Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19073 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9327/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 43/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08.01.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La vicenda che viene all’esame del Collegio può riassumersi nei termini di cui appresso.
RAGIONE_SOCIALE ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME, che aveva prestato fideiussione in favore della debitrice RAGIONE_SOCIALE
Proposta opposizione, il contradditorio venne esteso a NOME COGNOME, dal quale l’ingiunta chiese di essere tenuta indenne, sulla base degli intercorsi accordi, che avevano visto la cessione delle quote dell’anzidetta società possedute dalla COGNOME in favore del COGNOME, il quale aveva promesso di liberare la cedente da ogni impegno nei confronti degli istituti di credito, presi nell’interesse della società, le cui quote erano state cedute (cd. ‘memorandum d’intenti per vendita di quote’ del 3/10/2008).
Il Tribunale, riunite le cause riguardanti anche altri ingiunti, con sentenza non definitiva, accertata la pretesa creditoria della banca, rimise in istruttoria la causa, al fine di consentire corretta instaurazione del contraddittorio a riguardo della domanda proposta dalla COGNOME nei confronti del COGNOME.
Il COGNOME disconobbe come sua la firma apposta sul ‘memorandum’ e, comunque, dedusse che con la cessione definitiva delle quote, in data 24/11/2008, doveva reputarsi superata ogni convenzione non riprodotta nel contratto definitivo.
Il Tribunale accolse la domanda della COGNOME, dopo aver disposto consulenza grafologica.
Punti salienti della decisione di primo grado, richiamati dalla sentenza d’appello, sono costituiti, previo accertamento della genuinità della sigla o paraffo, appartenente al COGNOME, i seguenti: a) il ‘memorandum’ non poteva considerarsi una mera puntuazione e con esso il COGNOME si era obbligato a tenere indenne la Gay dalle obbligazioni da costei assunte nei confronti di istituti di credito e
nell’interesse della società, le cui quote in suo possesso s’impegnava a cedere al COGNOME; b) la circostanza che il patto non fosse stato ripetuto nel contratto definitivo era priva di rilievo, in quanto, siccome riporta la sentenza d’appello: <>.
La Corte d’appello di Torino rigettò l’impugnazione proposta da NOME COGNOME.
L’insoddisfatto appellante ricorre sulla base di sei motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 214 cod. proc. civ., 2697 e 2702 cod. civ.
La critica s’incentra sulle conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. grafologo, il quale, a dire del ricorrente, davanti a un mero paraffo indecifrabile era giunto all’avversata conclusione, fondata sull’attribuita qualità di dinamismo, velocità e disinvoltura del
tratto, che, stante l’estrema essenzialità del segno grafico, avrebbe potuto essere impressa da chiunque.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Del tutto palesemente, invero, la censura invoca un improprio riesame degli apprezzamenti di merito qui non censurabili (si veda pag. 11 della sentenza).
Quanto al significato, rilievo e portata della sigla o paraffo è opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte.
L’apposizione di una sigla sintetica (cd. “paraffo”) in luogo della firma per esteso non incide sull’efficacia giuridica della sottoscrizione, purché tale sigla sia dotata di un’individualità grafica che non ne consenta l’automatica riproducibilità e, al contrario, permetta la sua attribuzione ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autrice, sia che agisca in proprio, che nella qualità di rappresentante di altro soggetto, senza che, in simile ipotesi, sia necessaria tale specificazione (Sez. 2, n. 6753, 193/2018, Rv. 647858).
Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non aveva compreso compiutamente il contenuto e il senso delle censure. Esse non si erano appuntate solo sulla improbabilità di potere attribuire un simile segno all’appellante, ma avevano trovato ulteriori approfondimenti (memoria di replica riportata in parte in ricorso), attraverso i quali si era inteso negare il significato di firma a un simile segno.
6.1. Il motivo è inammissibile.
La sentenza mostra di aver compiutamente riportato il complesso delle critiche mosse con l’impugnazione (pagg. 7 e 8) e
la sintesi della Corte d’appello non viene qui specificatamente contestata.
Per contro, il ricorrente pretende doversi considerare facente parte di rituale motivo d’appello la successiva illustrazione in sede di memoria di replica. Pretesa, ovviamente inammissibile, stante che le censure restano cristallizzate nei motivi d’impugnazione, avendo la memoria di replica la sola funzione di contraddire quella avversa.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, co. 6, n. 2, 214, 216 e 217 cod. proc. civ., 2697, 2702 e 2719 cod. civ., con menomazione dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti.
Il ricorrente sostiene che la controparte, nonostante avesse sin dall’inizio chiesto la verificazione, aveva, tuttavia, omesso di produrre, entro i termini istruttori, l’originale del documento; produzione che era stata effettuata solo in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, cod. proc. civ., a preclusione processuale ormai avveratasi.
Trattandosi di mezzo istruttorio, la verificazione doveva sottostare alle regole di cui all’art. 183 cod. proc. civ. <> ; il che imponeva di allegare all’istanza il documento originale.
6.1. Il motivo è infondato.
Sul punto la sentenza spiega: <>. In conclusione doveva escludersi deposito tardivo di un nuovo documento, essendosi fatto luogo alla tempestiva produzione dell’originale onde consentire la verificazione.
Il ragionamento merita di essere condiviso: il documento venne prodotto tempestivamente in copia e, non dedotta dalla controparte la non conformità all’originale, non occorreva far luogo a immediata produzione dell’originale, il quale, per contro, venne prodotto al fine di consentire lo svolgimento del procedimento di verificazione.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 192 e 196 cod. proc. civ.
In sintesi il COGNOME espone che il consulente tecnico, dott. NOME COGNOME, era stato consulente di parte in altro processo, che vedeva contrapposta la difesa della parte assistita dal predetto consulente a quella dell’odierno ricorrente.
Per questa ragione la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della consulenza, non apparendo la figura del professionista incaricato imparziale.
7.1. Il motivo è infondato.
Correttamente la sentenza spiega che, ove il COGNOME avesse reputato pregiudicata l’imparzialità del collaboratore del giudice avrebbe dovuto ricusarlo ritualmente.
Sotto altro profilo, in quel processo il tecnico non era stato chiamato a disquisire sull’autenticità di firma apposta dal COGNOME, ma di tale NOME COGNOME.
Né erano state evidenziate ragioni che giustificavano comunque la rinnovazione della c.t.u.
In ogni caso, la decisone di rinnovare la consulenza costituisce provvedimento di merito qui non censurabile. Sul punto basti richiamare la condivisa recente decisione di questa Corte, la quale ha affermato che l’art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio dev’essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell’incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici (Sez. 3, n. 7280, 13/03/2023, Rv. 667046).
Con il quinto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1363 e 1372 cod. civ.
Il ‘memorandum’, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto essere considerato un contratto, trattandosi della mera registrazione d’una raggiunta intesa, in vista di un futuro accordo.
Non poteva affermarsi, al contrario di quel aveva sostenuto la sentenza impugnata, che fosse stato determinato il prezzo mediante rinvio al valore nominale delle azioni da cedere, utilizzando il riferimento, posto in premessa dello strumento, al valore del capitale emesso e circolante. Per contro, il punto risultava essere stato disciplinato al n. 2 del ‘memorandum’, il quale rinviava a un separato futuro contratto d’acquisto, pari al 5% del capitale sociale attuale, con previsione di concordare il prezzo alla data dell’atto.
Di poi, la sentenza aveva inteso dare un improprio significato a una e-mail spedita alla RAGIONE_SOCIALE il 9/12/2008 da NOME COGNOME, figlio del ricorrente, dal contenuto non significativo, siccome poteva trarsi dalla trascrizione in ricorso.
In definitiva la Corte d’appello aveva del tutto disatteso il contenuto letterale del ‘memorandum’, così violando l’autonomia negoziale.
Inoltre, modulando una doppia motivazione, la sentenza aveva, in ogni caso, assegnato all’atto il significato portante e decisivo di liberare la cedente dalle obbligazioni assunte per la società, così, ancora una volta, pervertendo la volontà delle parti, che avevano posto in posizione centrale la cessione delle quote sociali.
8.1. Il motivo è infondato.
La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, <> (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Sez. 3, n. 24539, 20/11/2009, Rv. 610944; conformi: Sez. 1, n. 16254, 25/9/2012, Rv. 623697; Sez. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11/2017, Rv. 646063).
Nel caso di specie la Corte territoriale, infatti, ha esercitato vaglio di merito non censurabile, valorizzando puntualmente la
determinazione negoziale, avente efficacia immediata e compiuta, con l’effetto di liberare la cedente dalle obbligazioni assunte nell’interesse della società appena stipulato il contratto di cessione. Trattasi, per vero, di un effetto scaturito dal ‘memorandum’, perfetto e pienamente valido (art. 1372 cod. civ.), la cui efficacia era solo condizionata alla stipulazione del contratto di cessione.
Con il sesto motivo il COGNOME denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1351, 1230 e segg., 2697 e 2729 cod. civ.
Poiché, spiega il ricorrente, non venne riconfermata la clausola del ‘memorandum’, con la quale il COGNOME si sarebbe obbligato a tenere indenne la Gay dalle garanzie da costei prestate verso le banche nell’interesse della società, per il principio dell’assorbimento del preliminare nel contratto definitivo, la clausola avrebbe dovuto intendersi oramai estranea al contratto definitivo.
Peraltro, ove si fosse reputato il contrario, si sarebbe dovuto verificare se la volontà delle parti, stabilizzata nel contratto definitivo, contemplasse un simile onere, incidente significativamente sul corrispettivo.
9.1. il motivo è infondato.
Fermo restando il principio evocato, qui, tuttavia, il contenuto e la conformazione della clausola appaiono tali da non avere necessità di riproposizione nel contratto definitivo, vivendo di vita propria e autonoma.
Si dispone, infatti, con essa previsione: <> (il testo è riportato dallo stesso ricorrente).
Quindi, come si è già chiarito al § 8.1., si tratta di una disposizione ex se già perfezionata, efficace automaticamente all’atto della cessione, salvo a essere espressamente smentita con il contratto di cessione.
L’elemento di conforto ricavato dalla sentenza dall’e -mail di cui si è detto integra, sia pure quale sostegno argomentativo, apprezzamento di merito (con la comunicazione in discorso, trasmessa da NOME COGNOME a NOME COGNOME, scrive la sentenza, <>).
Quanto, poi, all’incidenza sul corrispettivo, il ragionamento del ricorrente è opinabile, prestandosi a essere del tutto ribaltato: la vendita al prezzo del valore nominale ben poteva tenere conto della liberazione dalle garanzie da parte della venditrice e, quindi, proprio per ciò, non supporta la dedotta violazione dei canoni ermeneutici.
Nel complesso il ricorso merita rigetto.
le spese del giudizio di legittimità della controricorrente debbono essere poste a carico del ricorrente nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, di cui in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 24 aprile