Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10798/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 238/2021, depositata il 20/01/2021 e notificata l’8/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ed i suoi soci e fideiussori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME convenivano, dinanzi al Tribunale di Milano, la Banca Intesa San Paolo, chiedendo l’accertamento del suo inadempimento alle obbligazioni assunte per effetto del mandato di pagamento conferitole dalla RAGIONE_SOCIALE a favore della società RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice dei lavori di edificazione di quattro palazzine in Pozzuolo Martesana, e la condanna al pagamento a loro favore della somma di euro 370.000,00 per i danni consistenti nell’aver proseguito i lavori di edificazione senza conseguire il dovuto pagamento, confidando nell’impegno assunto dalla banca.
A tal fine adducevano di aver raggiunto un accordo con la banca convenuta, che aveva coinvolto anche la RAGIONE_SOCIALE committente, in difficoltà a far fronte agli impegni assunti con il contratto di appalto e con la banca mutuante, in forza del quale, ai fini che qui interessano, si sarebbe obbligata a ultimare due delle quattro palazzine entro la primavera del 2013 e la banca le avrebbe corrisposto il 90 per cento di quanto dovuto alla cooperativa sulla base degli stati di avanzamento dei lavori già eseguiti; in data 1° ottobre 2012, però, la Banca aveva eseguito un versamento di euro 400.000,00 direttamente a favore della cooperativa che poi le aveva corrisposto l’importo di euro 200.000,00 anziché quello di euro 360.000,00 cui aveva diritto sulla scorta degli accordi assunti nel maggio 2012; detta circostanza era stata contestata alla banca in data 11 ottobre 2012 e poi in data 19 giugno 2013 e ancora il successivo 27 luglio 2014.
Il Tribunale, con la sentenza n. 7140/2019, dichiarava il difetto di legittimazione attiva sia della società RAGIONE_SOCIALE sia dei suoi soci e dei fideiussori, escludendo che la società potesse pretendere dalla banca mutuataria l’esecuzione del mandato e di essere risarcita per l’inadempimento dello stesso, attesa la qualificazione del mandato di pagamento quale mandato irrevocabile nell’interesse del terzo, di cui all’art. 1723, secondo comma, cod.civ., e che i fideiussori potessero pretendere l’esecuzione del mandato di pagamento.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 238/2021, ha confermato la sentenza di prime cure, ribadendo che il mandato irrevocabile nell’interesse del terzo è atto che non fa sorgere alcun diritto in capo al terzo né pone la mandataria nella posizione di garante dell’adempimento dell’obbligazione fra la committente, conferente il mandato, e l’appaltatrice ed esecutrice dei lavori, terzo, a differenza di quanto riscontrabile nel mandato irrevocabile in favore di terzo, in linea con Cass. n. 1391/2003 e successiva giurisprudenza conforme.
Ha affermato la Corte di merito che la differenza tra mandato irrevocabile anche nell’interesse del terzo e mandato irrevocabile a favore di terzo risiede nel fatto che solo in quest’ultimo è inserita una clausola o patto d’obbligo che rende il terzo titolare del diritto all’adempimento da far valere nei confronti del soggetto o dei soggetti obbligati. Gli appellanti non avevano, se non con una petizione di principio, formulato argomentazioni in diritto volte a contrastare la convincente statuizione del Tribunale. La sentenza ha negato che la Banca avesse assunto un obbligo di garanzia, in difetto di prova dello stesso, non potendo bastare il tenore del mandato irrevocabile, riprodotto a p. 11 della sentenza, né, data la sua estrema genericità e il suo contenuto valutativo, il capitolato di prova testimoniale già comunque ritenuto inammissibile dal Tribunale con ordinanza non impugnata in appello. Ha ritenuto assorbita la questione della legittimazione dei soci e dei fideiussori
della società RAGIONE_SOCIALE e ad abundantiam (‘Per completezza di esame’) ha ritenuto infondato il motivo di appello con cui era stata confutata la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto inammissibili le modificazioni alla domanda introdotte con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., perché la domanda nuova non era in rapporto alternativo o sostitutivo con la domanda originaria.
La società RAGIONE_SOCIALE ed i suoi soci e fideiussori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ricorrono, formulando quattro motivi, per la cassazione di detta pronuncia.
Resiste con controricorso la banca Intesa Sanpaolo.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., lamentano l’omesso esame e il travisamento di un fatto storico, costituito dalle loro documentate deduzioni circa la riconducibilità del contratto alla figura del contratto a favore di terzo, costituite specificamente: i) dal tenore letterale dell’analogo contratto per una parte regolarmente adempiuto sia il tenore letterale del contratto del 23 maggio 2012 e della scrittura allegata agli stessi che confermerebbero che la cooperativa e la banca avevano stabilito che gli effetti del contratto si sarebbero prodotti in via immediata e diretta nel patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva espresso la propria volontà di profittare della pattuizione a suo favore, dopo aver ricevuto il contratto di mandato; ii) dalla fase esecutiva dei contratti, il primo adempiuto per intero, il secondo solo in parte; iii) dalla partecipazione dei funzionari della banca ad una serie di incontri organizzati dalla società RAGIONE_SOCIALE che, così come la banca, aveva interesse a
ultimare le palazzine solo a fronte dell’acquisizione di una contropartita.
Il motivo è inammissibile.
Anzitutto e in via assorbente, per il limite di deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., in presenza di c.d. doppia conforme (art. 348-ter cod.proc.civ., commi 4 e 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134); al fine di evitare tale conclusione, parte ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità, il che nel caso di specie non risulta avvenuto.
In ogni caso, quand’anche il vizio fosse stato deducibile, se ne sarebbe dovuta egualmente dichiarare l’inammissibilità: a) non è stato assolto l’onere di allegare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche dal dato extratestuale) che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia) (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053); b) le censure mancano di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poichè non può ricondursi, di per sè, alla nozione di “fatto storico” l’omesso esame di una sequela di atti (Cass. 09/07/2019, n. 18328). L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, in quanto il sindacato demandato a questa Corte non concerne l’esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, non potendo oramai verificare l’adeguatezza o l’inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per formare il proprio
convincimento. Non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.:
le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015);
il) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014);
iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘vario insieme dei materiali di causa’ (cfr. Cass. n. 21439 del 2015);
iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della ‘domanda’ in sede di gravame (Cass. 25/09/2018, n. 22786).
E ciò senza considerare che la qualificazione del contratto intercorso tra le parti, sulla scorta delle emergenze istruttorie, come mandato anche nell’interesse del terzo costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici (Cass. 17/11/2022, n. 33916). La Corte territoriale ha motivato gli elementi fattuali e giuridici che l’hanno indotta a ritenere sussistente un contratto nell’interesse del terzo e ad applicare la giurisprudenza di questa Corte che anche di recente -cfr. Cass. 24/08/2023, n. 25221 -ha ribadito che il mandato conferito anche nell’interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod.civ. e, pertanto, non attribuisce a quest’ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l’esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l’effetto dell’irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, cod.civ.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all’incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il
mandato, adempie soltanto l’obbligazione assunta nei confronti del mandante.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 2721 e 2722 cod.civ. e per violazione dell’art. 132 n. 4 cod.proc.civ., dell’art. 118 disp.att. cod.proc.civ., artt. 24 e 111 cost. per avere ritenuto inammissibili le istanze istruttorie e per averle ciononostante esaminate anche nel merito.
Va innanzitutto escluso che la Corte d’appello abbia reso una motivazione contraddittoria per aver, dopo la conferma del l’inammissibilità delle censure, esaminato le stesse anche nel merito ritenendole infondate.
L’esame nel merito di censure dichiarate inammissibili rappresenta infatti un obiter dictum che i ricorrenti non avevano interesse ad impugnare.
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840 e successiva giurisprudenza conforme).
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 189 cod.proc.civ., con riferimento alle domande formulate nella memoria ex art. 186, 6° comma, cod.proc.civ.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la nuova domanda non si ponesse in rapporto alternativo o sostituivo
rispetto alla domanda originaria, perché, invece, i fideiussori avevano rivendicato una pronuncia condannatoria nei loro confronti, associandosi alle domande formulate dalla società RAGIONE_SOCIALE in considerazione del loro interesse, in quanto fideiussori, a vederle accolte.
Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti non hanno riprodotto il contenuto della domanda che asseriscono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto nuova, quindi, non proponibile con la memoria ex art. 183, cod.proc.civ.
Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario, il principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950).
Nel caso specifico, però, il motivo non risponde a tali requisiti minimi ed incorre nella sanzione dell’inammissibilità, tanto più che la Corte d’appello ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto che la domanda proposta dai soci fideiussori fosse nuova, richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte sull’argomento.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la mancanza di motivazione e motivazione apparente, non avendo il giudice a quo esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione, né illustrato le ragioni e l’ iter logico seguito per addivenire alla decisione assunta.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha infatti motivato ogni singolo passaggio argomentativo ed ha reso un iter logico e giuridico -giusto o sbagliato che sia -perfettamente intellegibile.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono a soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione