Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33449 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21648/2023 R.G. proposto da : COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale presso questi ultimi.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale presso quest’ultimo.
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2512/2023 depositata il 1/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 1993, il sig. NOME COGNOME (padre del ricorrente) ha affidato la gestione di parte del proprio patrimonio finanziario alla società RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo ‘BKN’), amministrata dal Rag. NOME AVV_NOTAIO. Durante la gestione di BKN, quest’ultima, per conto del proprio fiduciante sig. NOME COGNOME, in data 22.05.2007, ha sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘), una polizza vita con premio unico iniziale di €. 4.200.000,00, polizza in base alla quale il medesimo NOME COGNOME risultava essere anche l’assicurato ex art. 1919 cc. Tuttavia, assoggettata BKN a liquidazione coatta amministrativa, il COGNOME ha scoperto che la sua polizza, di circa 5 milioni di euro, era stata data in pegno a terzi, fino al valore di 4 milioni.
Conseguentemente COGNOME ha fatto opposizione allo stato passivo chiedendo che la polizza gli venisse nuovamente intestata (o meglio restituita) senza alcun vincolo a favore di terzi. E la richiesta è stata accolta.
Il risultato di vedersi la polizza nuovamente intestata si è però avuto solo dopo che tale diritto è stato accertato in modo definitivo dalla Corte di cassazione, a seguito del ricorso della BKN.
Ottenuto quindi di potersi intestare la polizza, il COGNOME ha preteso di riscattarla, ed ha appreso che dei 4 milioni circa investiti gli spettavano soltanto 1 milione e 300 mila euro. Ha dunque chiesto spiegazioni su tale decremento di valore, ed ha appreso, dalla
documentazione ricevuta da BKN, che una parte della polizza era stata riscattata da terzi.
Il COGNOME ha dunque contestato a RAGIONE_SOCIALE (società cui la polizza era stata in parte ‘girata’ ) l’illegittimità della cessione di tale riscatto, e, nello stesso tempo, ha ceduto al figlio, NOME COGNOME, i suoi crediti derivanti dalla polizza, compresi quelli litigiosi.
NOME COGNOME, diventato dunque cessionario della posizione contrattuale del padre, e quindi dei crediti di costui, ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la RAGIONE_SOCIALE per farsi risarcire della somma perduta, in quella polizza, e pari a 3.625.800,00 euro. Ciò, sul presupposto che nessuno aveva autorizzato a cedere parte della polizza a terzi, e segnatamente proprio a RAGIONE_SOCIALE.
NOME si è costituita ed ha eccepito, tra l’altro, che il rapporto cadeva sotto il regime della legge svizzera, per la quale non occorreva che il mandatario, quale COGNOME era, avesse bisogno della autorizzazione per cedere la polizza.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda.
Ha ritenuto che il mandante non poteva esercitare azioni a tutela del suo credito nei confronti di terzi, in ragione della regola per la quale i diritti di credito di cui all’art. 1705 c.c. non comprendono le azioni a tutela del credito stesso, neanche l’azione di risarcimento del danno.
La decisione è stata interamente confermata dalla Corte di Appello di Milano, essenzialmente sul presupposto che <>.
Ciò sul presupposto che il contratto stipulato con BKN era di mandato senza rappresentanza, e non già una assicurazione per conto terzi, e dunque non erano applicabili gli articoli 1891 e 1919 c.c.
Con la conseguenza che contraente della polizza era BKN (mandataria) che ben poteva esercitare il riscatto anticipato, come previsto dal contratto.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME contro la sola RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a con sei motivi di ricorso . L’intimata ha resistito con controricorso, chiedendo, di cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto anche contro NOME COGNOME, sicché ai sensi dell’art. 331 c.p.c. dovrebbe ordinarsi l’integrazione del contraddittorio. Tuttavia, l’esito negativo del ricorso rende inutile un simile ordine (in termini Cass., Sez. Un., n. 21670 del 2013).
1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 1705 e 1722 c.c., nonché 12 e 14 preleggi.
Il ricorrente assume di avere eccepito in appello che la regola, di matrice giurisprudenziale, di cui ha fatto applicazione la corte di merito, e secondo cui il mandante, nel mandato senza rappresentanza può solo far valere i crediti acquisti dal mandatario, ma non ha azioni verso i terzi, nemmeno quella di risarcimento, vale in costanza di mandato, ma non dopo che quest’ultimo abbia perso efficacia (p. 16 del ricorso): <>.
Tale assunto è sostenuto dal richiamo ad un precedente di questa Corte, che nella sentenza n. 1697 del 2006 ha chiaramente detto che <> (p. 8).
Tale precedente era stato sottoposto alla Corte di Appello che tuttavia lo aveva disatteso, sulla base del fatto che quel principio risultava superato dalla successiva Cass. sez. Un. 24772 del 2008 che non poneva alcuna distinzione tra la costanza del rapporto di mandato e la sua estinzione.
Il ricorrente replica, riguardo a questo motivo, che invece la decisione delle Sezioni Unite si è occupata solo dei poteri del mandante nella vigenza del rapporto di mandato e non ha affatto smentito la tesi della sentenza precedente, secondo cui i limiti alle facoltà del mandante presuppongono che il mandato sia in essere e vengono meno una volta che sia cessato.
Ciò precisato, secondo il ricorrente, la disposizione dell’articolo 1705 c.c. è riferita solo al caso di costanza del mandato in quanto in quel caso coesistono due soggetti potenzialmente legittimati, il mandante ed il mandatario, e dunque si tratta di tutelare il terzo dagli effetti distorsivi di questa contemporaneità: esigenza che viene meno quando il mandato è però cessato.
Il motivo è infondato.
Va rilevato che la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 24772/ 2008) ha posto l’accento sul fatto che la formula ‘diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato’ deve interpretarsi in
senso restrittivo, in quanto la norma vuole tutelare il terzo ignaro, per essere il mandato senza rappresentanza, dell’esistenza del mandato. Tale formula le Sezioni unite hanno escluso che possa comprendere l’azione risarcitoria. Se è così e dunque se il legislatore ha ritenuto di dettare una regola così limitata, la prospettazione del motivo appare ancora infondata, perché, se pure fosse possibile ipotizzare che, una volta cessato il mandato, i diritti di credito dalla sua esecuzione nascenti siano esercitabili dal mandante non in sostituzione del mandatario, ma direttamente, comunque la limitazione escludente il diritto risarcitorio, se operante in pendenza del mandato sarebbe del tutto irragionevole che cessasse di operare dopo la sua cessazione: se il mandante non può esercitare diritti risarcitori in sostituzione del mandatario senza rappresentanza durante il mandato e, dunque, è costretto a soggiacere all’inerzia del mandatario, come potrebbe non subire la conseguenza di tale inerzia una volta cessato il mandato?
Fermo il carattere assorbente di tale rilievo, va osservato che, se il mandante non ha azione diretta verso il terzo durante la vigenza del mandato, perché dovrebbe avercela dopo che il rapporto è estinto? In altri termini, il mandante, nel mandato senza rappresentanza, e lo si ammette pacificamente ormai (dopo Cass. sez. Un. 24772/ 2008), non ha azione diretta di risarcimento del danno (o di annullamento, nullità ecc.) verso il terzo. Dunque, è necessario dimostrare che, dopo l’estinzione del mandato, invece sopravviene un titolo che quell’azione consente.
L’azione di risarcimento, che è quella qui fatta valere, presuppone un titolo, ossia presuppone una ragione che la fondi e la consenta. D urante la costanza del mandato questo titolo non c’è: l’art. 1705 c.c. lo prevede solo per i diritti di credito acquisiti dal mandatario. E non consente azione di risarcimento da parte del mandante verso il terzo. Dunque, è evidente che, per ammettere che l’ azione di risarcimento sia invece possibile dopo l’ estinzione del mandato,
occorre dimostrare o allegare un titolo, sopravvenuto, per l’appunto, alla estinzione del rapporto, che, non essendovi prima, si forma dopo.
Il ricorrente obietta che <> (p. 17).
Ma ovviamente un titolo può rivivere solo se prima c’era. E la sentenza delle Sezioni unite non dice che, una volta cessato il mandato, le limitazioni di cui all’art. 1705 c.c. continuano a permanere, perché altrimenti direbbe cosa ovvia: se né il contratto di mandato (poiché è senza rappresentanza) né la legge (poiché l’art. 1705 c.c. limita l’ azione diretta ai crediti) consentono, ossia danno titolo, al mandante di agire, da dove invece il mandante ricaverebbe il suo titolo dopo che il mandato è estinto.
Né si può ricavare il diritto ad agire direttamente verso il terzo dalla ratio dell’art. 1705 c.c..
Sostiene infatti il ricorrente che la disposizione dell’articolo 1705 c.c. è riferita solo al caso di costanza del mandato in quanto in quel caso coesistono due soggetti potenzialmente legittimati, il mandante ed il mandatario, e dunque si tratta di tutelare il terzo dagli effetti distorsivi di questa contemporaneità: esigenza che viene meno quando il mandato è però cessato. (p. 18).
Ma ovviamente la ratio del divieto, rectius della limitazione, ossia la rati o dell’art. 1705 c.c., che consente eccezionalmente al mandante di agire verso i terzi per recuperare i crediti, non sta nel fatto che diversamente, ossia se al mandante fosse consentito di agire verso il terzo per qualsiasi altra situazione giuridica, quest’ultimo si troverebbe davanti due legittimati, il mandante ed il mandatario; sta piuttosto nel fatto che il mandato è senza rappresentanza, dunque
al terzo non è stato fatto mai il nome del mandante, così che quest’ultimo non ha di regola azione, salvo che, ed eccezionalmente, nel caso di cui all’art . 1705 secondo comma c.c.
2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 1260, 1263 e 1264 c.c.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello, nel negargli azione verso il terzo, non ha tenuto conto che il relativo diritto (di chiedere al terzo il risarcimento), se non fondato sulla disciplina del mandato, come illustrato al precedente motivo, derivava comunque dalla circostanza che BKN aveva ritrasferito la polizza, e dunque tutte le facoltà che dalla <> di quella polizza derivava.
In altri termini, con tale dichiarazione- con cui venivano nuovamente trasferite al COGNOME le facoltà inerenti alla polizza- era indubbio che venisse trasferita anche quella di agire verso i terzi.
In conclusione, viene denunciata violazione delle norme sulla cessione dei crediti, nel senso che non si sarebbe tenuto conto del fatto che le norme su tale cessione, secondo il ricorrente, non pongono <> (p. 19)
Si dice in sostanza che negare <> (p.20). Qui la questione è se, dunque, il ‘ri trasferimento ‘ della polizza debba essere inteso come trasferimento del credito ( rectius cessione) o
piuttosto come mera restituzione della polizza in ragione della estinzione del mandato.
Intesa la censura in questi termini, è inammissibile o infondata.
E’ inammissibile poiché, come eccepito dalla controricorrente, non è stata posta nei precedenti gradi di giudizio, e risulta dunque nuova. Del tutto infondatamente parte ricorrente evoca nella memoria -in replica all’eccezione avversaria – giurisprudenza (Cass. n. 12534 del 2024) che alla mancata evocazione della norma giuridica qualificante una prospettazione -evocazione che nella specie riconosce essere avvenuta solo in questa sede – assegna irrilevanza, atteso che tale giurisprudenza suppone che i fatti oggetto di riqualificazione siano comunque acquisiti in giudizio ed il giudice, in questo caso questa Corte, debba solo riqualificarli: nella specie l’individuazione della pretesa fattispecie della cessione supponeva all’evidenza una attività non di mera riqualificazione ma di apprezzamento del contenuto della dichiarazione e prima ancora l’esistenza delle relative allegazioni giustificative in sede di merito ad istanza della parte, suscettibili di giustificare la riqualificazione, cioè l’esis tenza di puntuali allegazioni del come e del perché tale contenuto evidenziasse gli estremi della cessione.
Il che non risulta in alcun modo avvenuto e avrebbe dovuto esserlo nel giudizio di merito, tenuto cono che si sarebbe trattato di allegazioni giustificative della stessa riqualificazione della domanda giudiziale.
La censura, se fosse ammissibile, sarebbe comunque infondata, in quanto la violazione delle norme sulla cessione del credito presuppone l ‘allegazione e la dimostrazione che, per l’appunto, è stato ceduto un credito e che la domanda giudiziale fosse stata giustificata deducendo oggettivamente una fattispecie di cessione.
Invece quello che è ritenuto il ritrasferimento della polizza, e dei diritti che ne derivano, altro non è che l’estinzione del mandato: la mandataria “restituisce la polizza” ossia i poteri gestori che con il
mandato le erano stati conferiti ma per il futuro, in mancanza di esplicite indicazioni nel senso del trasferimento di ciò che era conseguente all’esercizio dei poteri pregresso.
E di conseguenza il titolare della polizza, che ha riacquistato i poteri di disposizione dei relativi diritti (prima affidati al mandatario) a sua volta avrebbe potuto cedere a terzi (nel caso il figlio) tali poteri nei limiti in cui essi erano configurati al momento della cessione.
3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 1411, 1362, 1366, 1370, 1891, 1919 c.c.
Il motivo investe un capo di sentenza che la Corte di Appello ha comunque reso, pur avendo premesso che non sarebbe stato necessario farlo, e dunque pur avendo premesso che andava assorbito.
Secondo il ricorrente <>.
In particolare, avrebbero errato i giudici di appello nell’escludere tale disciplina, trascurando due dati decisivi, e vale a dire che la polizza era per conto altrui ed era una polizza vita. Non soltanto, secondo il ricorrente, il dato letterale induceva dunque a far intendere che si trattava di quel tipo di polizza, ma alla medesima conclusione avrebbe dovuto portare il riferimento alla regola di cui all’art. 1370 c.c.: <> (p. 24 del ricorso).
Ciò per dire che il contratto in questione era a favore di terzo, o comunque il terzo beneficiario avrebbe dovuto rendere il suo consenso al riscatto.
In altri termini, la censura si risolve nella contestazione del corretto uso dei criteri ermeneutici, e denuncia la conseguente erronea qualificazione del contratto, che avrebbe dovuto essere inteso come a favore di un terzo, con l’ulteriore conseguenza che alcuna modifica avrebbe dunque potuto farsi senza il consenso del beneficiario degli effetti.
In quanto censura circa la corretta applicazione dei canoni ermeneutici, essa è fondamentalmente rivolta a porre in rilievo sia la violazione del canone letterale (<>) che del criterio indicato dall’art. 1370 c.c., secondo cui, nel dubbio, le clausole si interpretano in senso sfavorevole a chi le ha predisposte (ossia COGNOME in questo caso).
Tutto ciò al fine di smentire la tesi della Corte di Appello secondo cui il contratto non è a favore di terzo e dunque non occorre la volontà di quest’ultimo per l’esercizio dei diritti che dal contratto derivano. Il motivo è inammissibile.
Il suo fulcro è rappresentato dalla deduzione oggettivamente preliminare della violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c., ma essa non è dedotta in concreto né sotto il primo né sotto il secondo profilo. L’art. 1366 c.c. nemmeno vie ne evocato, mentre: a) l’art. 1362 c.c. viene evocato nelle ultime tre righe della pag. 23 e nelle prime nove della pagina successiva, ma senza -quanto al profilo della violazione -individuare errori della sentenza di merito circa la ricognizione di dati letterali, atteso che del tutto genericamente si fa riferimento alle espressioni ‘polizza per conto altrui’ e ‘polizza vita’, e senza spiegare quanto al profilo della c.d. falsa applicazione -denunciare l’erroneità della sussunzione fattispecie come individuata dalla corte sotto la norma; b) l’evocazione dell’art. 1370 c.c. soggiace alla carenza sub a).
In realtà, il motivo sollecita solo un diverso apprezzamento della vicenda quale emergente dal documento evocato, ma senza una idonea giustificazione argomentativa alla stregua preliminarmente dell’art. 1362 c.c.
Il motivo non ha dunque dignità di deduzione della violazione e tanto meno della falsa applicazione delle norme esegetiche, entrambe preliminari rispetto all’evocazione delle altre norme.
4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 1362 c.c. nonché nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 132 e 156 II^ comma c.p.c., o in via gradata, per omesso esame di un fatto rilevante e controverso.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe disatteso il criterio di interpretazione letterale nel dire che la cessione dei diritti di BKN al terzo ha riguardato anche i diritti derivante dalla morte dello stipulante, ossia del padre del ricorrente. Ciò in quanto oggetto della cessione erano tutti i diritti derivanti dalla polizza di assicurazione. Ed infatti <>.
Con la conseguenza che <> avrebbe reso motivazione apodittica, ed avrebbe trascurato il contenuto dell’accordo.
Il motivo è inammissibile, per due ragioni.
Innanzitutto, perché si risolve nella sollecitazione ad un sindacato fattuale; nel denunciare la violazione dell’art. 132, secondo comma,
n. 4 c.p.c. basa la censura sull’assunto che la motivazione dovesse tener conto -di contro a quanto affermato dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn. 80963 e 8054 del 2014 – di elementi tratti aliunde rispetto ad essa e non individua un fatto omesso quanto alla censura ex n. 5 del 360.
In secondo luogo, il motivo risulta inammissibile anche in quanto non si confronta con la ratio decidendi .
Infatti, la Corte di Appello, ha inteso il termine “tutti”, ossia l’espressione secondo cui venivano ceduti “tutti ” i diritti, nel senso che questi ultimi erano soltanto quelli disponibili, ossia tutti quelli di cui il cedente poteva disporre (<> p. 21 della sentenza).
Questo criterio interpretativo non è censurato; se ne contrappone uno diverso. Non dice il ricorrente perché mai intendere “tutti i diritti” come tutti quelli di cui comunque si può disporre sarebbe risultato ermeneutico dovuto all’erroneo uso di un qualche criterio ermeneutico. E dunque in base a quale criterio il termine ‘tutti’ andava inteso come riferito anche a diritti che non facevano parte del patrimonio del cedente, ossia di cui costui non poteva disporre.
5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione degli articoli 1260, 1263, 1264, 1705 e 1722 c.c. nonché 12 e 14 delle preleggi e 222 cpc
Si censura il capo di sentenza con cui si decideva la seguente questione. Sin dal primo grado il COGNOME aveva eccepito che l’atto di cessione della polizza a terzi (da BKN, contraente, al terzo) non gli era opponibile, e dunque che neanche lo fosse il riscatto fatto dal terzo. Ciò anche in ragione del fatto che la sottoscrizione di quell’atto di cessione doveva dirsi falsa.
Il giudice di primo grado aveva osservato che era onere del ricorrente contestare formalmente la falsità, ossia dar corso al procedimento di querela di falso.
Ma il ricorrente, a seguito pure della motivazione resa dal primo grado, aveva obiettato che proprio in quanto l’atto era intercorso tra terzi, erano costoro, o meglio, chi tra i due intendeva avvalersene, che doveva dimostrare l’autenticità della sottoscrizione.
La Corte di Appello aveva comunque definito la questione osservando che appariva <>.
Il motivo è assorbito dal l’esito negativo del primo e del secondo, perché ha come presupposto -come emerge espressamente dalle ultime tre righe della pagina 30 – la fondatezza de <>: dunque la inammissibilità di primo e secondo motivo, assorbe questo motivo.
6.Con il sesto motivo si prospetta violazione dell’art. 91 c.p.c. Ritiene il ricorrente che non si sia fatta corretta applicazione del principio di soccombenza. O meglio, si duole del fatto che il giudice non ha compensato le spese, posto che la relativa regola (art. 92 c.p.c.) è da intendersi come elastica e tale da consentire al giudice di tener conto del caso concreto.
Il motivo è inammissibile.
E’ infatti principio di diritto che <> (Cass. sez. un.
14989/ 2005; Cass. 28492/ 2005; Cass. 7607/ 2006; Cass. 11329/ 2019).
Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 23.368,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME