SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5543 2024 – N. R.G. 00012542 2023 DEL 04 11 2024 PUBBLICATA IL 05 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. NOME COGNOME all’esito del ‘udienza l cartolare del 30.10.2024, fissata con ordinanza del 13.6.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 12542/2023 RG del Tribunale di Torino, promossa da
C.F. e (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi da ll’ avv. COGNOME e presso di lui elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 10098 RIVOLI, per procura in atti C.F. C.F.
ATTORI OPPONENTI ,
contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME e COGNOME ( ) INDIRIZZO 10122 TORINO, presso di loro elettivamente domiciliata, in INDIRIZZO 10122 TORINO, giusta procura in atti, P. C.F.
CONVENUTA OPPOSTA ,
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo -Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: ‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare, per i motivi esposti atti e nel verbale di udienza del 12.06.2024 si chiede revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per violazione di Legge rilevabile d’ufficio. In particolare: accertare e dichiarare che non è un soggetto autorizzato per il recupero di crediti cartolarizzati ex Legge n. 130/1999 in quanto non iscritta all’albo ex art 106 TUB, così come previsto dalla normativa vigente (ex L. n. 130/1999); accertare e dichiarare che on ha prodotto alcuna delega/procura in favore di un soggetto iscritto all’albo ex art 106 TUB per il recupero del credito cartolarizzato nei confronti degli attori opponenti; Conseguentemente dichiarare che , per conto di è carente della relativa legittimazione attiva e/o del relativo potere di rappresentanza per i motivi
esposti in atti e pertanto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo N. 3151/2023 emesso dal Tribunale di Torino, Giudice dott.ssa NOME COGNOME e di ogni atto ad esso collegato (atto di precetto, atti di pignoramento).
Nel merito: Dichiarare la nullità e comunque l’inefficacia della fideiussione in quanto contratto autonomo di garanzia non sussumibile ai sensi della norma di cui all’art. 58 TUB, 12 settembre 2014 ed ogni altro documento ad essa collegato e connesso -segnatamente le due certificazioni ex art. 50 TUB – e, per gli effetti respingere, annullare, comunque revocare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo N. 3151/2023 emesso dal Tribunale di Torino, Giudice dott.ssa NOME COGNOME per i motivi di cui in premessa; In via di estremo subordine, dichiarare nulle le clausole sub 7 ssg. della fideiussione 12 settembre 2023.
– fatto salvo ogni ulteriore diritto.
Con il favore delle spese, diritti, onorari ed accessori di legge del presente giudizio.
Con richiesta di applicazione della norma di cui all’art. 96 cpc per avere agito con colpa grave le opposte’
Per parte convenuta opposta: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale di Torino, dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che costituiscano mutatio/emendatio libelli, richiamate, per quanto ancora dovesse occorrere, le osservazioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. nonché l’ordinanza 13.06.2024
rigettare l’avversaria opposizione, per i motivi in atti, e per l’effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 3151/2023 di Codesto Tribunale, o in ogni caso dichiarare tenuti e condannare gli opponenti, in solido, a corrispondere ad in persona del legale rappresentante protempore, l’importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese come da provvedimento monitorio, salvo veriore. Assolvere parte convenuta da qualsivoglia pretesa ex adverso vantata.
Con vittoria di compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA relative ‘ . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.6.2023, i sigg. e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3151/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 2.5.2023, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 850.000,00 oltre interessi e spese, in qualità di fideiussori della società
Il credito azionato traeva origine dai seguenti rapporti:
– s coperto di € 167.971,58 sul conto corrente n. 23786 al 12.2.2020
-residuo di € 305.774,12 sul prestito artigiano n. 5903546 al 12.2.2020
-scoperto di € 369,42 sul conto corrente n. 15282 al 1.9.2020
-scoperto di € 1.671,72 sul conto anticipi fatture n. 13634 al 12.2.2020
-scoperto di € 514.852,93 sul conto unico n. 13635 al 8.4.2020
Gli opponenti contestavano:
1) l’inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria, in quanto costituita da meri saldaconto anziché da estratti conto analitici;
2) la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI censurato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia;
3) la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione, che ne avrebbe impedito il trasferimento al cessionario del credito.
Con successive memorie ex art. 171-ter c.p.c. gli opponenti eccepivano inoltre:
4) il difetto di legittimazione attiva di e della sua mandataria per mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB;
5) la mancata prova della cessione del credito;
6) la nullità del ricorso monitorio per incompletezza della data;
Si costituiva la convenuta opposta contestando integralmente le avverse deduzioni.
Esperiti gli incombenti ex art. 171 ter cpc e vanamente tentata la mediazione, come da verbale negativo depositato, all’udienza del 12.6.2024 le parti ribadivano le proprie difese ed il giudice, visto l’art. 189 cpc novellato, fissava udienza di rimessione in decisione per l’udienza (cartolare) per il 30.10.2024, previa concessione dei termini intermedi. Riassegnato, a far data dall’8.10.2024 il procedimento ad altro giudice, stante il tramutamento ad altro incarico ed ufficio del precedente, le parti scambiavano le note nel termine assegnato del 30.10.2024 ed il giudice tratteneva pertanto la causa a decisione.
Le questioni controverse possono essere così sintetizzate:
1. Sulla legittimazione attiva delle società di cartolarizzazione e servicing.
La questione principale sollevata dagli opponenti attiene alla pretesa carenza di legittimazione attiva di e della sua mandataria per mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB.
L’eccezione è infondata, documentalmente con riguardo all asserita carenza di mandato tra ‘ e (doc. 1 di parte convenuta) e giuridicamente, in relazione alla vexata quaestio dell omessa iscrizione del soggetto incaricato della riscossione, in ragione dell indirizzo recepito ‘ ‘ anche recentemente dalla Suprema Corte, cui si aderisce.
Come chiarito dalla recente Cassazione ord. n. 7243/2024, ” dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità “, in quanto le norme del TUB ” non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri facenti capo all’autorità di vigilanza “; l’eventuale violazione delle norme in materia di vigilanza, dunque, può rilevare esclusivamente nei rapporti
con l’autorità di controllo, senza incidere sulla validità degli atti negoziali e processuali posti in essere.
Per le società veicolo è prevista l’iscrizione in uno specifico elenco tenuto dalla Banca d’Italia, distinto da quello ex art. 106 TUB, nel quale risulta regolarmente iscritta. La disciplina delle società veicolo è contenuta nella L. 130/1999, che prevede un regime speciale rispetto a quello ordinario degli intermediari finanziari. In particolare, l’art. 3 della legge stabilisce che le società di cartolarizzazione si costituiscono in forma di società di capitali e sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia secondo modalità dalla stessa stabilite (e anche l elenco delle società veicolo è stato depositato in corso di causa). ‘
Quanto ai requisiti di capitale, l’art. 2 D.L. 351/2001 prevede espressamente per le società di cartolarizzazione la forma di RAGIONE_SOCIALE con capitale minimo di € 10.000,00.
Dunque, di là della questione relativa all eventuale tardività o meno dell’eccezione sollevata solo ‘ con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ovvero se inerente questione rilevabile d ufficio o solo ‘ su eccezione di parte, resta il fatto che, secondo l indirizzo interpretativo sopra riportato, ‘ dall omessa iscrizione nell albo ex art. 106 TUB non derivano invalidità che si possano ‘ ‘ riverberare sul piano negoziale.
2. Sulla prova della cessione del credito.
La documentazione prodotta (pubblicazione in G.U. e dichiarazione del cedente) è idonea a provare l’avvenuta cessione, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza (Cass. 5617/2020 e 10200/2021). La cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB non richiede forme sacramentali né ad substantiam né ad probationem , potendo essere provata con ogni mezzo. In particolare, costituiscono validi elementi di prova:
a) la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, che nel caso di specie è avvenuta in data 21.6.2021 sul n. 68;
b) la dichiarazione confermativa rilasciata dalla banca cedente circa l’inclusione del credito fra quelli oggetto della cessione.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la prova della cessione può essere fornita anche attraverso la produzione di documenti diversi dal contratto di cessione, purché idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento del credito (Cass. 5617/2020).
Nel caso di specie, oltre alla pubblicazione in G.U., è stata prodotta specifica dichiarazione attestante l’avvenuta cessione del credito, sottoscritta in data 26.07.2021 da un procuratore del Banco BPM e recante i numeri identificativi dei rapporti oggetto di cessione (doc. 5).
In particolare, la dichiarazione confermativa rilasciata dalla banca cedente circa l’inclusione del credito fra quelli oggetto della cessione in blocco costituisce prova particolarmente attendibile, come affermato da App. Milano 220/2023: ” la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata, non avendo alcun interesse il
cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria “. Va anzi detto che, sul presupposto della libertà di forme della cessione, la dichiarazione contra se della cedente esaurisce ogni interesse ad agire concreto ed attuale del debitore ceduto e inadempiente alla contestazione, stante il carattere pienamente liberatorio del pagamento (ove mai effettuato) in favore del soggetto che lo stesso cedente riconosce come titolare o legittimato, quale adiectus solutionis causa .
3. Sulla natura e validità della fideiussione.
Le doglianze sulla pretesa nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI sono infondate sotto molteplici profili:
a) La fideiussione è stata sottoscritta nel 2014, nove anni dopo il provvedimento 55/2005 della Banca d’Italia. Come affermato più volte dalla giurisprudenza, tale provvedimento copre solo il periodo anteriore alla sua adozione.
b) In ogni caso, secondo Cass. S.U. 41994/2021, l’eventuale nullità sarebbe solo parziale e limitata alle singole clausole riproduttive dello schema ABI, salva la prova dell’essenzialità delle stesse per i contraenti.
c) Nel caso di specie tale prova non è stata fornita ed anzi, trattandosi di fideiussione prestata dal socio/amministratore e dal figlio di questi, è ragionevole ritenere che la garanzia sarebbe stata comunque prestata anche senza le clausole in questione, siccome finalizzata ad assicurare la prosecuzione delle linee di credito in capo alla società di famiglia.
d) L’eventuale reviviscenza dell’art. 1957 c.c. sarebbe comunque superata dalla clausola di pagamento a prima richiesta, che secondo la giurisprudenza (Cass. 13078/2008 e 22346/2017) consente di ritenere tempestiva la semplice richiesta stragiudiziale.
e) In ogni caso, essendo intervenuto il fallimento della debitrice principale, che preclude le azioni individuali, non si pone alcuna questione di decadenza ex art. 1957 c.c. La convenuta ha documentato la domanda di ammissione entro i sei mesi dall apertura del fallimento (fallimento ‘ del dicembre 2019, doc. 18 e domanda di ammissione dell aprile 2020, doc. 19 di parte ‘ convenuta).
Parimenti infondata è la qualificazione della garanzia come contratto autonomo, che ne impedirebbe il trasferimento al cessionario.
La semplice presenza della clausola “a prima richiesta” non è sufficiente a configurare un contratto autonomo di garanzia, essendo necessaria la clausola “senza eccezioni” (Cass. S.U. 3947/2010, Cass. 4717/2019).
In ogni caso, l’art. 58 TUB prevede il trasferimento delle “garanzie di qualsiasi tipo”, con formulazione onnicomprensiva che include anche le garanzie autonome (Cass. 16962/2024).
La giurisprudenza ha infatti chiarito che anche il contratto autonomo di garanzia mantiene un collegamento funzionale con il rapporto principale, come dimostrato dal sistema delle rivalse e dalla presenza di ipotesi in cui il garante può essere esonerato dal pagamento per ragioni
attinenti al rapporto sottostante (Cass. 371/2018); fermo restando che nel caso di specie, come già cennato, peraltro, essendo intervenuto il fallimento della debitrice principale che preclude le azioni individuali, l’eventuale reviviscenza dell’art. 1957 c.c. non sarebbe comunque idonea a determinare alcuna decadenza.
4. Sulla documentazione prodotta in sede monitoria.
La giurisprudenza (Cass. 6705/2009) attribuisce ai saldaconto pieno valore probatorio nel procedimento monitorio e valore indiziario nel giudizio di opposizione.
In ogni caso, la convenuta ha prodotto (docc. 23-27) in corso di causa gli estratti conto integrali di tutti i rapporti, superando ogni contestazione sul punto. Come affermato dalla giurisprudenza (Cass. 11543/2019), ” in tema di prova del credito bancario, gli estratti conto costituiscono piena prova dei movimenti ivi annotati, salva la possibilità per il correntista di contestare specifiche operazioni “. Nel caso di specie, gli opponenti non hanno mosso contestazioni specifiche sulle singole operazioni, limitandosi a dedurre genericamente l’incompletezza della documentazione, superata dalla produzione degli estratti integrali.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, nei limiti della nota spese, per vero per importo inferiore a quello complessivamente liquidabile a valore medio del pertinente scaglione, individuato sulla base del credito azionato in via monitoria (€ 850.000), ove considerate tutte le fasi contemplate dal DM 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3151/2023;
2) condanna gli opponenti , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 15.659,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 4/11/2024
Il Giudice unico dott. NOME COGNOME