Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20542 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20542 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15004/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
NOME, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 188/2024 depositata il 21/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.5.24, la corte d’appello di Venezia in riforma di sentenza del 14.11.19 del tribunale di Verona ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe a godere dei riposi compensativi (cosiddetta banca ore derivanti da straordinari convertiti) e condannato a pagare gli importi di euro 7852 e 353 rispettivamente nonché condannando RAGIONE_SOCIALE in liquidazione cedente a manlevare RAGIONE_SOCIALE cessionaria di quanto la stessa era tenuta a pagare ai lavoratori.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto la natura retributiva dell’emolumento, ed applicato la prescrizione quinquennale; la corte d’appello ha confermato la natura retributiva, ritenendola diversa dall’indennità sostitutiva delle ferie perché l’emolumento originava da straordinari, e ritenuto però che il termine di prescrizione non poteva decorrere finché le voci erano conservate e non era stata esercitata l’opzione per il mutamento; la corte ricorda che il pagamento può essere richiesto entro un anno dalla maturazione (‘i riposi non goduti nel semestre successivo alla maturazione possono essere pagati nel semestre successivo’), così come aveva detto il giudice di primo grado, ma la corte sottolinea che possono essere pagati nel semestre successivo sicché non decorre la prescrizione in mancanza di opzione; la corte ha quindi accolto la domanda di manleva perché la responsabilità è del cessionario per ogni onere per il rapporto precedente che si riverberi sul periodo successivo al trasferimento.
Avverso tale sentenza ricorre APTV per tre motivi, cui resistono con controricorso i lavoratori e ATV. Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 115, 116, 118, 210, 414, 421 c.p.c., 2697 e 2702 c.c., per avere la corte territoriale valorizzato in modo decisivo una relazione tecnica proveniente da terzi (una perizia stragiudiziale acquisita d’ufficio con ordine di esibizione in primo grado).
Il motivo è infondato: intanto vi è stata nella specie una richiesta di esibizione formulata dalla parte ed all’esito della quale era stato emesso l’ordine giudiziale di esibizione e poi di acquisizione; poi
non si tratta di terzi ma, come indicato in controricorso, di perizia giudiziale fatta su incarico dello stesso datore di lavoro.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., per aver interpretato le clausole degli accordi e ritenuto la manleva.
Il terzo motivo deduce violazione degli articolo 132 comma 1 numero 4 c.p.c, 111 comma 6 Cost., per assenza di motivazione sui presupposti della manleva.
I motivi secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.
Invero, la corte territoriale ha accertato che il credito fatto valere dai lavoratori si riferiva a permessi compensativi maturati e non goduti alle dipendenze della cedente e venuti in essere ben prima della costituzione della cessionaria; trattandosi in realtà di debiti pregressi, da cui non ci si può all’evidenza liberare con accordo con altri condebitori (con conseguente irrilevanza della scrittura integrativa 26.1.09 tra le sole cedenti, invocata in questo giudizio da uno dei condebitori).
Si tratta per altro verso di debiti non esposti in bilancio e proprio perciò scatta la manleva, correttamente ritenuta dalla corte territoriale.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, spese che si liquidano in favore di ATV in euro 2.500 per compensi professionali, e, in favore della parte ricorrente incidentale in euro 15.000 complessivi, oltre per tutti i
contro
ricorrenti ad euro 200 per esborsi, a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.