Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3888 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3888 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17323-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 25/06/2024 R.G.N. 12214/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2026
CC
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Con decreto del 25 giugno 2024, il Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui è stata esclusa l’am missione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive maturate nell’ambito del rapporto instaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione a tempo determinato, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del l’Area A di inquadramento formale e rientranti nell’Area B , in quanto riconducibili al profilo professionale sociosanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore sulle ambulanze del RAGIONE_SOCIALE e successivamente quale so ccorritore di prossimità.
La decisione del Tribunale discende dall’aver e questo ritenuto che mancasse nella specie la stessa allegazione e, comunque, la prova del fatto che le mansioni svolte dall’opponente per l’RAGIONE_SOCIALE in LCA , per ammissione del medesimo rimaste invariate senza soluzione di continuità dal 2003 al 2016 e ricondotte all’Area professionale A sin dal primo contratto sottoscritto oil 9.6.2003 e finanche in quello a tempo indeterminato di ottobre 2014, peraltro con ulteriore espressa indicazione del ‘ruolo tecnico’ attrib uitogli, fossero state in concreto svolte con l’assunzione della responsabilità, pur limitata e circoscritta al ‘contesto di lavoro’, che invece connota l’area professionale B. Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOMECOGNOME affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 CCNL per il comparto Enti
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pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 2002/2005 del 9.10.2003, 13 CCNL per il quadriennio normativo 1998/2001 del 16.2.1999, 7 e 8 CCNI di RAGIONE_SOCIALE 1998/2001 del 14.11.2001, 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 dell’ 1.10.2007, 12 del CCNI del 18.2.2009 nonché delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22.10.1999 e n. 37434 del 17.7.1998, dell’art. 36 Cost. e 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 imputa al Tribunale di non avere tenuto conto di tutta la disciplina contrattuale applicabile RAGIONE_SOCIALE fattispecie e rilevante ai fini del giudizio trifasico e di avere erroneamente interpretato quelle prese in considerazione, cosi finendo per escludere la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al superiore inquadramento rivendicato.
Il motivo si rivela inammissibile, atteso che, laddove si incentra sull’imputare al Tribunale di aver e erroneamente impostato il giudizio trifasico, non tenendo conto della disciplina contrattuale come susseguitasi nel periodo di svolgimento del rapporto e di averla erroneamente interpretata ai fini dell’operazione di sussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, non aggredisce in modo specifico la ratio decidendi , che, viceversa, trova base nell’aver e il Tribunale maturato il convincimento circa il m ancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere della prova in ordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di ‘autista soccorritore’ o di ‘soccorritore di prossimità’, mentre, nella parte in cui giunge a contestare l’accertamento svolto dal Tribunale, interviene su materia insindacabile in questa sede per essere la valutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito.
Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità RAGIONE_SOCIALE
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decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile RAGIONE_SOCIALE mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).
Parimenti è consolidato l’orientamento secondo cui il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. fra le tante Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 19423 e 25495 del 2024).
Il motivo, poi, è manifestamente infondato nella parte in cui contesta l ‘affermazione resa dal Tribunale riguardo al requisito di responsabilità, che trova effettivamente riscontro nel testo contrattuale, smentendo l’assunto secondo il quale il requisito di responsabilità sarebbe proprio esclusivamente dell’Area C, e risulta corretta in diritto, posto che questa Corte ha sempre affermato che nel pubbli co impiego privatizzato «l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità» (Cass n.154/2024 e numerose successive, con richiami e numerosi precedenti conformi).
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Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9.1.2026
La Presidente NOME COGNOME