Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31927 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31927 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25826/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, domiciliate ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME
– ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA n. 773/2018 depositata il 04/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Mantova NOME COGNOME, deducendo il grave inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un bene immobile di proprietà di quest’ultimo stipulato il 25.11.2009 , per il corrispettivo di €1.400.000,00. L’attrice chiedeva la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, oltre alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra e al risarcimento dei danni. Costituitosi, il convenuto spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo dichiararsi legittimo il suo recesso dal contratto preliminare per inadempimento di parte promissaria acquirente, con il diritto di trattenere la caparra, ex art. 1385, comma 2, cod. civ. Deduceva, in particolare, il convenuto il fatto che l’attrice non avrebbe mai predisposto le modifiche al progetto edilizio richieste dal Comune di Peschiera del Garda ai fini del rilascio del permesso di costruire pretendendo, invece, la rinegoziazione del contratto preliminare di compravendita.
1.1. Istruita la causa mediante prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Mantova accertava che la stipula del contratto definitivo di compravendita mediante atto notarile era stata condizionata alla più ampia disponibilità di parte promittente venditrice a presentare a suo nome, presso il Comune di Peschiera del Garda, progetto esecutivo che l’ente territoriale avrebbe dovuto approvare, rilasciando permesso di costruire (punti 5) e 7) del contratto preliminare); presentato il progetto, il Comune di Peschiera del Garda chiedeva di apportarvi talune modifiche, al fine di consentire l’osservanza della distanza inderogabile di 10m fra pareti finestrate. Poiché la richiesta dell’ente fu disattesa dal promittente venditore, la condizione sospensiva prevista pattiziamente non si sarebbe mai avverata, in virtù del comportamento del venditore contrario a buona fede, ex art. 1358 cod. civ., con ciò
rendendo inefficace il contratto preliminare. Con sentenza n. 527/2016 parte promittente venditrice veniva, pertanto, condannata a restituire a favore del promissario acquirente quanto ricevuto a titolo di caparra, oltre interessi legali dalla domanda e al risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza del Tribunale di Mantova NOME COGNOME proponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, lamentando che la condizione sospensiva rilevata dal primo giudice non era stata consacrata in forma scritta, ex art. 1350 cod. civ., e che la medesima doveva comunque essere dichiarata nulla e/o inefficace poiché non approvata espressamente con duplice firma, in quanto vessatoria.
2.1 . La Corte d’Appello di Brescia rigettava integralmente il gravame. A sostegno della sua decisione il giudice di seconde cure osservava che:
doveva confermarsi la ricostruzione della volontà negoziale effettuata dal primo giudice, che ha inteso individuare l’esistenza di una condizione sospensiva a cui era subordinata la produzione degli effetti del contratto preliminare di compravendita;
detta condizione era stata convenuta in forma scritta (v. punto 5) del contratto preliminare) e non poteva di certo qualificarsi come vessatoria, non incidendo sulle conseguenze dell’inadempimento del predisponente;
è incontroverso il fatto che parte promittente venditrice non avesse presentato al Comune di Peschiera del Garda il progetto modificato secondo le richieste di quest’ultimo, in virtù del l’obbligazione da questa assunta nel contratto preliminare di compravendita (punto 7 , che così recita: : «… parte promittente venditrice garantisce la più ampia disponibilità a presentare a suo nome il progetto esecutivo riguardante l’immobile oggetto della presente scrittura privata presso le competenti autorità volto all ‘ottenimento
dell’approvazione del progetto stesso ed al successivo permesso di costruire»);
poiché, ex art. 1358 cod. civ., in un negozio sottoposto a condizione sospensiva la condizione si considera avverata quando la parte che ha il potere di attivarsi per tutelare l’aspettativa dell’altra resti inerte, il promittente venditore, odierno appellante, deve rispondere delle conseguenze del proprio inadempimento. Nel caso di specie, la condizione avrebbe potuto in effetti avverarsi, essendo possibile il rilascio delle autorizzazioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile.
3 . Avverso la pronuncia della Corte d’Appello proponevano ricorso per cassazione NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, deceduto in corso di causa, affidandolo a due motivi.
Si difendeva RAGIONE_SOCIALE in liquidazione depositando controricorso illustrato da memoria fatta pervenire in prossimità dell’adunanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronuncia. Lamenta il ricorrente la nullità della sentenza per error in procedendo , non essendosi la Corte d’Appello pronunciata sulla domanda di nullità della sentenza emessa ultra o extra petita dal Tribunale di Mantova. A giudizio delle ricorrenti, la domanda era stata formulata in primo grado dall’at trice chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento di controparte; essa era basata, quindi, su presupposti completamente diversi da quelli sui quali è stata decisa la controversia: la pronuncia ex art. 1358 cod. civ. presuppone un contratto valido ma inefficace, e si basa sulla mala
fede della parte in pendenza della condizione; la risoluzione per inadempimento presuppone un contratto valido ed efficace, ed esige l’accertamento di un inadempimento grave o di non scarsa importanza della controparte. Nella prospettazione delle ricorrenti il giudice di prime cure, nel valutare l’inadempimento dell’allora convenuto NOME COGNOME , avrebbe applicato la norma di cui all’art. 1358 cod. civ. non richiamata da parte attrice; a sua volta, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente applicato la norma richiamata, invece di pronunciarsi con sentenza di accoglimento o di rigetto sulla domanda di nullità della sentenza di primo grado, proposta dall’appellante. Di conseguenza, la pronuncia di seconde cure è anch’essa affetta da nullità per omessa pronuncia, non avendo la Corte territoriale statuito, con accoglimento o rigetto, in merito a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto (Cass. n. 15196 del 18.06.2013). Con una seconda doglianza proposta in via subordinata le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per vizio di omessa e/o insufficiente motivazione, per avere la Corte territoriale pronunciato sulla domanda di risoluzione del contratto preliminare ex art. 1358 cod. civ. ritenendo in essa assorbita la domanda di nullità della sentenza di primo grado per rigetto implicito della stessa, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Le ricorrenti deducono la nullità della sentenza di seconde cure per avere la Corte territoriale pronunciato ultra o extra petita , per aver confermato la sentenza del Tribunale. Esaminata la giurisprudenza di legittimità in tema di ultra/extrapetizione (v soprattutto Cass. n. 6866/2018), e tenuto conto della stessa
motivazione del giudice di prime cure, che ha considerato domande diverse quella di risoluzione di un contratto valido ed efficace per inadempimento, e quella di risoluzione di un contratto valido ma inefficace per il comportamento di mala fede tenuto dal convenuto, il quale avrebbe impedito l’avverarsi della condizione, le ricorrenti concludono che anche il provvedimento d’appello debba ritenersi viziato da ultra o extra petizione, essendosi pronunciata su domanda non formulata dagli originari attori, peraltro non esplicitando le ragioni della decisione.
3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché entrambi -seppure per il tramite di censure diverse – chiedono rilevarsi la nullità della sentenza di secondo grado laddove ha omesso di pronunciare -ovvero ha pronunciato in modo carente, con ciò rendendo incomprensibile il percorso logico/argomentativo – sulla domanda di nullità e/o annullabilità elevata dalle ricorrenti con l’atto di appello con riguardo all’ error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, consistente nell’aver riqualificato la domanda proposta dall’originario attore, così decidendo oltre i limiti della domanda. Essi sono entrambi infondati, per quanto si dirà in prosieguo.
3.1. In disparte l’errato riferimento nel primo mezzo di gravame al numero n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. , come prontamente evidenziato dalla controricorrente (v. controricorso, p. 23 penultimo capoverso- p. 24, 3° capoverso). Va infatti rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame , posto che l’atto di citazione in
appello è stato notificato il 09.06.2016), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex plurimis : Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 – 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato dette ragioni di diversità fra le due pronunce.
3.2. Tanto premesso, la condizione sospensiva deve intendersi come evento o fatto volontario che consente alle parti di sottrarsi agli effetti del negozio se non si realizzano i presupposti che giustificano il compimento dell’affare : nel caso di specie, tale presupposto coincide con il rilascio del permesso a costruire che segue all’approvazione del progetto edilizio, il quale avrebbe richiesto un intervento specifico di parte attrice , secondo le modifiche indicate dall’amministrazione , con ciò rendendo la condizione «mista» . Requisiti essenziali dell’evento sono (oltre alla liceità, possibilità e la non attualità dell’accadimento) anche l’incertezza: tutti sussistono nel caso concreto, posto che né l’approvazione del progetto, né il permesso a costruire potevano dirsi eventi certi, benché possibili (come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello) e sicuramente leciti. Il ruolo dell’impegno della parte promittente venditrice, inizialmente estraneo alla natura della condizione ed anche alla natura dell’accadimento nel cas o concreto, resta un ruolo comunque essenziale all’avveramento della condizione , poiché – a séguito delle espresse richieste di modifica elevate dal Comune di Peschiera del Garda – parte promittente venditrice avrebbe
dovuto intervenire (per espresso impegno contrattuale) apportando al progetto le modiche richieste.
3.2.1. Nel caso di specie, dunque , l’accadimento dedotto in condizione dipende da fattori in parte controllabili dal promittente alienante (la predisposizione e la modifica di un progetto edilizio): in questo unico tratto della volontà negoziale sussiste la compatibilità tra teoria della condizione e teoria dell’adempimento. NOME COGNOME aveva assunto un impegno che in parte avrebbe inciso (e di fatto ha inciso) sull’accadimento (rilascio del permesso di costruire), in quanto egli si era obbligato a predisporre un progetto, parzialmente rigettato dall’amministrazione, rispetto al qu ale impegno, quindi, il promittente venditore avrebbe dovuto assumere un atteggiamento collaborativo (diligente e secondo buona fede , nella teoria dell’adempimento), ai fini della realizzazione dell’interesse del creditore titolare di un’aspettativa di diritto (il promissario acquirente RAGIONE_SOCIALE), apportando le modifiche richieste dal Comune di Peschiera del Garda (v. punto 7) del contratto). Il comportamento, al contrario, non diligente tenuto da NOME COGNOME funge da raccordo tra la buona fede nella tutela dell’aspettativa di diritto (art. 1358) e la condotta colposa secondo il criterio della normale diligenza ex art. 1218 cod. civ.; più precisamente : tra la domanda dell’originario attore (di inadempimento contrattuale) e la pronun cia della Corte d’Appello, che ha correttamente innestato l’inadempimento colposo del COGNOME sull’avverarsi di un accadimento comunque rimesso alla discrezionalità amministrativa (Cass. Sez. 2, n. 3207 del 12.02.2014, Rv 629546-01; Cass. Sez. 2, n. 3942 del 18.03.2002, Rv 553128-01; Cass. Sez. 3, n. 6676 del 02.06.1992, Rv 477496-01).
3.3. Alla luce di quanto sopra argomentato, è inconferente il riferimento nel ricorso ad un principio consolidato, con il quale questa
Corte ha chiarito che sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato quando la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento sia sostituita -in assenza di tempestivo mutamento della domanda -da domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (Cass. n. 6866/2018). Detto principio è ispirato ad una ratio ben diversa da quella del caso che ci occupa, poiché la domanda di risoluzione per inadempimento – che tende ad una pronuncia costitutiva e si fonda sul comportamento inadempiente di una parte – ha presupposti e natura diversi dalla domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, che invece tende ad una pronuncia di accertamento e si fonda su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti (Cass. 17 aprile 1987, n. 3865 e 14 gennaio 1992, n. 360, le quali giungevano così alla conclusione della violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ove avendo le parti domandato la risoluzione del contratto per contrapposti inadempimenti – il giudice avesse dichiarato la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione; Cass. 14 febbraio 1996, n. 1104). Nel caso di specie, non viene in rilievo mutamento alcuno dell ‘originaria domanda: la contesa tra le parti verte sul rapporto sostanziale derivante dal contratto e sui comportamenti reciproci qualificati come inadempienti, e l’oggetto del giudizio è definito dall’attore con una richiesta di azione di condanna e risoluzione del rapporto: posto l’innesto sopra esplicitato tra inadempimento e verificars i dell’accadimento che rappresenta presupposto di efficacia del rapporto, il giudice del merito è stato chiamato ad esercitare il suo potere di qualificazione dell’azione, al fine di risolvere il problema del rapporto. Poiché il giudice deve seguire le norme di diritto ( ex art. 113 cod proc. civ.), la Corte d’Appello di Brescia ha correttamente applicato la disciplina normativa riconducibile al caso concreto: una volta
assicurato il limite dell’art. 112 cod proc. civ. come sopra detto, il giudice del merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati detti limiti o per vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, n. 25935/2022; Cass. Sez 3, n. 13602/2019).
3.3.1. Nessuna di queste ultime condizioni sussiste nel caso concreto: la Corte d’Appello di Brescia si è mantenuta nei limiti del chiesto e pronunciato poiché ha rispettato il provvedimento concreto richiesto (risoluzione del contratto, effetto tipico anche del non avverarsi di una condizione sospensiva).
3.3.2. Non essendo la pronuncia del giudice di seconde cure viziata da ultrapetizione, deve ritenersi infondata anche la censura di omessa o insufficiente motivazione -già espressa nel primo motivo e reiterata nel secondo mezzo di gravame – in quanto sulla questione della nullità della sentenza di primo grado la Corte d’Appello ha implicitamente risposto in maniera esaustiva e tale da mettere questo giudice in condizione di apprezzarne il percorso logico-argomentativo, confermando l’interpretazione della volontà negoziale delle parti secondo quanto già argomentato dal Tribunale di Mantova (v. sentenza impugnata, pp. 7-9).
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € 4.305,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D .P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda