Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22370 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22370 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8817/2023 R.G. proposto da
ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALESOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (questi ultimi tre quali eredi Di NOME COGNOME) , NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (questi ultimi due quali eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME) e NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 376/2023, depositata dalla Corte d’Appello di Bologna il 21.2.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE (in breve, RAGIONE_SOCIALE, propose ai suoi creditori un concordato preventivo con continuità aziendale e una forte componente liquidatoria, che venne omologato dal Tribunale di Ravenna.
Gli attuali controricorrenti sono ex soci di RAGIONE_SOCIALE che, essendo stati esclusi o avendo esercitato il diritto di recesso dalla società dopo l’omologazione del concordato, rivendicarono il diritto alla liquidazione della quota e, a tal fine, attivarono il procedimento arbitrale previsto dallo statuto societario.
Il collegio arbitrale, con un primo lodo non definitivo, rigettò le eccezioni sollevate dalla cooperativa con riferimento alla pretesa inesigibilità o postergazione dei crediti dei soci rispetto all’adempimento del concordato preve ntivo e alla dedotta inesistenza del credito, dovuta ai valori negativi del patrimonio netto della società; rimise quindi la causa in istruttoria per lo svolgimento di c onsulenza tecnica d’ufficio volta a determinare il valore delle rispettive quote.
Il lodo non definitivo venne impugnato da RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte d’Appello di Bologna, la quale rigettò l’impugnazione , condannando la cooperativa alla rifusione delle spese di lite.
Contro la sentenza della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Gli ex soci della cooperativa si sono difesi con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME denuncia «Vizio della pronuncia, ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 152, 180, 181, 184, 185 legge fall., nonché degli artt. 2467, 2491-2494, 2740 c.c.: inammissibilità delle domande creditorie dei cessati soci per inesigibilità del credito».
La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui, prima di avere completato l’adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato preventivo omologato, non sarebbe consentito pagare somme di denaro per rimborsare il capitale versato ai soci esclusi o receduti dopo l’omologazione .
Il secondo motivo censura «Vizio della pronuncia, ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 182 -sexies -184 legge fall., nonché degli artt. 2432-2433, 2437 -bis , 2447, 2473, 2482-2482 -ter c.c., art. 182 -sexies legge fall. e art. 15 dello Statuto».
ACMAR ripropone la propria tesi secondo cui le domande dei controricorrenti non potrebbero essere accolte, perché le quote sociali sarebbero in realtà prive di qualsiasi valore.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato nel merito un’impugnazione di lodo arbitrale non definitivo che non avrebbe potuto essere proposta e avrebbe dovuto essere, quindi, dichiarata inammissibile.
La disposizione rilevante, da applicare nel caso di specie, è quella contenuta nell’art. 827, comma 3, c.p.c. (« Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo»), interpretata alla luce dell’art. 361, comma 1, c.p.c. (« Contro le sentenze previste dall ‘ articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l ‘ intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa»), come insegnato dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 23463/2013), le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: « Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, comma 3, c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l ‘ intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari ».
Dal sintetico ma chiaro resoconto della vicenda processuale contenuto nella sentenza impugnata, e anche nello stesso ricorso per cassazione, risulta evidente che il collegio arbitrale, con il lodo non definitivo impugnato davanti alla Corte d’Appello, non pronunciò una condanna generica ex art. 278
c.p.c., né tanto meno decise alcune della domande proposte; si limitò a respingere alcune delle questioni/eccezioni sollevate da ACMAR per ottenere il rigetto delle domande e a disporre per la prosecuzione dell’istruttoria con l’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio.
In mancanza di eccezione dei convenuti, l ‘inammissibilità dell’impugnazione del lodo avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte territoriale; ma, avendo questa rigettato l’impugnazione, l’errore di motivazione è irr ilevante quanto agli effetti prodotti dalla decisione qui impugnata e può essere rimediato in questa sede (mentre invece, qualora l’impugnazione fosse stata accolta, la sentenza avrebbe dovuto essere cassata senza rinvio).
È appena il caso di aggiungere che, trattandosi di rilevare la carenza dei presupposti dell ‘ impugnazione di nullità del lodo, l ‘ inammissibilità è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v., con riferimento all’inappellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, Cass. n. 22256/2017, che cita a sua volta le conformi Cass. nn. 21110/2005 e 14725/2001).
Dichiarato inammissibile il ricorso, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità, posto che esso viene risolto sulla base del rilievo d’ufficio di un profilo di inammissibilità non sollevato dalla difesa dei controricorrenti.
5 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del