Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31632 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 31632 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 48-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
GRANDI NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – nonché contro
Oggetto
RETRIBUZIONE
R.G.N. 48/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/11/2025
PU
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
NOME, NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
– controricorrente al ricorso incidentale e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
GRANDI NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti al ricorso successivo nonché contro
NOME, NOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 2116/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 1253/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe, giornalisti professionisti già dipendenti di RAGIONE_SOCIALE e poi di RAGIONE_SOCIALE per effetto di trasferimento d’azienda, hanno convenuto in giudizio le società datrici di lavoro per ottenere: il riconoscimento del diritto al pagamento, per il periodo 1.8.2007 -31.1.2015, delle incidenze delle maggiorazioni per lavoro domenicale e mancato riposo settimanale su tredicesima, ferie, permessi e festività sulla scorta dell’art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG; il riconoscimento della maggiorazione ex art. 20 CNLG per le prestazioni in specifiche giornate; il ricalcolo dell’indennità televisiva ex art. 9 del contratto integrativo aziendale del 1992 sulla base della retribuzione maggiorata; il ricalcolo dei compensi accessori e del TFR; la condanna al risarcimento del danno per l’incompleto versamento dei contributi previdenziali.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha
riconosciuto che le maggiorazioni per lavoro domenicale devono essere computate negli istituti retributivi differiti e indiretti anche se non corrisposte continuativamente; ha ritenuto provata la continuità delle prestazioni lavorative (domenicali e quelle prestate il giorno di riposo derivante dalla settimana corta) sulla base delle buste paga e dei conteggi allegati ai ricorsi introduttivi dei giudizi; ha ritenuto che la base di calcolo dell’indennità televisiva prevista dall’art. 9 del contratto integrativo aziendale è rappresentata dalla retribuzione tabellare di cui al CNLG (priva degli aumenti previsti dal contratto integrativo aziendale); ha, conseguentemente condannato RAGIONE_SOCIALE e, in solido, RAGIONE_SOCIALE (per il periodo di competenza), al pagamento delle differenze retributive, al ricalcolo del TFR e al risarcimento del danno da omissione contributiva sulle maggiorazioni riconosciute.
3. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 1 delle Norme transitorie di attuazione del CNLG va interpretato, vista la struttura sintattica della frase, nel senso che debbono essere computate nella tredicesima mensilità, nell’indennità redazionale e relativa aggiunta, nel trattamento di fine rapporto e nell’indennità di mancato preavviso, nella retribuzione dovuta in periodo di ferie o – nel caso di mancato godimento nell’indennità compensativa, nella retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali nonché in quella dovuta per permessi straordinari le maggiorazioni corrisposte per il lavoro prestato di domenica, anche se erogate in maniera non continuativa, nonché le maggiorazioni corrisposte per il giorno di riposo derivante dalla settimana corta purché (a differenza delle maggiorazioni per il lavoro domenicale) abbiano carattere di continuità; la Corte ha, inoltre, sottolineato che l’interpretazione sistematica degli artt. 3 e 9 del contratto integrativo aziendale del 1992 porta a ritenere
che l’indennità televisiva pari al 10% deve essere applicata sulla sola retribuzione base di cui al CNLG.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di tre motivi; con successivo ricorso, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; i lavoratori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME hanno resistito con controricorso; i lavoratori NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con distinto controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo. Tutte le parti hanno depositato memoria.
Nelle more di causa, prima dell’udienza di discussione, le società hanno depositato verbali di conciliazione dai quali risulta la stipulazione di accordi di conciliazione con i giornalisti NOME COGNOME, NOME COGNOME e con gli eredi della giornalista NOME COGNOME, ed hanno contestualmente presentato istanza di rinunzia ai ricorsi e richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. S.U. n. 24876/2017; Cass. n. 25662/2014; Cass. n. 3004/2004; Cass. n. 26723/2011).
Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, perché notificato prima del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, che va quindi considerato incidentale.
2. Con il primo motivo del ricorso principale, la società RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione della normativa collettiva prevista dal CNLG ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con specifico riferimento all’art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG. La società ricorrente censura la sentenza per avere la Corte d’Appello ritenuto che le maggiorazioni per lavoro domenicale debbano essere computate negli istituti retributivi anche se non corrisposte con continuità; invero, la corretta interpretazione letterale e sistematica della clausola contrattuale impone che sia per il lavoro domenicale sia per quello nel giorno di riposo, le relative maggiorazioni incidano sugli istituti retributivi solo se corrisposte con carattere continuativo, e non in caso di prestazioni saltuarie o episodiche. La Corte d’Appello ha, quindi, errato nel distinguere tra le due tipologie di maggiorazioni trascurando di applicare il requisito della continuità anche al lavoro domenicale, in contrasto con precedenti giurisprudenziali di merito e con la prassi applicativa aziendale.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la società RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 e s.s. c.c. in materia di interpretazione dei contratti di diritto comune come il contratto collettivo ed in relazione all’ art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG. Lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto irrilevante la condotta tenuta per oltre vent’anni dalle parti collettive e dai lavoratori, che non hanno mai contestato l’interpretazione aziendale della clausola sulla continuità. Secondo RAGIONE_SOCIALE la costante applicazione della norma
nel senso sostenuto dall’azienda, senza obiezioni da parte delle organizzazioni sindacali o del RAGIONE_SOCIALE, costituisce elemento decisivo ai fini dell’interpretazione autentica della volontà delle parti, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c. La Corte avrebbe quindi omesso di valorizzare la prassi e il comportamento complessivo delle parti, che avrebbero dovuto prevalere sul mero dato letterale.
Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n, 3, c. p.c. in relazione all’articolo 2697 c.c., consistente in particolare nella questione dell’assenza di allegazione, da parte degli originari ricorrenti, dei dati risultanti solo dalle buste paga. La società contesta la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della continuità delle prestazioni lavorative, il mero deposito delle buste paga da parte dei lavoratori, senza che questi abbiano specificamente allegato nel ricorso introduttivo le modalità, la frequenza e il numero delle prestazioni domenicali o nei giorni di riposo. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito all’azienda l’onere di contestare dati che, invece, dovevano essere puntualmente allegati e provati dai lavoratori, in violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio e delle regole processuali in materia di lavoro.
Con i tre motivi del ricorso incidentale, la società RAGIONE_SOCIALE sviluppa le medesime censure, supportate dalle stesse argomentazioni, della società RAGIONE_SOCIALE innanzi illustrati. 6. Con il ricorso incidentale proposto dai giornalisti NOME COGNOME e NOME COGNOME, si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del contratto integrativo aziendale-CIA del 1992 per avere la Corte territoriale errato nel rigettare la domanda di ricalcolo dell’indennità televisiva di cui all’art. 9 del contratto integrativo aziendale –RAGIONE_SOCIALE, sulla
base dell’argomentazione secondo cui, poiché l’aumento stipendiale dettato dall’art.3 del CIA 1992 è applicabile ai soli giornalisti della RAGIONE_SOCIALE, non vi è dubbio che la locuzione «minimo tabellare della categoria di appartenenza», conten uta nell’art. 9 citato, rimandi immediatamente ai minimi retributivi di cui al contratto nazionale, come peraltro confermato dal rilevo che l’art. 9 in esame, pur essendo contenuto nello stesso accordo integrativo, non rinvia in alcun modo all’art. 3, così palesando l’assoluta autonomia delle due disposizioni. Invero, la locuzione ‘accordo del 12/10/90’, inserita immediatamente dopo le parole ‘minimo tabellare della categoria di appartenenza’, deve far escludere qualsiasi riferimento alla contrattazione nazionale, poiché non può che essere un chiaro e inequivocabile richiamo all’aumento operato sui minimi tabellari e/o di stipendio dall’accordo integrativo stesso. D’altra parte, l’azienda applica tale calcolo (prendendo come base di computo il minimo tabellare comprensivo degli aumenti determinati dal CIA) per l’erogazione degli scatti di anzianità, disciplinati dall’art. 13 del CLNG che fa riferimento, del pari, al ‘minimo di stipendio della categoria di appartenenza’.
Per ragioni di ordine logico, va preliminarmente valutato il terzo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE e del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, che affrontano il profilo della insufficiente allegazione del requisito della continuità del lavoro domenicale e del giorno di riposo. I motivi non sono fondati.
7.1. Questa Corte ha, più volte, affermato che nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia
assolutamente impossibile l’individuazione dell’uno o dell’altro elemento attraverso l’esame complessivo dell’atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio (Cass. n. 19009/2018; nello stesso senso, Cass. n. 7199/2018).
7.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha precisato che dai conteggi allegati al ricorso, e, dunque, facenti parte integrante del ricorso introduttivo del giudizio, emergeva che ‘ciascuno degli appellati ha prestato la propria attività lavorativa nella giornata di domenica quasi ogni mese di ogni singolo anno, con una frequenza media di poco inferiore alle due do meniche al mese…’ (pag. 9 della sentenza impugnata), con ciò rilevando che l’atto introduttivo del giudizio conteneva elementi di fatto sufficienti a supportare la domanda dei lavoratori. Pertanto, il fatto storico costitutivo del diritto preteso, consistente nella prestazione, con carattere di continuità, dell’attività lavorativa nelle giornate di domenica, era stato tempestivamente dedotto nell’atto introduttivo del giudizio (e, in ordine logico successivo, provato con il deposito delle buste paga).
I primi due motivi dei ricorsi, principale e incidentale, delle società, concernenti l’interpretazione dell’art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG, sono inammissibili perché privi di decisività.
8.1. I nvero, a fronte dell’accertamento della continuità della prestazione domenicale svolta da parte dei giornalisti, le censure di errata interpretazione della disposizione negoziale perdono rilievo in quanto il fatto costitutivo (ossia la prestazione con carattere di continuità del lavoro domenicale e del giorno di riposo ai fini della incidenza delle maggiorazioni ricevute sugli istituti retributivi differiti e indiretti) risulta integrato.
Il ricorso incidentale dei giornalisti COGNOME COGNOME COGNOME è inammissibile.
9.1. Il motivo è inammissibile sia nella parte in cui investe direttamente una pretesa violazione di accordo integrativo aziendale (il che esula dalla portata dell’art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.) sia nella parte in cui non individua la regola di ermeneutica contrattuale che sarebbe stata violata dal giudice del merito e, conseguentemente, non indica le ragioni per le quali da detta regola quest’ultimo si sarebbe discostato.
9.2. Invero, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazione fornita ad un atto negoziale dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, e pluribus, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. n. 11849/2024).
Deve, infine, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le società ricorrenti e i giornalisti NOME, COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME, in quanto la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come richiesto da tutte le parti.
11. In conclusione, il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE e il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE vanno rigettati; il ricorso incidentale dei giornalisti COGNOME e COGNOME va dichiarato inammissibile; va dichiarata cessata la materia del contendere tra le società ricorrenti e i giornalisti COGNOME, NOME e gli eredi COGNOME, con compensazione delle spese di lite. Le spese di lite sono, altresì, compensate, in ragione della reciproca soccombenza, tra le società ricorrenti e i giornalisti COGNOME e COGNOME. Le società ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese di lite nei confronti degli altri controricorrenti in ossequio al principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c., ciascuna società per la somma di euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE e il ricorso incidentale di La7; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Dichiara cessata la materia del contendere tra le società ricorrenti e NOME COGNOME, NOME COGNOME, e gli eredi di NOME COGNOME, con compensazione delle spese di lite. Compensa le spese di lite tra le società ricorrenti e NOME COGNOME e NOME COGNOME. Condanna ciascuna società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore degli altri controricorrenti che liquida in
euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME