SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1294 2025 – N. R.G. 00000880 2022 DEPOSITO MINUTA 28 10 2025 PUBBLICAZIONE 28 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
PIERGIORGIO COGNOME
Consigliere
COGNOME GIUNGI
NOME. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO promossa
DA
–
CF:
, nato a Roma il DATA_NASCITA;
C.F.
;
, nata a Sant’Elpidio a Mare il DATA_NASCITA;
CF:
;
C.F.
entrambi residenti a Porto Sant’Elpidio (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO;
rapp.ti e difesi dall’AVV_NOTAIO del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata alla INDIRIZZO;
(appellanti)
NEI CONFRONTI DI
–
,
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
Verona alla INDIRIZZO;
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla INDIRIZZO;
(appellata)
NONCHE’ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Conegliano Veneto INDIRIZZO) alla INDIRIZZO;
AVVERSO la sentenza n. 722/2022 del 22.07.2022 del Tribunale di Macerata, resa in procedimento n. 2100/2018 RGC.
OGGETTO: contratto di RAGIONE_SOCIALE.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 23.01.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e
hanno impugnato la decisione in epigrafe con
la quale era stata rigettata sia l’opposizione a decreto ingiuntivo dai medesimi promossa nei confronti della dante causa della odierna che la
domanda di manleva e garanzia dagli stessi promossa contro la
(già
) a seguito di chiamata in
causa.
Si è costituito in appello quest’ultima, contumace in primo grado, per resistere all’impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
Si è altresì costituita l’altra appellata per aderire alla posizione difensiva della e resistere del pari all’impugnazione proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 23.01.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall’art. 132 cpc, dall’art. 118 disp. att. cpc e dall’ art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri
di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell’impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Gli appellanti muovono nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Al contrario di quanto ritenuto dalla decisione di primo grado, evidenziano gli appellanti, sarebbe stata fornita prova sia dell’avvenuta stipula dell’RAGIONE_SOCIALE contratta a copertura del rischio poi verificatosi -di perdita del lavoro da parte della stipulante e, conseguentemente, a garanzia della restituzione alla società mutuante di quanto dovuto in restituzione del debito. Allo stesso modo, agli atti sussisterebbe sufficiente prova della richiesta di ‘attivazione’ della polizza (rectius della denuncia di sinistro) da parte della sig.ra COGNOME conseguentemente gli appellanti in questa sede di gravame la domanda di manleva e garanzia svolta in primo grado nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Costituendosi in appello, la e la
hanno evidenziato le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale hanno insistito, non senza aver sottolineato -la seconda -il proprio diritto di contraddire anche nel presente grado di appello quale parte processuale necessaria.
L’impugnazione proposta è evidentemente fondata e merita integrale accoglimento. Occorre innanzitutto premettere che, come è del tutto evidente dal contenuto dell’atto di appello dei signori e questi ultimi hanno inteso impugnare la sentenza di primo grado nella sola parte in cui essa ha rigettato la domanda di garanzia da medesimi proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, mentre invece hanno prestato completa acquiescenza nei confronti del capo della sentenza relativo alla opposizione a decreto ingiuntivo e dunque ai rapporti tra gli stessi e la creditrice Tale capo della decisione, dunque risulta chiaramente passato in giudicato ed estraneo al presente giudizio di appello. Ciò rende ragione delle argomentazioni svolte in via preliminare dalla per giustificare la scelta di costituirsi comunque nel grado e resistere all’impugnazione. Secondo quest’ultima, difatti, la chiamata in causa del terzo (nella specie, ) da parte dei convenuti (opponenti a decreto ingiuntivo) e avrebbe determinato comunque le costituzione di un litisconsorzio processuale necessario tra tutte le parti del processo (dunque anche essa attrice / opposta in primo grado , dal che discenderebbe che la notifica dell’impugnazione degli originari convenuti anche nei suoi confronti non varrebbe come mera litis denuntiatio ma come vocatio in ius, con conseguente assunzione, anche da parte di essa della qualità di parte anche nel presente grado
di appello. La ricostruzione operata dalla difesa della seppur in astratto condivisibile (e ispirata ai principi sanciti da Cass., SS.UU., 24707/2015), non tiene però in considerazione l’effettivo oggetto dell’impugnazione proposta e le conseguenze di tale (limitata) estensione della medesima. Come s’è già detto, difatti, l’appello dei signori e opera una limitata devoluzione solo ed esclusivamente nei confronti del rapporto di garanzia ( -/ ), lasciando completamente indenne il rapporto principale ( -/ il quale pertanto resta regolato, peraltro con efficacia di giudicato, dalle statuizioni della decisione di primo grado. Ciò rende così evidente che la -seppur correttamente raggiunta dalla notifica dell’impugnazione non aveva e non ha alcun interesse giuridicamente meritevole, né sostanziale né processuale, a costituirsi in appello e a resistere all’impugnazione proposta, per il sol fatto che la propria domanda giudiziale originariamente avanzata in primo grado risultava completamente definita (peraltro in termini di completo accoglimento) dalla decisione gravata, sul punto non contestata dagli appellanti. Resta tuttavia il fatto che, nonostante quanto precede, la ha di fatto comunque inteso costituirsi e resistere all’impugnazione svolgendo nel merito difese volte ad adiuvare la posizione dell’appellata , con le conseguenze
processuali che in seguito saranno meglio analizzate.
Fermo quanto precede, la documentazione agli atti dimostra indiscutibilmente che allorchè i signori e ebbero a sottoscrivere con la RAGIONE_SOCIALE il contratto di finanziamento di cui si tratta (cfr. doc. 2 fascicolo parte opponente in primo grado), la somma totale oggetto di finanziamento e totale, così, da rimborsare (pari ad € 43.764,00= complessivi) comprendeva chiaramente anche l’importo di € 1.936,62= a titolo di ‘RAGIONE_SOCIALE vita -infortuni’ , successivamente dettagliata, nella m edesima scheda contrattuale, come ‘Assicurazione RAGIONE_SOCIALE. n. 2981/2982 RAGIONE_SOCIALE Vita n. 50047′, peraltro anche espressamente approvata (come si ricava dalla copia della medesima scheda contrattuale depositata dalla creditrice mutuante -cfr. doc. 3 fascicolo parte opposta in primo grado) con autorizzazione n. 10788900066 del 19.10.2010. Non vi è nessun dubbio dunque sul fatto che gli stipulanti, nel concludere il contratto di finanziamento di cui si tratta, abbiano dunque anche sottoscritto -e pagato -la polizza di RAGIONE_SOCIALE da cui lo stesso era accompagnata. Né è possibile ritenere che la prestazione RAGIONE_SOCIALE accessoria dovesse ritenersi soltanto ‘eventuale’ come previsto nelle C.G.C. cui si richiamano le difese degli appellati. Può anche darsi che la prestazione RAGIONE_SOCIALE sia stata prospettata solo come eventuale agli stipulanti, ma deve senz’altro ritenersi che la stessa sia stata poi effettivamente sottoscritta dagli stessi, e ciò se non altro sulla base del principio generale di cu i all’art. 1342, I° co., cc, posto che l’entità finale del finanziamento (e la ricomprensione nello
stesso del costo della polizza) risultano essere frutto di compilazioni personalizzate e successive (stampa a macchina e/o computer) rispetto alle C.G.C. del modulo, e pertanto da ritenersi prevalenti rispetto a queste ultime.
Non vi può dunque essere dubbio sul fatto che la polizza sia stata stipulata e che la stessa ricomprendesse tra l’altro (anche) il rischio da perdita del posto di impiego (come previsto espressamente dalla richiamata clausola delle C.G.C. e come peraltro non contestato neppure dalle parti appellate). Quanto al fatto, poi, che la polizza sia stata effettivamente ‘attivata’ (mediante rituale denuncia di sinistro) dalla interessata neppure tale dato può minimamente essere posto in discussione, se non altro ai sensi del principio generale di cui all’art. 2729 c.c. Nel caso di specie, difatti, non solo gli appellanti hanno dato prova di aver contattato l’RAGIONE_SOCIALE e di aver ricevuto dalla stessa, via fax, un modulo di denuncia da compilare e rinviare alla medesima (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo parte opponente in primo grado, da cui si ricava che i moduli sono effettivamente stati inviati da un numero fax di Milano -presumibilmente quello della RAGIONE_SOCIALE -ad un numero fax di Ancona -presumibilmente riconducibile agli assicurati), ma hanno altresì documentato l’invio alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una lettera racc.ta con avviso di ricevimento (peraltro in epoca prossima -04.12.2012 -alla ricezione dei predetti moduli -27.11.2012). Ora, anche se è vero che gli appellanti non hanno allegato la copia della comunicazione inviata all’RAGIONE_SOCIALE con la predetta lettera raccomandata, la
prova però che la stessa contenesse comunque la richiesta di attivazione della polizza per effetto del sinistro verificatosi, può ritenersi ragionevolmente raggiunta non solo sulla base della dedotta, estremamente significativa, contiguità temporale degli avvenimenti (licenziamento del 22.11.2012 -richiesta moduli all’RAGIONE_SOCIALE del 27.11.2012 -invio all’RAGIONE_SOCIALE della raccomandata del 04.12.2012), ma anche e comunque sulla base della considerazione per cui sarebbe comunque stato onere della RAGIONE_SOCIALE, dinanzi all’accertato invio nei sui confronti di una comunicazione raccomandata, dimostrare che quella comunicazione non conteneva in realtà la denuncia in contestazione, ma altro (prova che peraltro l’RAGIONE_SOCIALE, quale destinataria della missiva, non avrebbe certo avuto difficoltà alcuna a fornire). Ciò è ampiamente sufficiente, pertanto, a ritenere provata anche la richiesta di attivazione della polizza con conseguente necessità, pertanto, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presti la manleva cui si era contrattualmente impegnata.
In completa riforma della sentenza, pertanto, la deve essere condannata a manlevare e tenere indenne i signori e
di ogni somma che gli stessi sono stati condannati a pagare alla in virtù del decreto ingiuntivo n. 605/2018 e della sentenza n. 722/2022 del Tribunale di Macerata.
Quanto alle spese di lite, di primo e secondo grado, esse debbono essere poste a carico dell’appellata -sulla base del principio di
soccombenza -nel rapporto tra la medesima e gli appellanti. Preso poi atto della scelta processuale della di provvedere non solo alla propria costituzione in giudizio in appello, ma anche di resistere nel merito all’impugnazione mediante argomentazioni adesive alla posizione della , e dovendosi così interpretare tale atteggiamento processuale quale un vero e proprio intervento adesivo in favore di quest’ultima (cfr. Cass., 925/2017), anche la va condannata a rifondere le spese del grado in favore degli appellanti, nel rapporto intercorrente tra la stessa e questi ultimi. La liquidazione è operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell’appello e in riforma della decisione gravata, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna a manlevare e tenere indenni i signori e di quanto essi sono stati condannati a corrispondere a in virtù del D.I. n. 605/2018 e della sentenza n. 722/2022 del Tribunale di Macerata;
Condanna a rifondere a e e per essi all’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario, le spese del primo e del secondo grado di giudizio, che
liquida, quanto al primo, in complessivi € 4.250,00= (di cui € 1.000,00= per fase di studio; € 750,00= per fase introduttiva; € 1.000,00= per fase di trattazione; € 1.500,00= per fase decisoria) e quanto al secondo in complessivi € 4.250,00= (di cui € 1.250,00= per fase di studio; € 1.000,00= per fase introduttiva; € 2.000,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
Condanna
a rifondere a
e
e per essi all’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario, le spese del presente grado che liquida in complessivi € 4.250,00= (di cui € 1.250,00= per fase di studio; € 1.000,00= per fase introduttiva; € 2.000,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al 15%, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore
Il Presidente
AVV_NOTAIO
Dott. NOME COGNOME