Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26996 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21569/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 2516/2022 depositata il 09/06/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME venne condannato dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5070 del 2017, in solido con NOME, sua (oramai seconda) ex moglie, al pagamento delle spese processuali in una causa attinente a un fondo patrimoniale con la precedente prima moglie NOME COGNOME.
NOME ottenne decreto ingiuntivo per il rimborso della metà della somma corrisposta nella detta causa a titolo di spese legali in favore della RAGIONE_SOCIALE e iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del NOME.
Questi propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Giudice di pace di Palermo che, con sentenza n. 3182 del 2019, la rigettò.
NOME COGNOME propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace.
L’ impugnazione è stata accolta dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2516 del 9/06/2022.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, con atto affidato a due motivi.
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 10/06/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente propone due motivi.
Il primo motivo di ricorso reca censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2269 e 2700, 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , nonché di violazione degli artt. 221 e 214 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e contesta l’affermazione del
Tribunale , quale giudice d’appello, relativa al mancato conferimento, da parte del NOME, di una valida e rituale procura alle liti per proporre la causa originaria relativa al fondo patrimoniale con la ex moglie NOME COGNOME.
Il secondo motivo del ricorso propone censura di violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 e 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per mancata applicazione dei principi in tema di vincolo del giudicato e tassatività delle ipotesi di inesistenza della sentenza.
I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, come risulta dalla stessa loro intestazione e dalla loro esposizione, in quanto entrambi incentrati sull’avvenuta formazione del giudicato nella causa presupposta attinente il fondo patrimoniale costituito dal COGNOME con la ex coniuge NOME COGNOME con la conseguenza che la formazione del vincolo aveva coperto anche l’asserito mancato conferimento, da parte del COGNOME, di una valida procura alle liti.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare ulteriore continuità, ha, da oltre un decennio affermato, nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U n. n. 20934 del 12/10/2011 Rv. 619010 -01 e in precedenza Cass. n. 7186 del 16/05/2002 Rv. 554498 – 01) che: « Il mancato rilascio di procura alle liti determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall’art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L’atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la
conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata “come sentenza contenuto”, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell”actio” o dell'”exceptio nullitatis”, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza ».
Nel caso di specie, pertanto, la sentenza risolutiva della controversia in materia di rapporti patrimoniali tra il NOME e la ex moglie NOME COGNOME (ossia la sentenza n. 5070 del 2017 del Tribunale di Palermo) è passata in giudicato in ogni sua statuizione o capo, incluso quello concernente la liquidazione e condanna al pagamento delle spese di lite, in solido, tra il NOME e la NOME, non essendo stata impugnata, e il NOME deve, pertanto, in forza dell’avvenuta formazione del vincolo giudiziale, oramai insuscettibile di rimozione, in quanto il provvedimento non è stato impugnato nelle forme di legge, ritenersi obbligato in solido al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha, pertanto, errato nell’accogliere l’appello del NOME avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione emanata dal Giudice di pace di Palermo.
Il ricorso è, in conclusione, accolto.
Nell’insussistenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, poiché deve unicamente procedersi alla rimozione del provvedimento di merito non conforme a diritto, la sentenza impugnata è, pertanto, cassata senza rinvio.
Il Collegio ritiene sussistenti adeguate ragioni, alla stregua della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di spese giudiziali civili (Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018), in considerazione specifica delle alterne vicende di merito, per disporre integrale compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite di tutte le fasi del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di