Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 2344 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2344 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31960/21 proposto da:
NOME COGNOME I, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME I, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso l’ordinanza n. cronol. 252/2021 della Corte d’appello di Perugia , depositata il 27/9/2021; udita la relazione della 6/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NOME.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 113512022
Numero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 25131,2023
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza depositata il 7/10/21, ha respinto il reclamo avverso ordinanza del Tribunale di Perugia, che, in accoglimento del ricorso proposto da D.E.
, nei confronti di COGNOME NOME , volto ad proprietà del restituzione in favore del alla moglie, con condanna alla NOME.E. COGNOME a ulteriore modifica, ex D.E. ottenere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale di art.9 1.898/1970, delle condizioni di divorzio tra le parti, aveva revocato l’assegnazione della casa coniugale alla COGNOME NOME e respinto le domande avanzate dalle figlie COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE e
M.N. COGNOME I, intervenute a sostegno della posizione della madre, rimasta contumace, di ripristino dell’assegno di mantenimento, originariamente posto a carico del padre e già revocato con pronunce del 2017 e del 2020, in altro giudizio promosso dal D.E. sempre per la modifica delle condizioni di divorzio. Il COGNOME NOME COGNOME in sede di ricorso nel proc.to n. 379/2021, aveva sostenuto che, essendo già stato revocato il contributo al mantenimento delle figlie NOME.P. e NOME.N. I, maggiorenni ed autosufficienti economicamente, non vi era più titolo per il mantenimento dell’assegnazione della casa coniugale a favore della moglie del medesimo .
La Corte d’appello, sul reclamo proposto dalla figlia NOME NOME.
[ ha confermato la decisione di primo grado sia non riconoscendo la legittimazione della stessa a reclamare la statuizione sulla domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge, trattandosi di diritto personale di godimento in favore del solo coniuge assegnatario (che non aveva proposto impugnazione), sia pure posto nell’interesse della prole, sia in punto di rigetto della domanda relativa al ripristino dell’assegno di mantenimento in proprio favore,
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revocato già nel 2017, in considerazione dell’età ormai matura della stessa, essendo nata nel DATA_NASCITA, e del fatto che le condizioni di salute determinanti inabilità lavorativa avrebbero semmai comportato il diritto di godere delle tutele pubbliche, non potendo in ogni caso ciò comportare il risorgere del diritto al mantenimento da parte del genitore ma di un mero diritto alimenta re.
COGNOME
Avverso la suddetta pronuncia notificata l’8/10/21, COGNOME M.N.
I COGNOME
‘propone ricorso per cassazione, notificato il
7/12/21, COGNOME affidato a tre motivi, nei confronti di NOME (che resiste con controricorso).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.337 septies c.p.c., disposizione questa che dispone che ai figli maggiorenni portatori di handicap si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, denunciando che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della documentazione medica prodotta, dalla quale risultava una grave patologia epatica di base comportante ripercussioni invalidanti anche in ambito lavorativo; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.337 sexies c.c. e 105 c.p.c., in relazione alla ritenuta insussistenza della legittimazione ad agire del figlio maggiorenne quanto alla domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre, considerato che la domanda di essa interveniente era volta a far valere il proprio diritto al mantenimento ex art.337 septies c.c. ed essa era connessa all’oggetto della revisione delle
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condizioni di divorzio, anche in punto di assegnazione della casa coniugale, stante la convivenza della stessa con la propria madre
M.P. assegnata ria ; c) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione all’art.116 c.p.c., sempre in relazione alla documentazione medica del 2021 attestante gravissime patologie indice di un’autosufficienza economica mai raggiunta e del diritto al proprio mantenimento ex a rt.337 septies c.c.
Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del riferimento giuridico all’art.337 septies c.c., in relazione alla situazione personale di handicap grave, dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità.
COGNOME
Occorre preliminarmente chiarire che la
NOMEN.
(la sorella NOME non è parte di questo giudizio di cassazione) ha spiegato, in primo grado, nel giudizio di ulteriore revisione delle condizioni di divorzio, instaurato dal marito nei confronti dell’ex coniuge, intervento adesivo ed autonomo, sia opponendosi alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del D.E. , alla NOME.P. sia chiedendo il ripristino dell’assegno di mantenimento originariamente posto a carico del padre e già revocato con pronuncia resa in precedente giudizio.
Il diritto che, ai sensi dell’art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il terzo può far valere in giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al “petiturn” ed alla “causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale. Il secondo comma dell’art.105 c.p.c. contempla poi il diritto di ciascuno che abbia interesse di intervenire a sostegno delle ragioni di una delle parti.
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Nella specie, la Corte d’appello ha inteso dire che la M.N.
era, riguardo alla domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre, mera interveniente adesiva dipendente, cosicché la stessa non poteva spiegare autonomo reclamo in luogo della assegnataria, rimasta contumace in primo grado e silente nella fase di reclamo. La Corte d’appello si è poi pronuncia sul merito della domanda autonoma spiegata dall’interveniente figlia, volta ad ottenere il ripristino dell’assegno di mantenimento in proprio favore, in quanto si deduceva una situazione personale di dipendenza economica per ragioni correlate allo stato di salute.
La stessa ricorrente deduce di avere introdotto solo in fase di reclamo documentazione medica circa le gravi patologie epatiche di cui era affetta, a sostegno della domanda al mantenimento .
Tanto premesso, la prima censura, attinente propriamente al diritto di mantenimento azionato con intervento autonomo, è inammissibile.
La Corte d’appello ha rilevato che l’assegno di mantenimento in favore della NOME era stato già revocato con provvedimento del 2017, stante l’evidente accertamento della raggiunta indipendenza economica o comunque dell’insussistenza dei presupposti per un giustificato permanere dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore in considerazione dell’ampio superamento della maggiore età da parte del figlio, e che nell’ipotesi in cui il figlio, che abbia già perso il diritto al mantenimento, perda successivamente la raggiunta autosufficienza economica «non si assiste ad un risorgere del diritto stesso bensì ove ne sussistano le diverse condizioni al sorgere del diritto all’assegno alimentare».
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Il principio è stato già affermato da questa Corte : a) (Cass. 7195/1997): «Il diritto del coniuge divorziato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché alio stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando, ovviamente, l’obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non dal genitore convivente»; b) (Cass. 12477/2004): «Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché atto stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l’obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente»; c) Cass. 26259/2005: «Il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio
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maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché alio stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell’andamento dell’attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno».
La deduzione in ordine alla sussistenza dei presupposti per un assegno di mantenimento, ai sensi dell’art.337 septies, in quanto portatore di handicap grave è in ogni caso nuova e quindi inammissibile.
La seconda censura, attinente alla questione della negata legittimazione della figlia a reclamare la statuizione di primo grado sulla revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre, è infondata.
Costituisce principio consolidato di questo giudice di legittimità quello secondo cui «l’intervento adesivo dipendente, previsto dall’art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell’intervenuto sono limitati all’espletamento di un’attività’ accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte; ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adfuvata, Pinterventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via
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incidentale» (Cass.24370/2006; Cass. 3734/2009; Cass.SU 5992/2012 : «L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’Intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato»; Cass. 2818/2018) .
Ora, l’assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell’interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cass., n. 25604/2018; Cass., n. 3015/2018); la revoca dell’assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. 20452/22).
Nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, ex art.9 1.898/1970, intrapreso da uno degli ex coniugi nei confronti dell’altro, il figlio maggiorenne, che assuma di non essere autosufficiente economicamente, ha indubbiamente un
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interesse, quanto all’assegnazione della casa coniugale, a sostenere le ragioni del genitore assegnatario della casa coniugale ma in posizione adesiva dipendente non autonoma. Il diritto proprio vantato, in via autonoma, è invece quello al mantenimento (Cass. 4296/2012: «Nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l’intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all’oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, fa cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa; inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un’opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento»; Cass. 21819/21).
Il terzo motivo è in ogni caso inammissibile in quanto non pertinente al decisum .
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
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2344,2023
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25,1111f2023
Ai sensi dell’a rt.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso a rt.13.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.