Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2075 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2075 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO – MANSIONI SUPERIORI
42733/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.01.2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta ai sensi degli artt. 99 e 209 l.f. da NOME COGNOME (inquadrato nell’Area RAGIONE_SOCIALE ‘A’, posizione giuridica ed economica ‘A2’) e volta ad ottenere l’ammissione allo stato passivo RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE del suo credito per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti al livello B1, nel periodo dal 15.1.2003 al 30.6.2017, e di integrazione TFR.
NOME COGNOME aveva dedotto di essere stato assunto a tempo determinato da RAGIONE_SOCIALE con contratto del 15.1.2003 prorogato di anno in anno e di avere sempre svolto le mansioni di autista soccorritore; aveva precisato di essere stato stabilizzato con decorrenza dal 31.5.2008 in seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano n. 756/2017 ed aveva cessato la sua attività in data 30.6.2017.
Il Tribunale ha evidenziato che il COGNOME all’udienza del 29.4.2021 aveva rinunciato RAGIONE_SOCIALE domanda riguardante il credito lordo di € 3 .237,21 a titolo di differenze sul TFR e a quello sugli interessi su tale somma; ha inoltre precisato che l’oggetto del giudizio è costituito dall’accertamento del diritto al riparto concorsuale.
Ha rilevato che la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1314/2017 aveva riconosciuto il diritto del COGNOME al trattamento accessorio incentivante e che con sentenza n. 756/2017 la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto del COGNOME RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione; ha tuttavia precisato che le questioni relative alle mansioni svolte e all’inquadramento erano rimaste estranee ai relativi giudizi.
Ha osservato che l’opponente non aveva dedotto l’esercizio in concreto di mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto, aveva nella sostanza dedotto l’illegittimità del suo originario inquadramento nell’Area 2, posizione economica A2, piuttosto che nell’Area B, posizione B2.
Ha ritenuto infond ata l’opposizione , in quanto proposta senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE distinzione tra Area e profilo RAGIONE_SOCIALE, ed in difetto di qualsivoglia
allegazione riguardo all’assunzione di responsabilità del risultato circoscritta al contesto di lavoro, che connota l’Area RAGIONE_SOCIALE.
Ha evidenziato che le deposizioni testimoniali si erano limitate a confermare il contenuto dei compiti dell’autista -soccorritore, consistenti in mere attività di assistenza da compiere in attesa dell’intervento del personale del 118.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
8 . L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 5 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2103 cod. civ., per avere il Tribunale omesso di esaminare le mansioni svolte dal RAGIONE_SOCIALE e la contrattazione di comparto ed integrativa vigente ratione temporis ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica dello svolgimento di mansioni superiori da parte de ll’opponente .
Lamenta il carattere apodittico RAGIONE_SOCIALE motivazione, del tutto inidonea a dare evidenza dell’applicazione del giudizio trifasico ai fini dell’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 24 e dell’Allegato A del CCNL EPNE del 16.2.1999, dell’art. 10 del CCNL del 9.10.2003, degli artt. 6 ss. dell’Allegato A del CCNL EPNE 1.10.2007, degli artt. 7 e 8 del CCNI del 14.11.2001, degli artt. 7, 8 e 12 del CCNI del 19.2.2009, dell’art. 4 del CCNI del 15.3.2012, degli artt. 1362 ss. cod. civ., nonché degli artt. 2103 cod. civ. e 52 d.lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ.
Evidenzia che la ricognizione del profilo dell’autista soccorritore dell’Area B è stata operata dall’art. 12 del CCNI 2006-2009, mentre la figura dell’operatore tecnico o dell’autista che svolga mansioni di carattere esclusivamente tecnicomanuale, e non socio-sanitarie, è riconducibile all’art. 13 del CCNI 2006-2009,
non avendo il CCNL previsto l’autista soccorritore tra i profili professionali propri dell’Area A, né tra quelli dell’Area B.
Assume che la connotazione sanitaria di alcune mansioni proprie dell’autista soccorritore costituisce tanto la ragione RAGIONE_SOCIALE collocazione di tale qualifica nell’Area B, quanto il discrimine rispetto RAGIONE_SOCIALE figura dell’autista e dell’operatore tecnico.
Sostiene che il tratto distintivo tra il personale inquadrato nell’Area B e quello inquadrato nell’Area A non è costituito dRAGIONE_SOCIALE ‘responsabilità in ordine al risultato’.
Lamenta che il Tribunale ha omesso di valorizzare il reale tratto distintivo tra il personale socio-sanitario inquadrato nell’Area B e quello inquadrato nell’Area A, consistente nell’inserimento nel processo produttivo, di cui svolge fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive di massima.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di esaminare la riconducibilità delle mansioni svolte dal COGNOME all’Area B.
Critica il decreto impugnato per non avere valorizzato lo svolgimento, da parte del COGNOME, di mansioni socio sanitarie, non già come mero supporto a quelle del personale sanitario, ma come componente di squadra di soli soccorritori.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono infondati.
Va innanzitutto rammentato che il procedimento logico-giuridico diretto RAGIONE_SOCIALE determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini; ai fini dell’osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 30580/2019).
Il Tribunale nel caso di specie ha svolto il giudizio trifasico; sia pure con una peculiare tecnica redazionale, ha infatti riportato le declaratorie, ha posto in evidenza i tratti distintivi delle due Aree e ha fatto leva sulla diversa responsabilità che assumono i dipendenti inquadrati nell’A rea B.
Il decreto impugnato ha in particolare analizzato le disposizioni contenute nel CCNI 2006-2009, (che riguardo RAGIONE_SOCIALE classificazione del personale non dirigente riproduce sostanzialmente quello nazionale) ed ha richiamato la circolare CRI del 27 dicembre 2009 , rilevando che appartengono all’Area A i dipendenti che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili, mentre appartengono all’Area B i dipendenti strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche.
Dopo avere evidenziato che tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative e risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro, ha rilevato che il COGNOME aveva sostanzialmente lamentato l’illegittimità del suo inquadramento giuridico ed economico nell’Area 2, posizione A2, piuttosto che in quella superiore B, posizione B2, e che aveva incentrato le sue difese sull’assunta qualificazione RAGIONE_SOCIALE delle attività svolte e analiticamente descritte, senza tuttavia considerare la distinzione tra Aree e profili professionali, né la disciplina contenuta nel NUMERO_DOCUMENTO, che ha escluso dall’Area RAGIONE_SOCIALE A i profili socio sanitari.
Il Tribunale, pur avendo considerato la deduzione del ricorrente riguardante il suo inserimento in una squadra di soli soccorritori, ha individuato nell’assenza di qualsiasi responsabilità riguardo al risultato circoscritto al ‘contesto di lavoro’ il tratto distintivo tra l’Area A e l’Area B, rilevando che l’opponente nulla aveva allegato sul punto; non ha considerato dirimenti le prove testimoniali assunte, in quanto si erano limitate a confermare il contenuto dei compiti dell’autista
soccorritore (consistenti in mere attività di assistenza da compiere in attesa dell’intervento del personale del 118).
Tali valutazioni sono conformi ai principi enunciati da Cass. n. 25765/2024 in una fattispecie in cui, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il decreto impugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Richiamato il principio iura novit curia che governa l’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n. 7641/2022), questa Corte ha in particolare chiarito che nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assetto sostanziale non è in realtà mutato tra il CCNL 1998-2001 e il CCNL 2006-2009 e che le previsioni dei CCNI non potrebbero comunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL di riferimento.
Si è in proposito evidenziato che il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a ‘ ruoli operativi fungibili ‘ e a professionalità di mero ‘ supporto strumentale ‘ trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 2006-2009 che richiama la caratteristica dei ‘ ruoli ampiamente fungibili ‘ ed ancora di ‘ attività di supporto strumentale ‘, mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personale che svolge ‘ fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate ‘ mediante ‘ gestione delle strumentazioni tecnologiche ‘ e che ‘ risponde dei risultati secondo la posizione rivestita ‘ ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009.
Tale declaratoria prevede infatti: ‘ Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro ‘, mentre la declaratoria dell’Area A stabilisce: ‘ Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono attività di
supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili ‘.
Non è dunque condivisibile l’argomentazione del ricorrente, secondo cui la responsabilità riguardo al risultato non costituisce il connotato distintivo dell’Area B rispetto all’Area A .
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell’art. 36 Cost., a condizioni che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse (Cass. n. 9646/2012; Cass. n. 27887/2009).
Il decreto impugnato, che ha escluso lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle proprie dell’area B in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata assunzione di responsabilità in ordine al risultato da parte del COGNOME, si è dunque attenuto a tali principi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME