Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19581 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31487/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in Dolo INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (*CODICE_FISCALE*CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE
rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 159/2021 depositata il 07/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9/12/2021 RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, illustrato da successiva memoria, per la cassazione della sentenza n. 159/2021 emessa dalla Corte d’appello di Trieste, pubblicata in data 7 maggio 2021, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Il ricorso è affidato a otto motivi. Le parti intimate hanno notificato controricorso.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità parziale della clausola di indicizzazione al tasso di cambio contenuta alla lettera E nel Contratto di Leasing stipulato inter partes per non meritevolezza di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi denunciano quanto segue:
1.1. Primo motivo: violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 1362, i comma, 1363 e 1366 cod. civ., nella parte in cui la sentenza, nell’interpretare la clausola di indicizzazione al tasso di cambio contenuta nella clausola e del contratto di leasing, ha ritenuto che essa sia ‘ caratterizzata da squilibrio delle prestazioni ‘ atteso che i ‘ rischi vengono posti tutti a carico dell’utilizzatore ‘.
1.2. Secondo motivo: violazione e, comunque, falsa applicazione dell’art. 132, comma i, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 cost., per omessa motivazione o, sotto altro profilo, per motivazione apparente, nella parte in cui la sentenza, nello statuire che la clausola di indicizzazione al tasso di cambio sarebbe ‘ caratterizzata da squilibrio delle prestazioni ‘ atteso che i ‘ rischi vengono posti tutti a carico dell’utilizzatore ‘, si è espressa in termini intrinsecamente contradditori e non ha effettuato alcuna disamina logica o giuridica in ordine agli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
1.3. Terzo motivo: violazione e, comunque, falsa applicazione dell’art. 1322, cod. civ. in relazione all’art. 360, comma i, n. 3 cod. proc. civ.: erroneità della sentenza per aver statuito che la clausola di indicizzazione al tasso di cambio non è meritevole di tutela.
1.4. In via subordinata, quarto motivo: violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 1367 e 1371 cod. civ., nonché dell’art. 1419, I comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma i, n. 3 cod. proc. civ. nella parte in cui, nello statuire la nullità dell’intera clauso la di indicizzazione al tasso di cambio in ragione dell’inclusione dell’IVA nella base di calcolo dei conguagli a carico dell’utilizzatore e non della sola parte della clausola che prevede l’inclusione nell’ IVA -ha violato il principio di conservazione del contratto, nonché quello di equo contemperamento degli interessi delle parti.
1.5. Quinto motivo: violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 1362, I comma, 1363 e 1366 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma i, n. 3 cod. proc. civ. nella parte in cui, ha statuito che il contratto di leasing per cui è causa sarebbe ‘ una sorta di swap ‘. In ogni caso, erroneità della sentenza per motivazione apparente e conseguente violazione dell’art. 132, comma i, cod. proc. civ, in relazione all’art. 111 Cost.
1.6. Sesto motivo: erroneità della sentenza per motivazione apparente e conseguente violazione dell’art. 132, comma i, cod. proc.civ, in relazione all’art. 111 cost. nella parte in cui ha statuito la nullità della clausola di indicizzazione non ritenendo ‘ sufficiente il mero richiamo al tasso Euribor maggiorato di un tot di punti ‘. in ogni caso, violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 1362, ii comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma i, n. 3, cod. proc.civ.
1.7. In via ulteriormente subordinata, settimo motivo: erroneità della sentenza e conseguente violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost. nella parte in cui ha statuito che la questione della nullità della clausola di indicizzazione al tasso di cambio è rilevabile d’ufficio , in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
1.8. In via ulteriormente subordinata, ottavo motivo: si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione a talune pretese restitutorie avanzate da RAGIONE_SOCIALE, più precisamente, nella parte in cui assume che la carenza di legittimazione passiva sarebbe stata tardivamente sollevata dalla società appellante- qui ricorrentenel solo giudizio di appello.
In via pregiudiziale la parte intimata ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto le censure avrebbero ad oggetto ‘altre e diverse argomentazioni della Corte’ ovvero: – pretesa errata interpretazione e asserita
omessa motivazione/motivazione apparente (cfr. I e II motivo ricorso) su altro, distinto e successivo passaggio della sentenza relativo allo ‘squilibrio delle prestazioni’ e ai ‘rischi tutti a carico dell’utilizzatore’ ( citando i punti dalla impugnata sen tenza, ult. periodo punto 6.6, pg. 16,riga III e ss); – immeritevolezza della clausola di indicizzazione tasso cambio (cfr. III motivo ricorso); nullità della clausola per inclusione I.V.A. (IV motivo ricorso, in via subordinata), ma non la nullità per indeterminatezza, come rilevata dalla Corte di merito al punto 6.6.; – pretesa errata interpretazione e asserita motivazione apparente (V motivo ricorso) su altro e distinto passaggio della sentenza da quello sopra richiamato, ovvero quello per cui il contratto di leasing sarebbe ‘una sorta di swap’ (sent. Corte pg. 12, punto 6.1); -pretesa motivazione apparente (VI motivo ricorso) su altro, distinto e successivo passaggio della sentenza ove si deduce che la clausola di indicizzazione (del cambio valuta, non dell’ interesse, ricorso, p. 77, punto 9.2, riga III e IV) è nulla per insufficienza al ‘mero richiamo del tasso Euribor maggiorato di tre punti’ (sentenza impugnata, p. 16, punto 6.8 ); – rilevabilità d’ufficio della nullità clausola indicizzazione ta sso cambio ( VII motivo ricorso, in via ulteriormente subordinata), e non sulla sua indeterminatezza, come rilevata dalla Corte di merito al punto 6.6. Ne deriverebbe l’inammissibilità del ricorso perché l’eventuale cassazione delle parti censurate dal la ricorrente non sarebbero in grado di incidere sulle statuizioni di indeterminatezza come formalizzate dalla Corte di Appello e non adeguatamente attinte dalle censure.
L’eccezione di giudicato è infondata. L’impugnata sentenza esordisce, nel punto in questione, indicando che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la clausola de qua presenta una formulazione particolarmente astrusa e una macchinosa articolazione di calcolo che la rende di natura
sicuramente atipica e caratterizzata da indeterminatezza, ampia aleatorietà e squilibrio delle prestazioni. I motivi di ricorso, invero, tendono a colpire la statuizione di nullità parziale della clausola per difetto di meritevolezza di tutela ex art. 1322 cod. civ, pronunciata in ragione non tanto della indeterminatezza del corrispettivo per il meccanismo con cui viene di volta in volta determinato in base a indici di cambio valuta, ma della sua complessiva aleatorietà, essendo stata ritenuta idonea a creare uno squilibrio nei rischi sopportati dalle parti.
Passando all’esame dei singoli motivi, va esaminato, perché logicamente prioritario, il secondo motivo, attinente alla denuncia di apparente motivazione. Il motivo è infondato. La censura, invero, non si confronta adeguatamente con il parametro in base al quale la motivazione, per essere apparente, deve mostrarsi avulsa dai fatti di causa, ovvero astratta, e pertanto non in grado di raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., 30/6/2020, n. 13248) per concretare una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (così, tra le più recenti, Cass., 17/05/2021, n. 13170; Cass., 14/11/2019, n. 29495; Cass., 24/01/2023, n. 2122). In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), integra il vizio di motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4367 del 22/02/2018 ; SU 8053/2014). Il che non si profila in una motivazione in cui, come nel caso in questione, il giudice ha applicato principi di diritto con argomentazioni logico giuridiche pertinenti rispetto ai fatti
osservati, anche se per ipotesi giuridicamente errate o non condivisibili.
I motivi primo e terzo, in quanto logicamente connessi, vanno unitariamente scrutinati. Di questi il primo, il cui contenuto è prodromico e strettamente connesso alle ulteriori doglianze, censura la sentenza nella parte in cui, nell’esaminare la clausola di indicizzazione al tasso di cambio prevista nel contratto di leasing , ne ha fornito un’interpretazione non conforme ai principi che regolano l’attività ermeneutica di cui agli artt. 1362, I comma, 1363 e 1366 cod. civ., omettendo di considerare, tra l’altro, il senso letterale della clausola di indicizzazione al tasso di cambio, nonché il complesso delle pattuizioni contrattuali nel quale la clausola si inserisce, in tesi erroneamente ricostruendo il significato e il funzionamento della clausola di indicizzazione al tasso di cambio, sì da desumerne che la stessa sarebbe non meritevole di tutela ai se nsi del disposto di cui all’art. 1322 cod. civ. Il terzo, invece, censura la sentenza là dove ha ritenuto che va ‘dichiarata l’invalidità ex art. 1322, secondo comma, c.c.’ per immeritevolezza di tutela’ della clausola, definita come anomala, attese le a sserite ‘finalità aleatorie ed eminentemente speculative, incoerenti rispetto alle effettive necessità di un contratto di leasing ‘.
Entrambi i motivi sono fondati.
In merito si osserva che le parti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (alla quale è subentrata la ricorrente), in data 22 dicembre 2004, stipularono un ‘Contratto di locazione finanziaria (Leasing) immobiliare’. Nell’ambito di tale contratto accedeva, tra le ‘Condizioni particolari’ situate immediatamente dopo il ‘PREMESSO’ alla prima pagina, la clausola sub ‘E’ (‘ Corrispettivo ‘) la quale a sua volta conteneva la una duplice indicizzazione :l’indicizzazione finanziaria, parametrata al tasso LIBOR CHF;l’indicizzazione valutaria, parametrata al tasso
cambio EuroFranco Svizzero. Quest’ultima, denominata clausola rischio cambio, è oggetto di censura quanto alla ricostruzione ermeneutica effettuata dalla Corte di merito e rilevata nullità per non meritevolezza di tutela, ex art. 1322 c.c., in riferimento al punto in cui detta clausola prevede che : ‘le parti assumono come indice di base per l’indicizzazione dei canoni il tasso indicato alla lettera Q così consensualmente concordato tra le parti indipendentemente dalla sua quotazione odierna, trattandosi di parametro utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto’ e che ‘Qualora tale indice venisse a subire variazioni, l’Utilizzatore si impegna fin d’ora a riconoscere ed accettare le variazioni del canone risultanti dall’adeguamento del piano finanziario contrattuale alla medesima variazione intervenuta ; l’importo della variazione del canone rimarrà costante sino a successiva variazione dell’indice’, precisandosi in proposito che le successive variazioni dell’Euribor 3 mesi rispetto al valore convenzionalmente pattuito saranno stabilite secondo i ‘valori in coincidenza della data di scadenza del canone’ e, sia che siano ‘in aumento c he in diminuzione saranno disposte con fatturazione a parte’ (cfr. doc. n. 2 parte ricorrente, sub lettera E).
A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale -sulla base di una motivazione diversa da quella fatta propria dal giudice di primo grado -ha rilevato come la clausola di indicizzazione dell’importo del canone di leasing al tasso di cambio euro/franchi svizzeri equivalga, nella specie, alla sostanziale conclusione, tra le parti, di un contratto aleatorio (‘una sorta di swap ‘) fra due diverse divise, dotato di una sua riconoscibile autonomia, rispetto al contratto di leasing , e di per sé privo di meritevolezza, ai sensi dell’art. 1322 c.c., in quanto presenta una formulazione particolarmente astrusa e una macchinosa articolazione di calcolo
che ne rivela la natura atipica, caratterizzata da ampia aleatorietà e squilibrio delle prestazioni ( pp. 15-16 della impugnata sentenza).
Osserva il Collegio come, secondo il recente orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio di ‘immeritevolezza’ di cui all’art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto sulla base dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, n é alla sua chiarezza, n é alla sua aleatorietà (Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023).
In proposito, non costituisce di per sé un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito – con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 – la clausola di un contratto di leasing che prevede a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l’invariabilità nominale dell’importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023, Rv. 667188 – 02; Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024; Sez. 3 – , Ordinanza n. 28998 del 18/10/2023; Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza, n. 4659 del 22/02/2021)).
A sostegno di tali asserzioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno rimarcato come il giudizio di ‘meritevolezza’ di cui all’art. 1322, comma secondo, c.c., non coincida col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa; secondo la Relazione al Codice civile, infatti, la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in s é , ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia ( ex aliis , Sez. U,
Sentenza n. 4222 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4223 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4224 del 17/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017). Il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’ordine pubblico (così la Relazione al Codice, § 603, II capoverso). Tale principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo, 4, secondo comma, e 41, secondo comma, Cost.
Sicché un contratto non può dirsi diretto a realizzare interessi ‘immeritevoli’ di tutela sol perché poco conveniente per una delle parti. L’ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, ma non quello che, libero e informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Il giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole (Cass., Sez. Un., n. 5657/2023; Cass. Sez. 3, n. 28998/2023).
Affinché un patto atipico possa dirsi diretto a realizzare interessi ‘immeritevoli’, ai sensi dell’art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati: considerazioni alle quali questo Collegio si richiama integralmente, condividendone l’ispirazione, al fine di assicurar ne una continuità.
Le argomentazioni che precedono mettono in rilievo la complessiva inidoneità delle giustificazioni poste a fondamento del giudizio espresso dal giudice a quo sulla ‘immeritevolezza’ di tutela della clausola di ‘rischio cambio’ oggetto dell’odierno
esame, risultando del tutto astratte e avulse da una complessiva e puntuale analisi del testo della clausola in conformità ai criteri espressi nelle norme sulla ermeneutica contrattuale (artt. 1362 c.c. e s.).
Da quanto sopra consegue la cassazione della sentenza impugnata con attribuzione, alla Corte d’ Appello di Trieste in diversa composizione, quale giudice del rinvio, del compito di procedere alla corretta riformulazione del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 2° co., c.c. avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà ( v. Cass., Sez. Un., n. 5657/2023 ), avendo conseguentemente cura di evidenziare gli aspetti eventualmente idonei a giustificare la negazione di tale meritevolezza sulla base della valutazione ‘in concreto’ degli scopi pratici perseguiti dalle parti e degli interessi che le medesime intendevano salvaguardare mediante lo stipulato contratto de quo (c.d. causa concreta).
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 3° motivo, rigettato il 2° e assorbiti gli altri, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Trieste, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo applicazione del suindicato disatteso principio, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il 1° e il 3° motivo di ricorso; rigetta il 1° motivo; dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28/3/2024.