa di diritto vigente applicabile alla procedura pendente, che ricollega la meritevolezza agli atti in frode o colpa grave e non alla diligenza o prudenza della condotta del debitore nel contrarre le obbligazioni.
Il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo per avere il creditore omesso la verifica oggettiva secondo la diligenza dovuta dall’istituto di credito, oltre che dalle informazioni del debitore, del cd. ‘merito creditizio’, aggravando così la situazione debitoria. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il comportamento della banca che aveva erogato finanziamenti a soggetto indebitato senza adeguata verifica e così sull’ affidamento del consumatore nella convinzione di
assumere le obbligazioni debitorie in una ragionevole prospettiva di poterle adempiere.
3 Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.
3.1 Il tema dell’applicazione intertemporale della disciplina declinata dalla legge 18.12.2020 n. 176 (di conversione del d.l. 28.10.2020 n. 137) è stato scrutinato dal Giudice rescindente ; si legge infatti nell’ordinanza della Corte che « il ricorso introduttivo del procedimento di sovraindebitamento risale al 3 giugno 2020, dunque ad epoca antecedente alla novella della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ad opera del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176. Trova pertanto nella specie applicazione la previsione dell’art. 12 bis, comma 3, della Legge del 2012, in forza della quale il giudice poteva omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della “meritevolezza”, quando potesse escludersi che il consumatore » .
3.2 Tale accertamento non è stato (e non poteva essere) rimesso in discussione nel giudizio di rinvio.
3.3 Questione del tutto nuova, mai discussa, nè nel giudizio di rinvio né nella fase processuali anteriori, è quella relativa all’inammissibilità del reclamo della Banca per omessa verifica del merito creditizio.
4 Il terzo motivo denuncia «nullita’ della decisione del tribunale di Ragusa del 15/6/2023 ai sensi dell’art.360 n. 5 cpc per insanabile contraddittorieta’ di motivazione solo apparente ed illogicita’ manifesta per avere basato la pseudo motivazione sulla supposta insufficienza nel 2016 e 2017 del reddito di € 44.800,00 netti annui del Trentino a fare fronte alle obbligazioni finanziarie assunte gia’ al momento di contrarre tali debiti in contrasto con i redditi dal tribunale di Ragusa elencati superiori alla sommatoria degli impegni finanziari assunti insostenibili solo dopo il 30.4.2019».
4.1 Il motivo è infondato, in quanto la motivazione contenuta nell’impugnata ordinanza non è né apparente, né illogica o contraddittoria.
4.2 Il Tribunale ha, infatti, come sopra si è dato conto, spiegato come il ricorrente avesse nel 2016, in presenza di un pregresso indebitamento, contratto nuovi prestiti al consumo, uno dei quali, funzionale all’acquisto di una costosa autovettura, pur essendogli stata formalmente revocata la carica dirigenziale e nonostante egli fosse consapevole che il trattamento economico migliorativo di cui godeva saltuariamente fosse solo provvisorio alla stregua di provvedimenti di proroga dichiaratamente a tempo indeterminato.
4.3 I Giudici circondariali, con accertamento insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato, hanno tratto da tale condotta elementi per poter affermare che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.
5 Il quarto motivo prospetta « ullita’ della decisione censurata ex art. 360 n. 3 cpc in relazione e per violazione, errata interpretazione ed applicazione dell’art.14 della l. 3/2012 come novellata dalla l.176/2020 vigente alla data della decisione impugnata ed applicabile alla procedura per avere il tribunale di Ragusa accolto il primo motivo di reclamo in spregio alla definitiva esecuzione del piano e al divieto di annullamento e risoluzione della procedura ad esclusione delle ipotesi tassative ivi elencate».
Il motivo è infondato.
5.1 L’art. 14 l . n. 3/2012 disciplina le fattispecie dell’annullamento e della risoluzione dell’accordo di composizione della crisi rispettivamente per frode o inadempimento del debitore, mentre nel caso in esame si controverte sulla legittimità dell’omologazione del piano del consumatore e degli effetti che ne conseguono.
5.2 L’avvenuta esecuzione del piano non costituisce, come condivisibilmente affermato dall’ordinanza, un fatto idoneo a
neutralizzare l’interesse del reclamante avverso l’impugnato provvedimento di omologa.
6 Il quinto motivo, che deduce «nullita’ della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in relazione e per violazione e falsa ed erronea applicazione dell’art. 92 cpc , per avere il tribunale condannato il Trentino alle spese di tutte le fasi e gradi di giudizio nonostante l’azione in buona fede» , è infondato in quanto il Tribunale, nel porre a carico del reclamato le spese dell’intero giudizio , ha correttamente applicato il principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo anche tenendo conto dell’art . 46 comma 5°, disp. att. c.p.c., in relazione al superamento nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. del ricorrente, dei limiti previsti dall’ art.3 comma 1 lett. b) d.m.giust. 7.8.2023, n.110.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.