Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5234  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18707/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)  che  li  rappresenta  e  difende  unitamente  all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 186/2020 depositata il 09/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE ( breviter RAGIONE_SOCIALE) per ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) a pagare una somma corrispondente alla cd. manleva fiscale, conformemente all’impegno che esse avevano assunto con atto del 12-12-2000 rispetto a ogni somma che fosse stata eventualmente richiesta alla società RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE) per ragioni di natura, per l’appunto, fiscale, a fronte dei diritti acquisiti da questa società a seguito della designazione (operata dalle convenute) come cessionaria di un pacchetto azionario dell’IRI .
La decisione, impugnata dalle soccombenti, è stata confermata in appello con sentenza n. 186 del 9-1-2020.
In sintesi, la corte d’appello ha richiamato , trascrivendola interamente, la motivazione del tribunale e ha escluso che la pretesa fiscale avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE, quale base della manleva, fosse prescritta; ha ritenuto infondata l’eccezione di inoperatività della manleva, basata sull’essere le pretese fiscali collega te a fatti di reato commessi con dolo o colpa grave (ai sensi dell’art. 14 -quater del contratto); ha condiviso il rilievo del tribunale in punto di inesistenza di ogni decadenza, atteso che la manleva era stata associata, nel contratto, agli oneri relativi alle imposte, tasse, sovrattasse, sanzioni e interessi rinvenienti dall’esercizio dell’azione dell’amministrazione finanziaria, e che la pretesa fiscale si era manifestata con l’atto impositivo, non già con quelli anteriori di mera acquisizione dei dati e
RAGIONE_SOCIALE notizie poste a suo fondamento;  ha escluso che potesse discorrersi di presupposizione a fronte dell’immutato assetto societario, in quanto le  società  avevano scelto autonomamente di cedere le partecipazioni azionarie nell’ambito di un’operazione commerciale alla quale la RAGIONE_SOCIALE era rimasta  completamente  estranea,  e  nella  quale  la  questione  della manleva non era stata inserita in alcun modo.
Le  società  RAGIONE_SOCIALE,  già  RAGIONE_SOCIALE,  e  RAGIONE_SOCIALE  hanno proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.
L’i ntimata ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. -Col primo mezzo, deducendo la violazione dell’art. 652 cod. proc. pen., le ricorrenti censurano la sentenza per avere escluso che le condotte realizzate da RAGIONE_SOCIALE tra il 1995 e il 1998 avessero integrato il dolo o la colpa grave. Assumono che erroneamente la sentenza si sarebbe basata sul decreto di archiviazione dell’afferente procedimento penale, perché solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione in seguito a dibattimento fa stato nel connesso giudizio civile; e che dunque l a corte d’appello avr ebbe errato nell’esimersi dalla completa e autonoma rivalutazione della fattispecie in ragione dell’essere intervenuto un provvedimento di estinzione del reato per prescrizione.
In connessione, col secondo motivo, le ricorrenti denunziano l’omissione e il travisamento di prove decisive, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con superamento degli effetti della cd. doppia conforme , giacché la corte d’appello, avendo avuto a disposizione il verbale di constatazione e la sentenza di questa Corte di legittimità resa all’esito del procedimento tributario, avrebbe dovuto trarre da tali elementi documentali la prova della consumazione RAGIONE_SOCIALE condotte costituenti reato integrate da dolo o quanto meno da colpa grave.
II. – I primi due motivi sono inammissibili.
Non è giustificata la lettura che le ricorrenti offrono della sentenza in esame nella parte relativa alla operatività della manleva.
Le impugnanti avevano affermato che la manleva fiscale non fosse operativa perché le pretese avanzata dall’ RAGIONE_SOCIALE erano collegate a fattispecie di reato commesse con dolo o colpa grave.
La  sentenza  ha  ritenuto  infondata  tale  prospettazione,  ma  non (semplicemente)  perché  il  procedimento  penale  afferente  era  stato archiviato, sebbene (e soprattutto) perché era mancato ‘qualsiasi tipo di accertamento su tale aspetto della complessa questione’ .
Solo  in  termini  rafforzativi  la  sentenza  ha  riferito  del  fatto  che l’indagine penale era sta t o peraltro archiviata ‘ senza alcun accertamento sull’aspetto oggettivo come su quello soggettivo dei fatti sottoposti ad indagine’.
In  definitiva  la  corte  d’appello  ha  respinto  la  censura  allo ra sollevata dalle due  società perché  il presupposto  della eccepita inoperatività della garanzia non era stato provato.
Il  primo motivo di ricorso, di conseguenza, è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi .
III. – Il secondo motivo è inammissibile in consecuzione.
È dedotto un travisamento della prova, ed è noto che la questione generale del travisamento della prova è attualmente pendente presso del Sezioni Unite di questa Corte.
Non  è  necessario  attendere  la  decisione  RAGIONE_SOCIALE  Sezioni  Unite, perché nel caso concreto rileva questo: che il travisamento presuppone in ogni caso la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito.
Quale che sia il corretto modo di dedurlo in cassazione (e tale è la questione  pendente  alle  Sezioni  Unite),  è  ovvio  che  d i tutt’altra consistenza  è  quanto  prospettato  dalle  ricorrenti,  le  quali  sebbene evocandone il travisamento chiedono molto più semplicemente che la Corte rivaluti in senso difforme dal giudice a quo il materiale probatorio menzionato in ricorso.
Questa pretesa è notoriamente inammissibile in cassazione.
Invero l’errore determinato da un asserito travisamento è valutabile in sede di legittimità non più qualora dia luogo a un vizio logico di insufficienza della motivazione, cosa non deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 (che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione), ma unicamente qualora ridondi -al più – in un omesso esame di fatti o in una motivazione perplessa o incomprensibile.
Nel  primo  caso  (omesso  esame  di  fatti)  il  vizio  è  nella  specie precluso, visto che sussiste qui la fattispecie della “doppia conforme”, sicché vale la regola dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. L n. 24395-20, Cass. Sez. 3 n. 15777-22).
Nel secondo la deduzione è sì ammessa, ma per eccepire la nullità della sentenza per incomprensibilità della conseguente ratio decidendi ; cosa che nella specie non è data.
IV. -Col terzo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione ‘di disposizione negoziale ai sensi degli artt. 1362 e 1371 cod. civ.’ , nella  parte  in  cui  la  corte  territoriale  ha  ritenuto  che  desse  luogo all’obbligo di garanzia una pretesa fiscale manifestata da atto impositivo ai fini della decorrenza del termine contrattuale di trenta giorni stabilito per attivare la manleva.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
– La clausola contrattuale alla quale il motivo è collegato (art. 14quater.1), trascritta nel ricorso, è la seguente:
-‘ parte acquirente si impegna a che RAGIONE_SOCIALE, qualora venisse a conoscenza di una pretesa di terzi che possa dar luogo all’obbligo di garanzia dal parte di IRI ai sensi dei precedenti artt. 14, 14bis e 14ter, trasmetta ad IRI, entro 30 giorni (derogandosi espressamente ad eventuali maggiori ermini di legge) o entro il più breve termine nel caso in cui fosse richiesta un’azione entro termini perentori di decadenza, in modo che IRI nel venga a conoscenza almeno 15 giorni prima della scadenza del termine, una comunicazione scritta con indicazione della
natura  e  dell’ammontare  della  pretesa,  allegando  i  documenti  e  le informazioni in loro possesso’ .
La tesi della ricorrente è che la corte d’appello, nel dire che , ai fini della manleva, il presupposto dell’att ivazione era stato individuato nella notifica di un atto impositivo, con conseguente decorrenza del termine da tale momento, e nell’escludere la rilevanza di un previo verbale di constatazione, avrebbe violato il canone di interpretazione letterale, atteso che, nella clausola, l’impiego del la locuzione ‘può dal luogo ‘ sarebbe stato indicativo della volontà RAGIONE_SOCIALE parti di far insorgere l’obbligo di garanzia già prima del ricevimento dell’atto formale ; cosa che si sarebbe dovuta ritenere anche in forza dei criteri integrativi d’interpretazione di cui agli artt. 1367 -1371 cod. civ.
Sennonché deve osservarsi che l’assunto corrisponde a una personale visione RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, le quali reputano di intendere l’espressione ‘che possa dar luogo’ come risolutivamente distinta – nel significato da quella (non utilizzata) ‘che dia luogo’, così da inferirne una volontà RAGIONE_SOCIALE parti specificamente intesa a ritenere essenziale, ai fini del dies a quo del termine informativo previsto dal contratto, la ricezione di un qualunque documento tale da ingenerare ‘la convinzione della possibilità, quantomeno, di ricevere in futuro una richiesta di pagamento del terzo’.
Questa tesi è orientata a sostituire il risultato dell ‘ interpretazione impartita dal giudice del merito.
Essa enfatizza come essenziale un dato che non è tale da costituire chiav e letterale assoluta in vista di un’esegesi di diverso segno rispetto a quella prescelta (motivatamente) dalla corte d’appello.
VI.  –  Deve  essere  ribadito  che  l’interpretazione  del  contratto  è riservata al giudice del merito.
Il sindacato di legittimità non può avere direttamente a oggetto la ricostruzione della volontà RAGIONE_SOCIALE parti, ma unicamente l ‘i ndividuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito
si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se ci siano stati vizi del ragionamento o errori di diritto.
In questo senso -e solo in questo -per la ricerca della comune intenzione dei contraenti rileva, come primo e principale strumento, il senso letterale RAGIONE_SOCIALE parole e RAGIONE_SOCIALE espressioni utilizzate nel contratto.
Ma è ovvio che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce del contesto nel quale quella letteralità si esprime, per modo da individuarne il senso in termini a tal punto univoci da non consentire altro che una interpretazione difforme da quella prescelta in asserita violazione del criterio.
Per  senso  letterale  RAGIONE_SOCIALE  parole  va  intesa,  in  vero,  tutta  la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola o una singola locuzione, salvo che questa non sia di per sé un indiscutibile elemento di senso RAGIONE_SOCIALE parole utilizzate.
Nel caso di specie l’insistito riferimento RAGIONE_SOCIALE ricorrenti sulla locuzione verbale ‘che possa dar luogo’ , non solo è isolato dal contesto, ma in ogni caso non è tale, di per sé, da inficiare il risultato dell’interpretazione data dalla corte territoriale nel quadro della individuazione della volontà RAGIONE_SOCIALE parti ; un’interpretazione plausibilmente tesa ad attribuire rilevanza all’atto impositivo quale effettiva e indiscutibile manifestazione della pretesa fiscale, come momento di insorgenza dell’obbligo info rmativo stabilito nel contratto.
VII. -Col quarto mezzo le ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1353 cod. civ., o alternativamente dell’art. 1418  stesso  codice, per avere  la sentenza  mancato  di  rilevare l’avveramento della condizione implicita presupposta e sottesa all’impegno di  garanzia,  ovvero  e  comunque  la  nullità  del l’impegno medesimo in dipendenza del legame col fatto presupposto.
Il  motivo  è  inammissibile  perché  si  risolve  in  un  tentativo  di revisione del giudizio di fatto.
La  presupposizione  invocata  dalle  ricorrenti  attiene  all’assetto societario esistente al momento dell’assunzione dell’impegno di manleva.
A loro dire, quel l’assetto le avrebbe dovute comunque coinvolgere a fronte dell’obbligazione assunta.
E però si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto – comune a entrambi i contraenti e avente carattere certo e obiettivo – sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell’esistenza ed efficacia del contratto ( ex aliis Cass. Sez. 1 n. 40279-21, Cass. Sez. 3 n. 17615-20).
Nel caso concreto il giudice del merito -in doppia conforme – ha escluso che ricorressero i profili dell’obiettività e della certezza del fatto dedotto dalle ricorrenti a fondamento dell’invocata presupposizione , perché anche ad ammettere che le parti avessero avuto presente un certo assetto al momento della convenzione di manleva, questo non sarebbe stato essenziale. Difatti non poteva reputarsi esistente il requisito dell’indipendenza della circostanza presupposta dalla volontà RAGIONE_SOCIALE parti obbligate, che non avevano avuto vincoli alla potestà di cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni.
Le  parti,  cioè,  erano  state fin  dall’inizio libere  di  cedere  le partecipazioni nell’originaria società RAGIONE_SOCIALE .
Questa  precisa  affermazione  non  è  punto  contrastata,  e  in  tal senso  la  corte  d’appello,  ripetendo  la  valutazione  del  tribunale,  ha rimarcato che  l’elemento  decisivo  per  escludere  l’operatività  della presupposizione andava individuato giustappunto ‘nella scelta volontaria ed autonoma RAGIONE_SOCIALE due società (..) di cedere le partecipazioni azionarie  alla  società  RAGIONE_SOCIALE nell’ambito  di  una  operazione commerciale a cui la società appellata era del tutto estranea’ .
Ora,  anche  a  prescindere  dal  tale  considerazione  finale  (di estraneità di AdR all’operazione commerciale) , è indimostrato nella sua assertività il rilievo secondo il quale l’efficacia dell’obbligo sarebbe stata
da correlare all’implicito presupposto d i persistenza dell’assetto societario originario.
Nessun elemento risulta dedotto nella sede di merito -e ben vero neppure in questa sede di legittimità -per dire che la permanenza nel tempo dell’assetto societario originario fosse stata elevata , da entrambe le  parti,  a  elemento  comune  –  oggettivo  e  certo  –  per  la  persistenza dell’obbligazione di manleva.
VIII. -Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 40.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi,  oltre  accessori  e  rimborso  forfetario  di  spese  generali  nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso  in  RAGIONE_SOCIALE,  nella  camera  di  consiglio  della  Prima  sezione