Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22128/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale presso il medesimo.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale presso i medesimi.
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 374/2023 depositata il 30/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha dato mandato a NOME COGNOME di vendere un terreno di cui lei aveva la proprietà per un terzo e che le era pervenuto da successione del marito.
Tuttavia, secondo la proprietaria, il mandatario ha proceduto a frazionare il terreno, e lo ha promesso in vendita a terzi a condizione che questi ultimi acquistassero la proprietà di un immobile (del mandatario) a miglioramento del cui valore si prevedeva (sul terreno venduto) la costruzione di parcheggi auto.
Inoltre, secondo la proprietaria, nelle more tra il preliminare ed il definitivo, proprio al fine di poter realizzare i parcheggi su quel terreno, il mandatario aveva presentato una DIA con firma apocrifa della proprietaria (mandante) e si era fatto versare da costei la somma di 6.059,00 euro, sul presupposto di averla spesa per l’esecuzione del mandato, ma senza darne rendiconto specifico .
Ritenendo dunque di essere stata danneggiata dal comportamento del mandatario, che aveva esorbitato anche dai limiti del mandato, la proprietaria lo ha citato davanti al Tribunale di La Spezia.
Il mandatario, attuale ricorrente, si è costituito ed ha eccepito di non avere esorbitato dai poteri del mandato, nel quale, tra l’altro, vi era clausola che costituiva approvazione preventiva del suo operato.
Dopo avere disposto CTU, il giudice di primo grado ha accolto la domanda ravvisando violazione del mandato nel fatto di avere venduto solo una porzione del terreno e non tutto l’ intero bene, ed avere dunque operato in situazione di conflitto di interessi.
Nel frattempo, è stata iniziato dai fratelli COGNOME (tra cui il ricorrente) un parallelo giudizio nei confronti sia della mandante, vale a dire della qui controricorrente COGNOME, sia nei confronti dei terzi promissari acquirenti.
Questo giudizio nasceva dal fatto che il preliminare, che, come si è detto, prevedeva il trasferimento dei terreni a condizione che si realizzassero i parcheggi e si acquistasse l’immobile adiacente a cui i parcheggi erano asserviti, non era stato adempiuto.
Con tale parallelo giudizio, dunque, i COGNOME hanno agito per far dichiarare che quel preliminare di vendita dissimulava una permuta tra bene presente (terreno) e bene futuro (tre degli otto parcheggi), e per far obbligare la COGNOME, qui controricorrente, a prestare la cooperazione necessaria alla realizzazione di quei parcheggi.
In quel giudizio, sempre davanti al Tribunale di La Spezia, la domanda è stata rigettata, ma è stata accolta la riconvenzionale dei convenuti di parziale risoluzione del preliminare.
Questa decisione è stata impugnata dai fratelli COGNOME (tra cui il ricorrente), salvo che quanto alla risoluzione parziale.
La Corte di Appello ha in parte riformato la decisione regolando diversamente da quella di primo grado i rapporti tra le parti.
Ciò detto, è stata altresì impugnata in appello la decisione di primo grado, che qui ci riguarda, e di cui si è detto prima, relativa alla responsabilità del COGNOME, nei confronti della COGNOME, per violazione del mandato e per il risarcimento dei danni.
Il relativo procedimento si è concluso con la conferma della decisione di primo grado.
Viene dunque qui impugnata questa decisione di appello, da parte del COGNOME, con cinque motivi.
Si è costituita la COGNOME che ne ha chiesto il rigetto con controricorso.
Per la controricorrente si è dapprima costituito un nuovo difensore e, quindi, si sono costituiti, in sua sostituzione, altri nuovi difensori.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1362, 1704, 1708, 1710 e 1711 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il mandatario ha esorbitato dai limiti del mandato, che era di vendere l’intero terreno e non già una sua sola parte, a prezzo di conseguenza infimo.
La censura contesta alla Corte di Appello di avere male interpretato il mandato.
Ciò per non avere osservato il canone di interpretazione imposto dall’articolo 1362 c.c. (p. 20 del ricorso): <>.
Inoltre, oltre a violare il criterio letterale o della comune intenzione, nel ritenere che il mandato avesse ad oggetto la vendita per intero e non già frazionata del terreno, la Corte di Appello avrebbe violato anche l’art. 1711.
Il motivo è inammissibile.
La sua illustrazione inizia procedendo dalla pag. 16 sino alle prime sei righe della pagina 20 ad elencare una serie di fatti ed emergenze processuali, che apoditticamente assume come fatti pacifici; quindi dichiara di voler illustrare sulla base di essi la censura di violazione
dell’art. 1362 c.c. e delle altre norme civilistiche. Senonché, la lunga esposizione di fatti pacifici omette di spiegare come e perché essi sarebbero stati tali. A parte tale carenza, la successiva illustrazione della violazione della norma ermeneutica, evocata sotto il profilo del criterio della comune intenzione delle parti, si risolve in una mera postulazione dell’apprezzamento di circostanze di fatto che avrebbero dovuto giustificare la sua individuazione, sicché il motivo si connota come inammissibile e l’evocazione dell’art. 116 c.p.c. nemmeno argomentata nell’il lustrazione -risulta effettuata senza rispettare i criteri indicati da Cass. n. 18092 del 2016 e ribaditi, ex multis, da Cass., Sez. Un. n. 20867 del 2020. La pretesa violazione delle norme sul mandato risulta postulata solo all’esito della inammissibile rivalutazione delle emergenze fattuali.
2.- Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1708, 1710, 1711 e 2729 cod. civ. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello ha frainteso le prove e segnatamente la consulenza tecnica, avendo concluso nel senso che, all’esito della intera operazione, la COGNOME sarebbe stata esclusa dalla assegnazione dei parcheggi, quando invece emergeva il contrario: <> (p. 27)
Il motivo è inammissibile.
Censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività entrambe rimesse al giudice di merito.
Sotto l’apparente vizio di violazione di legge, in realtà, si duole dell’erroneo accertamento in fatto.
Ed in particolare, sembra denunciare un erroneo uso delle presunzioni, nel fatto di sostenere che la Corte di appello ha indotto la violazione del mandato da una serie di elementi di fatto indizianti (la firma falsa, la richiesta di rimborso, il collegamento tra i parcheggi e la vendita della casa ecc.) ma senza dedurre la violazione dei criteri giuridici che presiedono a tale procedimento, ed in particolare dei criteri del ragionamento presuntivo, tra cui la efficacia indiziante dei fatti; bensì censurando proprio l’accertamento dei fatti stessi, ossia la ricostruzione fattuale che fa da presupposto della induzione.
La prova di ciò che si dice è nella contestazione da parte del ricorrente della validità del ragionamento induttivo dei giudici di merito quanto alla falsificazione della firma: da tale elemento i giudici hanno ricavato, unitamente ad altri elementi, che il ricorrente agisse in malafede ed esorbitasse dal mandato.
Il ricorrente contesta questa induzione contestando il fatto che la sorregge e non già il criterio giuridico che la guida: <> (p. 30).
E comunque , la violazione dell’art. 2729 c.c. è evocata senza rispettare i criteri indicati da Cass. Sez. Un., n. 1785 del 2018, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, nei paragrafi 4 e ss.
Resta peraltro da comprendere come può ipotizzarsi un diritto del mandatario di falsificare la firma, fondato sull’art. 1708 c.c.. Secondo questa tesi, da quella norma si ricaverebbe che una eventuale e preventiva autorizzazione al mandatario, da parte del mandante, a compiere qualsiasi atto necessario alla esecuzione del mandato, valga come ad autorizzare qualsiasi cosa. Dove è evidente che non
v’è ragione di dedurre dal conferimento di poteri strumentali alla esecuzione del mandato, anche il conferimento del potere di falsificare la firma, o apporla senza autorizzazione specifica.
3.- Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la violazione degli artt. 1704, 1723 e 1724 cod. civ.
Secondo il ricorrente il mandato ricevuto era in rem propriam , a differenza di quanto opinato dai giudici di appello.
Che lo fosse deriverebbe dal fatto che è in rem propriam quel mandato in cui <>.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, non censura in modo effettivo la ratio decidendi , espressa nel senso di negare che il mandato fosse in rem propriam , giacché su tale punto il ricorrente si limita a richiamare regole astratte su quando il mandato debba dirsi avere quella funzione, limitandosi a postulare in maniera assertiva che la sola situazione comproprietaria in capo al mandatario avrebbe giustificato quella qualificazione.
In altre parole, la censura è inammissibile in quanto si limita ad enunciare la fattispecie astratta del mandato in rem propriam (la coincidenza di interessi) senza dimostrare se quella fattispecie si è verificata nel caso concreto, ossia come potessero gli interessi del mandante e del mandatario coincidere o essere in qualche modo connessi in quello specifico caso.
Tanto non esime, peraltro, dal rilevare che la stessa qualificazione in termini di mandato in rem propria di per sé non varrebbe ad escludere la violazione dei limiti del mandato stesso: è di tutta evidenza che anche nel mandato in rem propriam il mandatario ha l’obbligo di rispettare i limiti ricevuti . Difronte all’evidenza del fatto che anche il mandato in rem propriam ha un oggetto che delimita i
poteri del mandatario, occorreva allegare che il fatto di avere perseguito determinati propri interessi (vendere a se stesso, con quelle modalità e persino falsificando la firma della mandante) era ciò che il mandato consentiva.
4.- Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1458 cod. civ.
Il motivo mira a censurare il risarcimento del danno liquidato alla mandante, sul presupposto che il frazionamento del terreno – che avrebbe dovuto invece essere venduto unitariamente e per l’interoha provocato pregiudizio, consentendo una vendita a prezzo inferiore.
Secondo il ricorrente invece non vi è stato alcun danno in quanto, essendo stato risolto il contratto di compravendita- con sentenza passata in giudicato e di cui si è fatto cenno nella parte narrativa- vi è stata retrocessione del terreno, che conseguentemente è ritornato alla mandante, e ciò escluderebbe il danno: <> (p. 36)
Ciò in quanto <>.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, la ratio è un’altra.
I giudici di merito hanno ritenuto che, anche in caso di retrocessione del terreno, dovuta a risoluzione del contratto traslativo, permane il danno, il quale consiste nel fatto di ritrovarsi un terreno frazionato in particelle, anziché un lotto unitario: <> (p. 12-13) della sentenza.
Dunque, la censura non coglie la ratio decidendi , che considera fonte di danno un evento diverso da quello contestato nel motivo di ricorso.
In particolare, il motivo assume la motivazione a pag. 34 prima riproducendola parzialmente quanto alla parte che inizia con le ultime tre righe della pag. 13 e termina con il quinto rigo della pagina successiva, e quindi, riproducendo la parte a pag. 14 risultante dal primo capoverso, omettendo di considerare la parte precedente, cui quella riprodotta è consequenziale.
Tale tecnica riproduttiva è inidonea a far assumere al motivo l’idoneità a svolgere la funzione di critica della motivazione che è propria di un motivo di impugnazione.
5.- Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la violazione degli artt. 1713, 2033, 2697 cod. civ. e dell’art. 263 c.p.c.
Si duole il ricorrente di essere stato condannato a restituire la somma richiesta ed ottenuta a titolo di oneri, mai sborsati, sul presupposto che tale somma non era stata oggetto di rendiconto: dell’obbligo di rendiconto non si era affatto discusso.
Più precisamente osserva il ricorrente che <>
Ed invece <> p. 36
Aggiunge inoltre il ricorrente che competeva alla mandante dimostrare di aver corrisposto al mandatario una somma indebitamente.
Per contro <>
Il motivo è inammissibile.
Ancora una volta la ratio decidendi è altra.
Sostengono i giudici di merito che non è questione di rendiconto tipico, ossia quello che giustifica l’azione di cui all’art. 263 c.p.c., ma dell’obbligo di generico rendiconto imposto al mandatario <>. p. 15
Questa ratio , ossia che era imposto l’obbligo contrattuale di rendiconto tipico e connaturale al mandato, non è contestata essendosi il ricorrente limitato ad opporre apoditticamente che invece si trattava di diverso rendiconto, da far valere con apposita azione.
Né la decisione impugnata contiene traccia del fatto che la prova dell’indebito spettasse ad altri fuorché a chi lo invocava.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME