Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23984 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17863/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME Alberto (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME Marcello (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME Salvatore (CODICE_FISCALE,
-controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 788/2022 depositata il 14/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 14/4/2022, per quanto di interesse in questa sede, in parziale accoglimento dell’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, proposto da COGNOME NOME, amministratore unico della soc. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha ridotto la sua condanna al risarcimento dei danni in favore del Fallimento alla somma di € 966.135,00, oltre interessi e rivalutazione in conseguenza degli addebiti di mala gestio per aver continuato nella gestione della società in presenza di una causa di scioglimento e rimborsato nell’esercizio 2008 l’importo di € 130.000,00 ai soci in violazione dell’art. 2467 c.c.
1.1 La Corte, dopo aver premesso che sull ‘an debeatur si era formato il giudicato in assenza di specifico gravame in ordine alla sussistenza delle condotte di mala gestio riconosciute dal Tribunale, (capitalizzazione di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, in mancanza dei relativi presupposti; rilevazione di fittizi crediti e di sopravvenienze attive, poi stornati; rimborso di finanziamenti ai soci in violazione dell’art. 2467 c.c.; prosecuzione della normale attività d’impresa pur essendo intervenuta una causa di scioglimento del rapporto sociale), ha determinato, sulla scorta della CTU, il danno utilizzando il criterio differenziale dei netti patrimoniali a fronte dell’incompletezza della documentazione contabile consegnata alla curatela del fallimento e dell’accertata perdita del capitale sociale in epoca di gran lunga antecedente (31.12.2003) rispetto alla dichiarazione di fallimento (25.10.2010) tenuto conto della decurtazione dei costi.
2 COGNOME NOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che nelle more del presente giudizio questa Corte si è pronunciata con l’ordinanza n.17035/2025, pubblicata il 25/6/2025, dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione nr 10189/2024 che aveva respinto il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza non definitiva nr 2844/2019 della Corte d’Appello di Catania .
2.Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. e artt. 1362 s. c.c. (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) per avere la Corte ritenuto che, con l’appello, il COGNOME abbia censurato esclusivamente il profilo inerente alla quantificazione del danno e alla sua riconducibilità alle condotte di mala gestio ascrittegli e non anche, a monte, il profilo inerente alla sussistenza di dette condotte. La sentenza avrebbe erroneamente interpretato la domanda e i motivi d’appello del COGNOME e, per tale via, sarebbe giunta ad affermare erroneamente la sussistenza di un giudicato in realtà non formatosi.
2.Il motivo è infondato, in quanto dalla stessa argomentazione della censura si evince che, a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di primo grado di condotte di mala gestio relativo alla ‘ capitalizzazione dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità’ in assenza dei requisiti necessari per l’ammissibilità delle capitalizzazioni contestate, che aveva comportato una appostazione di voci attive del bilancio per € 676.183, i motivi dell’appello non contenevano specifiche critiche in merito alla condotta di arbitraria contabilizzazione in bilancio ma contestavano il criterio utilizzato dal Tribunale per la quantificazione del danno, commisurato sulla base della differenza dei patrimoni netti, e la presunta assenza di nesso di causalità tra i fatti addebitati e i danni come individuati dal Tribunale.
3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n.
3, c.p.c., per avere, nella determinazione del danno, recepito il risultato cui è pervenuto il CTU che avrebbe indebitamente rettificato i dati del bilancio relativo a crediti appostati nel bilancio 2008 ponendo a carico del ricorrente un danno non provato quantomeno per l’importo di € 289.999,84.
3.1 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 198 c.p.c. (art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c.) per non avere la Corte esteso l’indagine peritale all’ulteriore documentazione contabile (da acquisirsi nel rispetto del principio del contraddittorio) non prodotta in causa dal Fallimento ma nella disponibilità del medesimo, sebbene la stessa fosse necessaria per dare risposta ai quesiti peritali e, così facendo, ha disatteso il fine ultimo cui tende l’attività consulenziale, che è quello di far conoscere al giudice la verità.
4 I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
4.2 Il consulente tecnico d’ ufficio, esaminando la documentazione disponibile, ha effettuato le rettifiche dei bilanci sulla base dei valori depurati dalla capitalizzazione di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità dai crediti fittizi dal rimborso di finanziamenti ai soci in violazione dell’art. 2467 c .c.; e la Corte ha accolto le risultanze della consulenza circa la quantificazione del danno differenziale dei patrimoni netti pari a €. 913.035,00 determinato dall’ aggravamento della situazione patrimoniale esistente alla data del verificarsi della causa di scioglimento del rapporto sociale per l’illecita prosecuzione dell’attività sociale.
4.3 La valutazione della sufficienza (o insufficienza) della documentazione esaminata dal CTU è questione di fatto, riservata al giudice di merito, certamente non sindacabile in sede di legittimità.
Per costante giurisprudenza, infatti, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 282/2009 e 1815 /2015) e men che meno il vizio di violazione di legge.
Il ricorso è, quindi, infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 14.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 giugno