Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 14847/2021
promosso da AVV_NOTAIO , da sé medesimo rappresentato e difeso;
ricorrente contro
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dello AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente e nei confronti di
NOME e Regione Campania ;
intimati avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, rep. 986/2021, resa nel procedimento n. 1235/2020 R.G., pubblicata il 25/02/2021.
Udita la relazione della causa all’udienza camerale del 23/09/2025 da parte del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, hanno proposto azione giudiziaria per la determinazione dell’indennità per l’occupazione, l’espropriazione e l’asservimento relativa ad alcuni fondi, siti in Comune di Bisaccia, in catasto al foglio n. 3, mappali 383, 399 e 356, meglio descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, deducendo COGNOME NOME di essere affittuario dei terreni di cui al mappale 399 e 383 e gli altri ricorrenti proprietari di distinti mappali.
La Corte di Appello di Napoli, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di COGNOME NOME e ha respinto le altre domande proposte, condannando COGNOME NOME, COGNOME NOME e l’AVV_NOTAIO in proprio, quale difensore di COGNOME NOME, al pagamento delle spese del giudizio, ripartite nella misure di € 10.400,00 a carico dell’AVV_NOTAIO e di NOME COGNOME, e di € 5.200,00 a carico di NOME COGNOME, oltre alle spese generali e gli accessori se dovuti.
La condanna del difensore di COGNOME NOME ha seguito l’accertamento dell’intervenuto decesso di quest’ultimo prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, il quale è stato ritenuto causa di estinzione del mandato conferito, con conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale.
Avverso detta pronuncia l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di doglianza.
Si sono difesi con controricorso solo COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 459, 475, 565, 566 c.c., oltre che degli artt. 91, 97, comma 1, e 100 c.p.c., per avere la Corte d’appello, in presenza di una procura alle liti divenuta inefficace per sopraggiunta morte del cliente prima della proposizione del giudizio, ricondotto l’attività processuale direttamente al difensore, invece che al figlio ed erede della parte deceduta, già costituito in giudizio.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto in giudizio una perizia contenente come allegato la visura catastale per soggetto, riferita a COGNOME NOME, dalla quale si evinceva che lo stesso era succeduto a COGNOME NOME, sicché l’attività processuale esperita in nome e per conto di quest’ultimo doveva essere ricondotta in capo all’erede COGNOME NOME, che già partecipava al giudizio, sia pure in proprio.
In ogni caso, ad opinione del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto fissare un termine per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 97, comma 1, e 100 c.p.c., dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, dell’art. 2233 c.c., dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello proceduto alla liquidazione delle spese legali in modo globale con un importo unico omnicomprensivo, senza specificare né i singoli importi liquidati in relazione alle rispettive fasi di giudizio, né l’ammontare del compenso unico complessivo (su cui è stato applicato l’aumento del 30% previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, senza alcuna motivazione e giustificazione in ordine alle modalità di calcolo), né il numero dei soggetti oltre il primo per i quali è stato applicato l’aumento del 30%.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c.,
oltre che dell’art. 5 d.m. n. 55 del 2014, per avere la Corte d’appello applicato erroneamente la tariffa, determinando il valore della causa in base al principio del disputatum in € 2.000.000, anziché nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile ( compreso tra € 260.000 e d € 520.000,00 ), dal momento che le parti avevano chiesto espressamente che le indennità dovute fossero determinate in funzione dell’effettivo valore di mercato dei terreni , mentre il valore di € 100,00 mq era stato semplicemente indicato in maniera prudenziale, il quale comunque, guardando al valore dei beni del proprietario più capiente (COGNOME NOME), non avrebbe mai condotto alla individuazione dello scaglione previsto per € 2.000.000 .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Come più volte affermato da questa Corte, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un ‘non motivo’ (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9450 del 09/ 04/2024).
Il motivo di impugnazione per cassazione, infatti, è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la statuizione è ritenuta erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/ 2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).
In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza
impugnata che si risolve, come già evidenziato, nella proposizione di un “non motivo” inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).
2.2. La Corte d’appello, nel capo della decisione censurato, ha statuito come segue: «2. La domanda proposta nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile. In punto di fatto, risulta dagli atti che COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Bisaccia, è deceduto in data 10.11.2019 (cfr. il certificato di morte rilasciato dal Comune di Bisaccia in data 7.1.2021, prodotto dalla resistente). Ne consegue che il ricorso introduttivo (depositato in data 6.4.2020) è stato proposto dopo il decesso della parte. Va, quin di, fatta applicazione del principio, secondo cui ‘la morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l’estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della ‘vocatio in ius’ e dell’intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell’ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad ‘litem’ oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste .’ (così Cass.14.8.1999 n. 8670; 20.11.2017 n. 27530; 19.6.2018 n. 16177). Si tratta di un vizio insanabile, non essendosi validamente instaurato il rapporto processuale tra le parti, che comporta la definizione in rito del giudizio. … Le spese della causa promossa nell’interesse di COGNOME NOME vanno poste a carico del suo legale che, avendo promosso il giudizio in base a mandato estinto e procura priva di efficacia, ha assunto la responsabilità dell’attività processuale posta in essere (cfr., ex multis, Cass. 25.5.2018 n. 13055, secondo cui l’inesistenza in vita del soggetto al momento della proposizione del ricorso connota l’attività del legale come attività direttamente a lui riferibile, restando privo di rilievo il fatto che la procura potesse essere
stata effettivamente rilasciata dalla parte anteriormente al proprio decesso)».
Il ricorrente nulla ha dedotto per contrastare le ragioni che la Corte d’appello ha posto a fondamento della condanna del difensore al pagamento delle spese di lite, costituite dalla considerazione che il giudizio è stato proposto in base ad un mandato estinto e ad una procura inefficace, con conseguente assunzione della responsabilità da parte del difensore stesso dell’attività processuale ugualmente posta in essere, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13055 del 25/05/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 14474 del 28/05/2019; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29209 del 12/11/2024).
La parte ha semplicemente dedotto, in fatto, che dalla documentazione allegata ad una perizia di parte doveva rilevarsi che a COGNOME NOME era succeduto COGNOME NOME e che quest’ultimo doveva ritenersi tenuto al pagamento delle spese di lite, essendo erede del COGNOME, aggiungendo che, nel presente caso, non era necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, perché COGNOME NOME era già parte in causa, sia pure in proprio, fermo restando che, comunque, era quest’ultimo a dover sopportare le spese di lite, e non il difensore della parte deceduta, eventualmente previa integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ove non si accedesse alla tesi appena richiamata.
Oltre a non attingere la decisione nella parte in cui esprime le ragioni fondanti della stessa, riferite al mandato professionale, la parte ha apoditticamente richiamato l’istituto dell’integrazione del contraddittorio, senza neppure spiegare le ragioni del litisconsorzio, peraltro più volte escluso da questa Corte anche nel caso in cui vi siano più proprietari del fondo e solo uno o alcuni di essi abbiano proposto opposizione alla stima (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15780 del 12/06/2019; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6873 del 24/03/2011).
Il motivo si presenta, dunque, privo del carattere di specificità richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Questa Corte ha anche di recente precisato che la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi in ordine ai quali ritiene che il giudice di merito sia incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in violazione dei minimi tariffari, aggiungendo che lo stesso principio vale nel caso inverso, nel quale il ricorrente lamenti liquidazione superiore ai parametri di legge (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11657 del 30/04/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/ 2017).
In questa sede non viene mossa una simile censura, poiché non si contesta l’entità della liquidazione, bensì la sua onnicomprensività.
La necessità di specificazione, evocata dal ricorrente, trovava fondamento in giurisprudenza, sotto la vigenza della distinzione fra ‘diritti’ e ‘onorari’ , che suggellava una diversa imputabilità delle due categorie di compenso: a singoli e specifici atti nella loro materialità, la prima, all’opera intellettuale, avuto riguardo a una determinata attività, i secondi. Anche sotto la vigenza di quel regime, tuttavia, il ricorrente non poteva limitarsi a dolersi della liquidazione, ove non l’avesse posta a confronto con la nota spese a suo tempo depositata, tant’è che è stata dichiarata inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20808 del 02/10/ 2014).
Deve pertanto ritenersi inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel
minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11657 del 30/04/2024).
3.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che la Corte d’appello proceduto alla liquidazione delle spese legali in modo globale con un importo unico omnicomprensivo, senza specificare né i singoli importi liquidati in relazione alle rispettive fasi di giudizio, né l’ammontare del compenso unico complessivo (su cui è stato applicato l’aumento del 30% previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, senza alcuna motivazione e giustificazione in ordine alle modalità di calcolo), né il numero dei soggetti oltre il primo per i quali è stato applicato l’aumento del 30%.
Non ha, tuttavia, affermato che, così facendo, la liquidazione è stata effettuata superando il tetto massimo, sicché, in conformità al principio enunciato, la censura deve ritenersi inammissibile.
Il terzo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
4.1. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito che, in una causa relativa a somma di denaro, qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.’ (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20805 del 23/07/2025).
Nel caso di specie, la Corte ha espressamente ritenuto di dover applicare, in base al criterio del disputatum , i compensi stabiliti per lo scaglione fino ad € 2.000.000 ,00, superiore allo scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile, così conformandosi al principio sopra enunciato.
4.2. Per quanto riguarda la concreta determinazione del valore della causa la censura risulta inammissibile.
Occorre infatti tenere conto che, come dedotto dal ricorrente, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, dovendosi, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall’art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell’ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).
La Corte d’appello ha statuito come segue: «Le spese del giudizio tra le parti costituitesi seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore delle controversie (scaglione fino ad € 2.000.000,00, in base al criterio del disputatum), in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con l’aumento del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. cit. (come modificato dal decreto 8.3.2018, n. 37, in vigore dal 27 aprile 2018).»
Il ricorrente ha dedotto che, proprio calcolando l’importo richiesto con l’opposizione alla stima in base al disputatum , considerata l’indennità di esproprio e quella di asservimento richieste da COGNOME NOME, proprietario di beni di maggior valore, non si arriva allo scaglione utilizzato dalla Corte d’appello (relativo all e cause di valore fino ad € 2.000.000,00) , risultando il valore della domanda relativa al proprietario più capiente, sulla base della domanda, pari ad € 474. 150,00.
Il motivo si presenta tuttavia aspecifico, e dunque inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., tenuto conto che, nel formulare
la censura, il ricorrente non ha considerato che, accanto alle indennità di esproprio e di asservimento, a nome di COGNOME NOME erano stati chiesti anche gli interessi legali sulla somma dovuta dal 18/04/2012 alla data dell’effettivo versamento (pp. 15-16 del ricorso per cassazione), che pure devono essere conteggiati per determinare il valore della causa. La censura non individua, pertanto, in completezza lo specifico scaglione applicabile e, con esso, l’eventuale superamento del relativo limite massimo da opera della Corte d’appello, che avrebbe dovuto essere determinato considerando l’ammontare delle indennità e degli interessi, come richiesti, e tenendo conto delle plurime fasi di giudizio nella specie computabili, oltre che dell’incontestato aumento ex art.4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da COGNOME NOME , che liquida in € 1.800,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 2.200,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME