Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9454 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9454 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
Oggetto:
regione
Sicilia
–
Consorzi di sviluppo industriale
stipula di contratti di locazione
liceità.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 31999/21 proposto da:
-) COGNOME NOME COGNOME domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore; difesa dall’avv. NOME COGNOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) Consorzio per l’Area di RAGIONE_SOCIALE Industriale della Provincia di Caltanissetta in liquidazione – Gestione Separata IRSAP ;
– intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 24 giugno 2021 n. 257;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il 20.12.2010 il RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Caltanissetta concesse in locazione a NOME COGNOME un immobile di proprietà consortile.
Due anni dopo NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il Commissario Liquidatore del Consorzio (che nel frattempo era stato soppresso dalla l. reg. Sicilia 12.1.2012 n. 8) formulando due domande.
2.1. In via principale NOME COGNOME sostenne che il contratto di locazione era nullo per violazione di legge.
La legge violata era – secondo la prospettazione attorea l’art. 3 della l. reg. Sicilia 4.1.1984 n. 1. Questa norma, ad avviso del ricorrente, vietava al Consorzio di concedere in locazione i propri immobili, e consentiva solo la stipula di contratti di leasing . Da tale invocata nullità tuttavia il ricorrente pretendeva non già di sciogliersi dal contratto, ma che il Consorzio fosse condannato a stipulare un nuovo contratto, questa volta di locazione finanziaria.
2.2. In subordine NOME COGNOME dedusse che il canone stabilito nel contratto era stato determinato in violazione delle prescrizioni dell’art. 5 della l. reg. Sicilia 18.5.1996 n. 33.
Tale norma stabiliva infatti che il canone dovuto ai Consorzi ASI per la locazione di immobili ad uso industriale fosse dimezzato, nel caso di concessione in locazione ad imprese artigiane.
Con sentenza 5.1.2015 n. 564 il Tribunale rigettò ambo le domande. La sentenza fu appellata dal soccombente.
Con sentenza 24.6.2021 n. 257 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettò il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) l’art. 4 della l. reg. Sicilia 4/84 non vieta ai Consorzi RAGIONE_SOCIALE di stipulare, oltre che contratti di leasing , anche locazioni finanziarie ‘ordinarie’, ai sensi della l. 392/78;
-) l’appellante aveva documentato solo tardivamente, in grado di appello, di possedere le qualità soggettive (impresa artigiana) per beneficiare della dimidiazione del canone di locazione, ai sensi dell’art. 5 della l. reg. Sicilia 33/96.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi.
Il Consorzio è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 4 della l. reg. Sicilia 1/84.
Espone che l’art. 3 della suddetta legge stabilisce: ‘ i consorzi mirano a favorire l’insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate (…). Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a: (…) c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell’industria, ovvero atte a favorirne la localizzazione ‘ .
Sostiene la ricorrente che tale previsione deve interpretarsi nel senso che i Consorzi hanno la facoltà o di vendere i propri immobili, o di concederli in leasing , ma non quella di concederli in locazione.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c..
La questione di diritto oggi in discussione è stata infatti già decisa da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 3, Ordinanza n. 7433 del 23.3.2017).
Con la suddetta ordinanza questa Corte ha stabilito che gli artt. 3 e 4 l. reg. Sicilia 1/84 non consentono ‘ di ricavarne un implicito divieto di cessione in locazione ordinaria degli immobili di proprietà dei consorzi.
Se anche possa ritenersi indicare quale ordinaria finalità dei consorzi quella di cedere alle imprese la proprietà delle infrastrutture industriali realizzate, ciò di per sé non implica (…) alcun obbligo in tal senso, e quindi non è sufficiente a ritenere che vieti la loro cessione in locazione
ordinaria.
In ogni caso, laddove un contratto di locazione ordinaria dei beni del consorzio sia comunque di fatto stipulato in concreto – ed anche laddove si potesse
eventualmente ritenere che con tale modalità di gestione non siano in concreto adeguatamente perseguiti gli ordinari fini istituzionali del consorzio – ciò non comporterebbe necessariamente la nullità del contratto, in mancanza della diretta violazione di una norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418 c.c. ‘ .
Poiché questi princìpi, già stabiliti da questa Corte, non vengono confutati dalla parte ricorrente, ricorre l’ipotesi di inammissibilità di cui all’ art. 360bis n. 1 c.p.c.
1.3. Reputa doveroso il Collegio aggiungere che, anche se non fosse sussistita la già rilevata causa di inammissibilità, questa Corte avrebbe dovuto addirittura cassare la sentenza impugnata senza rinvio, perché il processo non poteva essere iniziato, in quanto avente ad oggetto una pretesa giuridicamente impossibile .
L’originario attore, infatti, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non si limitò a chiedere l’accertamento della nullità del contratto di locazione. Chiese anche che, dichiarata la nullità di questo, il Consorzio fosse ‘ condannato a stipulare un contratto di leasing ‘.
Questa domanda era giuridicamente impossibile: sia perché aveva ad oggetto la condanna ad un facere della p.a.; sia perché non è possibile la conversione del contratto nullo al di fuori delle ipotesi di legge; sia perché l’ accoglimento di essa avrebbe significato scavalcare la procedimentalizzazione delle assegnazioni degli immobili consortili.
Per mera completezza si rileva, altresì, che, riguardo al capo di domanda concernente la pretesa nullità, in quanto esso risultava basato su una pretesa previsione di nullità per violazione di norma ipoteticamente imperativa, si sarebbe posta la questione che la norma regionale -se intesa come avrebbe voluto parte ricorrente -sarebbe incorsa in una palese illegittimità costituzionale, dato che le regioni non possono legiferare in materia di diritto privato.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione de ll’art. 5 l. reg. Sicilia n. 33/96 ; dell’art. 1419 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo sono contenute due censure.
2.1. Con una prima censura la ricorrente sostiene che:
-) il canone di locazione dovuto dai conduttori di immobili consortili va determinato ai sensi dell’art. 5 l. reg. Sicilia n. 33/96, che prevede una decurtazione del 50% del canone a favore degli artigiani;
-) la legge non richiede, invece, che il conduttore sia anche beneficiario dei finanziamenti previsti dalla l. 488/92;
-) perciò la Corte territoriale aveva violato l’art. 5 l. cit., sostenendo che la dimidiazione del canone potesse concedersi solo alle imprese beneficiarie dei suddetti finanziamenti.
2.2. Tale censura è infondata.
La Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame sul presupposto che NOME COGNOME non aveva tempestivamente provato la sua qualità di artigiano (p. 18). Le ulteriori deduzioni sono svolte ad abundantiam , e non sono decisive ai fini dell’esito finale del giudizio.
2.3. Con una seconda censura la ricorrente deduce che il Consorzio non aveva mai contestato che NOME COGNOME fosse un artigiano, e di conseguenza il giudice non avrebbe potuto rilevare ex officio la mancanza di prova di tale qualità.
2.4. La censura è inammissibile per più ragioni.
2.5. In primo luogo è inammissibile perché, violando l’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c., non illustra i termini in cui il Consorzio si difese nel primo grado di giudizio sul punto qui in contestazione. In secondo luogo è inammissibile perché non si correla alla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte d’appello ha ritenuto (p. 20, primo capoverso) che ‘ nell’ambito delle difese di primo grado è stata svolta una specifica eccezione relativa alla mancanza di prova da parte del Vancheri dei presupposti di cui all’art. 5 l. 33/96 ‘ .
Giusta o sbagliata che fosse, tale statuizione si sarebbe dovuta impugnare con una censura ad hoc , contestando l’affermazione per cui il Consorzio in primo grado ‘ svolse una specifica eccezione ‘ .
Non questo, però, la ricorrente ha dedotto col suo secondo motivo: incurante di quella motivazione, la ricorrente ha continuato a sostenere che la Corte territoriale avrebbe rilevato ex officio un’eccezione non sollevata da alcuno.
Non è luogo a provvedere sulle spese, per indefensio del Consorzio.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della