Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21727/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresenta e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 639/2022 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata l’8/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 8/07/2022, la Corte d’appello di Salerno, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, ha dichiarato la cessazione del contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione concluso tra NOME COGNOME (quale locatrice) e la RAGIONE_SOCIALE (quale conduttrice), e ha condannato quest’ultima al rilascio dell’immobile concesso in locazione, rigettando, infine, tutte le restanti domande proposte dalla società conduttrice per: 1) l’accertamento del carattere simulato del contratto di comodato con il quale la COGNOME aveva acquisito la temporanea disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE; 2) la dichiarazione della nullità del termine annuale apposto al contratto di locazione; 3) la condanna della locatrice al rimborso delle spese sostenute dalla società conduttrice per l’esecuzione di lavori sull’immobile locato;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, secondo quanto desumibile dagli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio e dalla volontà delle parti consacrata nel contratto di locazione dalle stesse concluso, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avessero validamente concluso un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di indole transitoria (ossia, soggetto a un termine annuale), essendo le parti necessariamente legate alla durata (a sua volta annuale) del contratto di comodato con il quale la COGNOME aveva acquisito la disponibilità dell’immobile, e ha rilevato come fosse rimasto del tutto priva di
dimostrazione la circostanza, denunciata dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la COGNOME avrebbe assunto in comodato in modo meramente simulato l’immobile de quo , evidenziando, infine, come la società conduttrice non avesse diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute ai fini dell’esecuzione di lavori all’interno dell’immobile locato, avendone la stessa conduttrice preventivamente rinunciato, accettando l’immobile nello stato di fatto in cui si trovava al momento della conclusione del contratto ed avendo comunque esonerato la locatrice da alcun obbligo al riguardo, peraltro in ogni caso subordinato all’eventuale consenso della stessa locatrice, nella specie mai richiesto;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già chiamata in giudizio quale dante causa del comodato con il quale la COGNOME aveva acquisito la disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE), non ha svolto difese in questa sede;
la società ricorrente ha depositato memoria;
considerato , preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti attraverso i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata, nonché attraverso i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;
che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione