Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 20826 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20826 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2019
ORDINANZA
sul ricorso 17774-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME
COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
– controricorrente
avverso la sentenza n. 31/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 11/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. NOME COGNOME
Rilevato che..
1. NOME COGNOME, socio e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE” (già RAGIONE_SOCIALE) e della RAGIONE_SOCIALE, propose opposizione contro l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contributi da versare alla gestione commercianti dell’1nps per l’anno 2014;
2. Il Tribunale di Bolzano accolse l’opposizione e annullò l’atto impugnato, ritenendo, per quanto interessa in questa sede, che la mera attività di locazione a terzi di immobili espletata dalle società non potesse essere considerata attività commerciale, costituendo invece attività di mero godimento dei beni., sicché difettava il presupposto per l’iscrizione nella relativa gestione.
3. Su appello dell’Inps, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza pubblicata il giorno 11/6/2016, ha rigettato l’impugnazione.
4. Contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La parte intimata resiste con controricorso.
5. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 iv., è stata bis cod.proc.c comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
Considerato che:
1. con il ricorso in esame l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 L. 22/7/1966, n. 613; dell’art. 1 L. 27/11/1960, n. 1397, come modificato dall’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, dell’art. 2 L. n. 1397/1960 e degli artt. 2313, 2318 e 2697 cod.civ.;
2. il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 .proc.civ. bis, n. 1, cod avendo il provvedimento impugnato deciso la questione in conformità ai principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6/9/2016, n. 17643, 25/8/2016, n. 17328; Cass., ord. 14/2/2017, n. 3931; Cass. 6/4/2017, n. 9001; Cass. 27/11/2017, n. 28279, che ha deciso tra le stesse parti), e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento;
3. presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto della L. 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203 – che sia provato lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte di appello supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;
4. la Corte ha rilevato che la “RAGIONE_SOCIALE “, successivamente denominata RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME era socio e amministratore non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto e alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione dei canoni relativi alle locazioni degli immobili di cui era proprietaria;
5. ha altresì accertato che dal 2006 la società, divenuta RAGIONE_SOCIALE era praticante inattiva, non concedendo più in affitto il capannone di sua proprietà;
6. la decisione della Corte è il linea con il principio già espresso da questo giudice di legittimità secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività d intermediazione immobiliare (Cass.11/2/2013, n. 3145, e ribadito, fra le tante, da Cass. 6/9/2016, n.17643;);
7. non rileva di per sé il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016), sicché diviene irrilevante la circostanza che ad esercitare l’attività di godimento del bene sia una società commerciale (Cass. n. 3145/2013), salvo che si dia prova che tale attività non rientri in quella di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010), così come non rileva che la parte ricorrente sia l’unico socio accomandatario, né che lo stesso non abbia dedotto di svolgere altra attività lavorativa indicando chi, al suo posto, abbia svolto attività d gestione della società;
8. l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;
9. l’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dalla Corte territoriale, che, in coerenza con i principi regolatori della materia, ha espresso il suo convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi;
10. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo;
11. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’a 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 1.500,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 el d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della quater, d sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel dovuto per il ricorso a norma del comma 1 o stesso art. 13. bis dell
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2019.