SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 6080 2025 – N. R.G. 00016043 2025 DEPOSITO MINUTA 17 12 2025 PUBBLICAZIONE 17 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 16043/2025 R.G. promossa da:
(c.f.
),
con l’avv.
COGNOME NOME
ricorrente
contro
(c.f.
),
e
resistenti
CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente:
condannare i convenuti in via principale a pagare a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 14.917,50 (13.500,00 oltre IVA), oltre interessi legali dal maturare del credito (29.05.2025) al saldo effettivo, o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia
in ogni caso con vittoria di spese e competenze
P.
P.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.7.2025 chiedeva accertarsi, nei confronti di e dei soci illimitatamente responsabili, la violazione delle obbligazioni assunte con il mandato d’agenzia del 7.4.24 per la cessione del ramo d’azienda, con conseguente condanna de i resistenti al pagamento della somma di € 14.917,50 oltre interessi o della diversa somma ritenuta di giustizia. Secondo l’assunto di parte ricorrente, in particolare:
mandato d’agenzia per l’assistenza nella cessione del ramo d’azienda corrente in Venezia (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in esclusiva per un periodo di sette mesi, con determinazione del
corrispettivo nella percentuale de l 5% del prezzo di vendita ipotizzato in € 270.000,00;
prima della scadenza del mandato, la ricorrente apprendeva che il ramo d’azienda era stato ceduto dalla società resistente a terzi con atto di vendita in data 29.05.2025 per il prezzo di € 170.000,00 , senza assistenza della mediatrice;
la ricorrente, atteso l’inadempimento della società resistente alle obbligazioni discendenti dal mandato d’agenzia , è creditrice della somma di € 14.917,50 , al lordo dell’iva , pari al 5% del valore di cessione ipotizzato nel mandato o, in subordine, della somma di € 10.370,00, al lordo dell’iva, pari al 5% del prezzo al quale il ramo d’azienda è stato effettivamente ceduto .
I resistenti, pur comparsi all’udienza del 4.12.25 , sono rimasti contumaci.
Il ricorso può essere accolto nei limiti che seguono.
La ricorrente ha allegato la violazione degli obblighi di esclusiva previsti nel mandato (art. 6, per il quale ‘ il venditore si impegna a concludere irrevocabilmente il contratto intermediato esclusivamente per mezzo dell’agente ‘) , non avendo la società concluso il contratto di vendita per mezzo dell’agente.
I resistenti, onerati della relativa prova secondo le regole general in materia contrattuale, rimanendo contumaci non hanno dimostrato l’adempimento.
Il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento viene predeterminato nel contratto , per gli
effetti di cui all’art. 1382 c.c., nel 95% del compenso pattuito (art. 9).
Il compenso è determinato, all’art. 8, nella misura del 5% del prezzo di vendita dell’azienda, oltre iva. Tale prezzo, peraltro, non può essere inteso corrispondere a quello (previsto all’art. 3 in € 270.000,00) per il quale il mandante ha incaricato il mediatore di reperire potenziali acquirenti, ma va individuato in quello per il quale l’azienda è stata effettivamente venduta.
Quindi, poiché il compenso pattuito è pari ad € 8.500,00 (5% di € 170.000,00), i l risarcimento sarà pari alla somma di € 8.075,00 (95% di € 8.500,00), per un totale di 9.851,50 iva compresa, oltre ad interessi al tasso legale dal 29.5.25.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14 per le cause ricomprese nello scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 , considerata la non complessità della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
in accoglimento della domanda attorea, condanna
nonché i sigg.ri
e
in via tra loro solidale, al pagamento in favore di
per le causali di cui alla parte motiva, della somma di
€ 9.851,50
iva compresa, oltre interessi al tasso legale dal 29.05.2025 al saldo;
– condanna i resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.54 0,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 17/12/2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa NOME COGNOME