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Mediazione immobiliare: doveri e prescrizione del compenso

Un acquirente si oppone al pagamento della provvigione per una mediazione immobiliare, sostenendo la prescrizione del diritto e l’inadempimento informativo dell’agente riguardo a difformità dell’immobile. Il Tribunale rigetta l’opposizione, affermando che il tentativo di negoziare uno sconto sulla provvigione ha interrotto la prescrizione. Inoltre, stabilisce che il mediatore aveva correttamente informato l’acquirente, consegnandogli tutta la documentazione sulle irregolarità prima della conclusione dell’affare.

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Mediazione Immobiliare: Quando il Compenso è Dovuto? Analisi di una Sentenza

Il settore della mediazione immobiliare è spesso al centro di contenziosi legati al diritto alla provvigione. Una recente sentenza del Tribunale di Monza offre spunti cruciali sugli obblighi informativi dell’agente e sul momento in cui scatta la prescrizione del suo compenso. Il caso analizza la situazione di un acquirente che, dopo aver concluso l’affare, si rifiutava di pagare la provvigione, adducendo la prescrizione del diritto e presunte omissioni informative da parte del mediatore riguardo a difformità catastali e urbanistiche dell’immobile. Approfondiamo la vicenda e la decisione del Giudice.

I Fatti di Causa: Una Compravendita Contestata

La controversia nasce da un’operazione di compravendita immobiliare. Un acquirente formulava una proposta per un appartamento con annesso sottotetto. Dopo l’accettazione da parte del venditore, emergevano delle difformità tra lo stato di fatto dell’immobile e la planimetria catastale. Nonostante queste problematiche, che portavano a una riduzione del prezzo di acquisto pattuita direttamente con il venditore, l’acquirente si rifiutava di corrispondere la provvigione all’agenzia immobiliare che aveva curato la trattativa.

L’Opposizione al Decreto Ingiuntivo

L’agenzia immobiliare otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di 10.000,00 euro a titolo di compenso. L’acquirente proponeva opposizione, basando la sua difesa su due argomenti principali:

1. Prescrizione del Diritto: Sosteneva che il diritto alla provvigione, soggetto a prescrizione annuale, fosse ormai estinto, calcolando il termine dalla data di accettazione della proposta d’acquisto.
2. Inadempimento del Mediatore: Affermava che l’agente immobiliare avesse violato i suoi obblighi informativi, tacendo le difformità urbanistiche ed edilizie e inducendolo in errore sulla reale consistenza dell’immobile.

La Difesa dell’Agenzia e gli Obblighi nella Mediazione Immobiliare

L’agenzia si costituiva in giudizio contestando entrambe le argomentazioni. Sulla prescrizione, replicava che il termine decorresse da un momento successivo (il perfezionamento della condizione sospensiva legata all’autorizzazione del Giudice Tutelare e la consegna della caparra) e che, in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta. L’interruzione, secondo l’agente, era avvenuta quando l’acquirente, in un incontro successivo, aveva implicitamente riconosciuto il debito cercando di negoziare uno sconto sulla provvigione.

Sul merito, l’agenzia dimostrava di aver adempiuto ai propri doveri informativi, avendo consegnato all’acquirente, già in fase di trattativa, tutta la documentazione pertinente, inclusa una perizia tecnica che evidenziava chiaramente le difformità.

Le Motivazioni della Decisione

Il Tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione dell’acquirente, confermando il suo obbligo di pagare la provvigione. Le motivazioni della sentenza sono state chiare e si sono concentrate sui due punti controversi.

In primo luogo, riguardo alla prescrizione, il Giudice ha stabilito che il comportamento dell’acquirente, che aveva convocato l’agente per discutere e ottenere una riduzione della provvigione, costituiva un riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c. Questo atto, anche se implicito, ha avuto l’effetto di interrompere il decorso della prescrizione, facendo ripartire da capo il termine annuale. Il tribunale ha quindi ritenuto irrilevante la questione del dies a quo (giorno di inizio) esatto, poiché l’interruzione era comunque avvenuta in tempo utile.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’obbligo informativo, il Giudice ha ritenuto che il mediatore avesse agito con la dovuta diligenza. È emerso dalle prove che l’acquirente era stato messo a conoscenza delle problematiche dell’immobile. La consegna della documentazione, inclusa la perizia che descriveva le irregolarità, e le ripetute visite all’immobile sono state considerate prove sufficienti del corretto adempimento da parte dell’agenzia. Il Tribunale ha sottolineato che il mediatore ha il dovere di comunicare le circostanze a lui note o che dovrebbe conoscere con la diligenza professionale, e in questo caso tale dovere era stato assolto.

Le Conclusioni

La sentenza ribadisce due principi fondamentali nella mediazione immobiliare. Il primo è che qualsiasi atto del debitore che implichi la volontà di ammettere l’esistenza del diritto altrui, come la richiesta di uno sconto, può interrompere la prescrizione. Il secondo, e più importante, è che l’obbligo informativo del mediatore si considera adempiuto quando fornisce all’acquirente gli strumenti e i documenti necessari per valutare autonomamente l’affare, comprese le eventuali criticità. L’acquirente non può successivamente invocare un difetto di informazione se ha ricevuto la documentazione che evidenziava le problematiche prima della conclusione del contratto.

Quando inizia a decorrere la prescrizione per la provvigione del mediatore?
Secondo la sentenza, il diritto alla provvigione e il relativo termine di prescrizione iniziano a decorrere dal momento in cui l’affare può considerarsi concluso, che nel caso specifico coincideva con l’avveramento di una condizione sospensiva (l’autorizzazione del Tribunale) e la consegna della caparra.

Un tentativo di negoziare uno sconto sulla provvigione può interrompere la prescrizione?
Sì. Il Tribunale ha stabilito che il comportamento dell’acquirente che convoca l’agente per cercare di ottenere una riduzione del compenso costituisce un riconoscimento implicito del debito. Tale riconoscimento, ai sensi dell’art. 2944 c.c., ha l’effetto di interrompere il termine di prescrizione.

Il mediatore è responsabile se l’immobile presenta delle difformità edilizie?
La responsabilità del mediatore non sorge se dimostra di aver adempiuto al suo obbligo informativo. Nel caso esaminato, il mediatore è stato esonerato da responsabilità perché aveva consegnato all’acquirente, prima della conclusione dell’affare, tutta la documentazione, inclusa una perizia tecnica, che descriveva chiaramente le irregolarità dell’immobile, permettendo all’acquirente una valutazione completa.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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