La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2344/2023, ha stabilito che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, una volta cessato per raggiunta autosufficienza economica, non può risorgere in caso di successivo peggioramento delle condizioni economiche. In tale ipotesi, potrebbe sorgere un diverso diritto all'assegno alimentare. La Corte ha inoltre precisato che il figlio maggiorenne non può impugnare autonomamente la decisione sulla revoca dell'assegnazione della casa coniugale se il genitore assegnatario non lo fa, potendo intervenire solo in via adesiva.
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