Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13189 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15305/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rappresentata RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE difesa dall’avvocato RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al ricorso per
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende ex lege
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
ro sezionale 718/2024 avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di Numero di raccolta generale 13189/ . 2024 1377/2023 depositata il 02/05/2023; RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 14,05,2024 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza 08/01/2022 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava i ricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE L. cittadina brasiliana, avente ad oggetto il riconoscimento del permesso di soggiorno pe motivi familiari.
Con sentenza n. 1377/2023 del 02/05/2023 la Corte d’Appello di
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RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello promosso da
S.L.
S.L.
avverso la citata ordinanza, ritenendo fittizio omissis
con il matrimonio contratto dall’appellante in data
cittadino italiano
D.L.
Avverso la predetta sentenza la ricorrente propone ricorso p cassazione, affidato a due motivi nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che si sono costi tardivamente, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione a discussione orale.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consigl sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.La ricorrente denuncia, con il primo motivo, ex art. 360, comm 1, n. 5 cod. proc. civ., la violazione eio falsa applicazione deg 115 e 116 cod. proc. civ., stante il mancato riconoscimen RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa convivenza matrimoniale fra la ricorrente marito. Si duole RAGIONE_SOCIALE‘erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove deducendo ch il provvedimento impugnato si fonda, da un lato, su elementi fatto che risultano incontrovertibilmente insussistenti, e dall’altro, difetta di assoluta motivazione in ordine alle
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fornite. In particolare, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente la Corte i merito ala pubblicazione 14,05,2024 erroneamente non ha attribuito rilevanza all’intervenuta sentenza del G.I.P. anconitano (assoluzione dal reato di sfruttamento RAGIONE_SOCIALEa prostituzione), mentre altrettanto erroneamente i giudici di merito avevano attribuito rilievo alla circostanza che in due accessi presso l’immobile di appartenenza dei coniugi l’odierna ricorrente non fosse stata rinvenuta, ritenendo poco credibile la giustificazion data dal marito relativa ali’ assenza RAGIONE_SOCIALEa coniuge e rimarcando il fatto che nell’appartamento fossero presenti in numero limitato indumenti femminili. Rileva la ricorrente che le risultanze RAGIONE_SOCIALEe deposizioni dei testi RAGIONE_SOCIALE eran state valutate erroneamente e non erano generiche ed evidenzia di avere contribuito al menage familiare svolgendo saltuariamente attività di domestica e di babysitter.
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2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. RAGIONE_SOCIALE 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazio degli artt. 143 cod. proc. civ.. ed art. 30, comma 1, lett. b) Lgs. n. 286/1998, stante l’erronea qualificazione RAGIONE_SOCIALEa convivenza quale unico requisito RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALE‘a ffectio coniugalis”. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la Corte territoriale, travisand completamente il dato letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, ha fondato integralmente il proprio erroneo convincimento sul presupposto che la convivenza sia il requisito imprescindibile per provare la esistenza in concreto RAGIONE_SOCIALE‘affectio coniugalis. Ribadisce il dato inconfutabile RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto matrimonio e deduce di aver dimostrato la stabile convivenza con il coniuge sia sul piano documentale che su un piano di riscontro testimoniale. Rimarca che aveva scelto con il marito “di vivere in maniera consona alla loro indole il rapporto matrimoniale” e che tale scelta è un cardine costituzionale insuscettibile di essere violato da pregiudizi valutazione giuridica, pur essendo “fuor di dubbio che possano da alcuno esservi riserve di natura etica e morale, ma in alcun modo
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tali prospettive possono giungere a scalfire diritto cost tuzvona e e Nume i ro do raccolta generale 13189/ . 2024 personalissimo dei coniugi di scegliere quello che loro ritengonacla on e 14/05/2024 maniera migliore di vivere il loro rapporto matrimoniale” (pag.13 ricorso).
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (tra le altre Cass. 6747/2021), in materia d immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato o il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fin rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso dei diritti comunitari, e il “manuale” redatto dalla stess Commissione, recante, invece, l’indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. E’ noto che, secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, co. 1-bis, cit., deve qualificarsi fittizio il matr celebrato al solo scopo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato e, alla luce RAGIONE_SOCIALEe difficoltà riscontrate Stati membri nell’individuare i casi di matrimoni fittizi e nell svolgere le relative indagini, la Commissione Europea ha elaborato RAGIONE_SOCIALEe Linee Guida contenenti una serie di criteri indicativi in forz dei quali è possibile escludere un abuso dei dritti comunitari. Essi tengono conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il cittadino straniero non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da solo il diritto di soggiorno del fatto che la coppia stava insieme da molto tempo, aveva un domicilio comune, aveva assunto o meno un importante impegno giuridico-finanziario (per esempio un’ipoteca per l’acquisto di una
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Numer di r9ccolta ge q erale casa), nonché RAGIONE_SOCIALEa durata del matrimonio. La Comm ission e a ilata pubblicazione 1005/2024 anche redatto un Manuale contente i c.d. indizi di abuso che fanno ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio, quali l’entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Sta membro, la mancanza di incontro personale dei coniugi prima RAGIONE_SOCIALEa celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro od altra utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio.
3.2. Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale così sinteticamente richiamato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l Corte di merito, con motivazione adeguata, ha ritenuto pienamente integrata la prova del carattere fittizio del matrimonio, i applicazione dei criteri indicativi di matrice europea, essendo molteplici gli elementi in tal senso.
In particolare, i giudici di merito, attenendosi ai suesposti princip hanno valorizzato i seguenti indici: a) la ricorrente era entrat illegalmente in Italia nel omissis e non aveva allegato che avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno per altri motivi; b) i matrimonio era avvenuto a orni ssis ma non era stato allegato nulla circa l’epoca di conoscenza del marito e di instaurazione del legame sentimentale, né era stato compiutamente indicato nei giudizi di merito come la ricorrente e il coniuge si mantenessero economicamente, invero risultando che la ricorrente, secondo quanto dalla stessa dichiarato nel 2018 alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, saltuariamente faceva la prostituta e che il marito non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi; c) la casa di abitazione indicata dalla ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO non era quella invece successivamente indicata dai testi; d) non solo gli agenti di Polizia non avevano rinvenuto la ricorrente in due accessi, ma anche la portinaia RAGIONE_SOCIALEo stabile aveva dichiarato di non averla mai vista e neppure di sapere che il D.L. fosse sposato; e) la ricorrente non aveva allegato alcun elemento utile a descrivere come fossero strutturati i rapporti di frequentazione con
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Il marito e come fosse condotto il menage coniu n2P12p u l ioVlicazione 1005,2024 contributo di apporto di ciascuno. La Corte d’appello ha affermato che “La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto e provato in merito all’autenticità del vincolo coniugate, limitandosi ad affermare fa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa convivenza con il marito, circostanza questa che, come già evidenziato, non costituisce requisito necessario e comunque sufficiente ai fini del rilascio e RAGIONE_SOCIALEa conservazione del titolo di soggiorno, essendo invece imprescindibile la sussistenza di quell’affectio coniugalls che caratterizza le unioni autentiche. In proposito, la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova in ordine all’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi e luoghi comuni e di progetti di vita comune; nessun elemento e nessuna documentazione, neppure fotografica, di momenti di vita insieme al coniuge prima e dopo il matrimonio. Quanto alla convivenza, occorre osservare come la ricorrente in sede di sommarie informazioni rese in data 23.07.2018 agli agenti RAGIONE_SOCIALEa Squadra Mobile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE abbia dichiarato di abitare a RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, contrariamente a quanto riferito dai testi escussi nel presente giudizio”.
gligrero diracciwnaerle
A fronte di detto chiaro e lineare percorso motivazionale, che certamente attinge il “minimo costituzionale”, le censure, per un verso, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge motivazionali, sollecitano in realtà impropriamente una rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie e dei fatti e, per alt verso, neppure si confrontano puntualmente con le argomentazioni svolte dalla Corte di merito, niente affatto incentrate sol sull’elemento RAGIONE_SOCIALEa convivenza, così risolvendosi in una critic astratta e non pertinente al decisum.
Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizi stante l’irrituale costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti intimate.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve
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presupposti processu i pe i ata pubblicazione 1005/2024 versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso cassazione, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALErart.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per i versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso cassazione, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALEe parti e dei soggetti in essa menzionati, norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile, il 14 febbraio 2024.