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Locazione a non domino: a chi spetta il canone?

La Corte di Cassazione chiarisce il principio della locazione a non domino. In un caso complesso, una società affittava un immobile di cui in seguito perdeva il titolo di proprietà a causa della nullità del suo acquisto. La Corte ha stabilito che il vero proprietario (in questo caso, una curatela fallimentare) ha il diritto di ratificare il contratto di locazione esistente e di pretendere il pagamento dei canoni, sostituendosi al locatore non proprietario. La validità del contratto di locazione, basata sulla disponibilità di fatto del bene, non viene meno, ma la legittimazione a riscuotere il canone passa al proprietario effettivo.

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Locazione a non domino: la Cassazione chiarisce a chi spetta il canone

Introduzione: Il dilemma del proprietario non locatore

La locazione a non domino rappresenta una situazione giuridica complessa in cui un soggetto concede in affitto un immobile senza esserne il legittimo proprietario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su un punto cruciale: a chi spetta il canone di locazione quando il vero proprietario emerge e rivendica i suoi diritti? Analizziamo la vicenda e le conclusioni dei giudici.

I fatti del caso

La controversia nasce da una catena di trasferimenti immobiliari. Una società, che chiameremo ‘Società Proprietaria Originaria’, vende un immobile a una seconda società, la quale a sua volta lo cede alla ‘Società Locatrice’. Quest’ultima, ritenendosi proprietaria, stipula un contratto di locazione con una ‘Società Conduttrice’.

Successivamente, però, il primo atto di vendita viene dichiarato nullo da un tribunale. Di conseguenza, anche l’acquisto successivo della ‘Società Locatrice’ perde efficacia, e la proprietà dell’immobile torna, con effetto retroattivo, alla ‘Società Proprietaria Originaria’. Nel frattempo, quest’ultima viene dichiarata fallita e la sua curatela fallimentare interviene, pretendendo dalla ‘Società Conduttrice’ il pagamento dei canoni di locazione.

La Corte d’Appello dà ragione alla curatela, ma la ‘Società Locatrice’ non si arrende e ricorre in Cassazione, sostenendo di aver avuto la piena disponibilità del bene al momento della stipula del contratto e che lo stesso fosse valido ed efficace.

La questione della locazione a non domino e la titolarità del canone

Il fulcro della questione non è la validità del contratto di locazione in sé. La giurisprudenza riconosce infatti che un contratto di locazione stipulato da chi ha la mera disponibilità di fatto di un bene è valido. Il problema sorge quando il vero proprietario, il dominus, si fa avanti. Può egli inserirsi nel rapporto contrattuale e pretendere i canoni?

La ‘Società Locatrice’ sosteneva che, essendo il contratto valido tra le parti originarie, solo essa avesse il diritto di riscuotere il canone. La curatela fallimentare, invece, rivendicava tale diritto in qualità di legittima proprietaria dell’immobile, che non era mai uscito dal suo patrimonio.

L’inammissibilità del primo motivo di ricorso

Prima di entrare nel merito, la Cassazione ha respinto un motivo preliminare del ricorso. La ‘Società Locatrice’ lamentava la mancata partecipazione al giudizio di un altro soggetto, ritenuto comproprietario dell’immobile. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, in quanto la prova di tale comproprietà era stata prodotta per la prima volta solo in sede di legittimità. Inoltre, ha ribadito il principio consolidato secondo cui, in materia di locazione di beni in comunione, ciascun comproprietario può agire singolarmente per la gestione del bene, presumendosi il consenso degli altri.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso della ‘Società Locatrice’, confermando la decisione d’appello. Le motivazioni si fondano su una distinzione fondamentale: un conto è la validità del contratto di locazione, un altro è la legittimazione a riscuotere i frutti civili (i canoni) che da esso derivano.

I giudici hanno spiegato che il dominus (il vero proprietario) ha la facoltà di scegliere come agire di fronte a una locazione a non domino. Può disconoscere il contratto e chiederne la declaratoria di inopponibilità, oppure può, come avvenuto in questo caso, scegliere di ‘ratificare’ l’operato del locatore di fatto. Questa ratifica, anche implicita, avviene nel momento in cui il proprietario richiede al conduttore il pagamento dei canoni.

Con tale atto, il dominus non contesta la validità del contratto, ma si sostituisce al locatore non proprietario nel rapporto, diventando l’unico soggetto legittimato a percepire i canoni. La persistente validità del contratto, stipulato dal locatore di fatto, si combina con la sopravvenuta legittimazione del vero proprietario a incassare i canoni. Questa legittimazione è fondata sul recupero della piena disponibilità del bene, che nel caso di specie è stato equiparato all’ottenimento di una condanna definitiva alla restituzione dell’immobile.

Le conclusioni

La Corte di Cassazione ha quindi stabilito un principio chiaro: in un caso di locazione a non domino, il contratto stipulato dal possessore di fatto rimane valido. Tuttavia, dal momento in cui il vero proprietario interviene e, ratificando il contratto, chiede il pagamento dei canoni, è a lui che l’inquilino deve versare le somme dovute. Il locatore non proprietario perde il diritto alla riscossione, poiché il suo ruolo viene assorbito da quello del dominus che ha rivendicato i frutti del proprio bene.

Un contratto di locazione stipulato da chi non è proprietario dell’immobile è valido?
Sì, il contratto di locazione è considerato valido ed efficace tra le parti originarie (locatore di fatto e conduttore), purché il locatore abbia avuto la concreta disponibilità dell’immobile al momento della stipula.

A chi deve pagare il canone l’inquilino se il vero proprietario si fa avanti?
L’inquilino deve pagare il canone al vero proprietario (dominus) dal momento in cui quest’ultimo manifesta la volontà di fare proprio il contratto (ratifica) e ne richiede il pagamento, sostituendosi di fatto al locatore non proprietario.

Cosa può fare il vero proprietario di fronte a una locazione stipulata da altri?
Il vero proprietario ha due strade: può contestare l’opponibilità del contratto nei suoi confronti oppure, come nel caso esaminato, può ratificare il contratto esistente e rivendicare per sé il diritto a percepire i canoni di locazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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