Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4814 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4814  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Oggetto: regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19815/2022 R.G. proposto da dall’AVV_NOTAIO
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso COGNOME, con domicilio in INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
NOME,  rappresentata  e  difesa  dagli AVV_NOTAIOti  NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Torino, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso l’ordinanza del Tribunale di Alessandria pubblicata in data 17.7.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette  le  conclusioni  scritte  del  Pubblico  Ministero,  in  persona  del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale del lavoro di Alessandria, pronunciando nel giudizio introdotto da NOME COGNOME per ottenere la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spettanze per l’attività di coadiuvante in
un’impresa familiare ai sensi e per gli effetti di cui art. 230 bis c.c., ha separato le domande e ha dichiarato la litispendenza parziale, ordinando la cancellazione dal ruolo, limitatamente alla riconvenzionale con cui il convenuto aveva chiesto il pagamento di € 40.000,00 sulla base della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 20 dicembre 2019, rilevando che analoga domanda era stata precedentemente proposta in via monitoria da NOME COGNOME e pendeva in fase di opposizione dinanzi al Tribunale di Torino.
Per  la  cassazione  dell’ordinanza  propone  ricorso  NOME  COGNOME, affidato  a  due  motivi;  NOME  COGNOME  ha  depositato  memoria difensiva a norma dell’art. 47 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È infondata l’eccezione di inammissibilità ( recte , improcedibilità) del ricorso avendo il ricorrente chiesto, con istanza ex art. 369 c.p.c., la trasmissione degli atti del giudizio di merito, essendo comunque pacifiche le vicende processuali che vengono in rilievo ai fini della decisione.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 39 c.p.c. Sostiene  il  ricorrente  che  i  presupposti  della  litispendenza  non erano  più  sussistenti  al  momento  della  pronuncia  impugnata, emessa  nel  giugno  2022  allorquando  il  giudizio  in  cui  era  stata precedentemente  proposta  la  domanda  di  pagamento,  oggetto anche  della  successiva  riconvenzionale,  non  era  più  pendente, essendosi estinto nel febbraio 2022.
Il ricorso è fondato.
La  litispendenza,  totale  o  parziale,  presuppone  la  contemporanea pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi e non sussiste, quindi, nell’ipotesi in cui il giudizio precedente sia stato cancellato dal ruolo ai sensi dell’art. 309 c.p.c. e non sia stata fornita la prova
dell’avvenuta riassunzione nel termine previsto dall’art. 307 c.p.c. (Cass. 8522/1993; Cass. 1626/2006).
Viene -a  tal  fine -in  considerazione  la  situazione  processuale, anche sopravvenuta rispetto all’introduzione dei giudizi, per come sussistente  al  momento  della  decisione  (Cass.  26862/16;  Cass. 18252/2015; Cass. 18937/2019; Cass. 10106/2022).
Nel caso in esame, il Tribunale di Torino, adito in via monitoria da NOME COGNOME per ottenere il pagamento del credito azionato successivamente in via riconvenzionale dinanzi al tribunale di Alessandria, si era dichiarato incompetente per territorio all’esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., disponendo la revoca dell’ingiunzione di pagamento e ordinando la cancellazione della causa dal ruolo in data 27.10.2021, con ordine di riassunzione della causa dinanzi al giudice ad quem.
Al momento della pronuncia impugnata, con cui è stata dichiarata la litispendenza parziale relativamente alla riconvenzionale, il processo precedentemente instaurato si era estinto e non era più pendente per l’intervenuto decorso del termine previsto dall’art. 50 c.p.c.,  poiché,  come è pacifico tra le parti, nessuna delle parti ha proceduto alla riassunzione.
Mancando  i  presupposti  di  cui  all’art.  39  c.p.c.,  il  Tribunale  di Alessandria  doveva  pronunciare  anche  sulla  riconvenzionale,  non potendo dichiarare la litispendenza.
In  conclusione,  è  accolto  l’unico  motivo  di  ricorso,  l’ordinanza  è cassata  in  relazione  al  motivo  accolto,  con  rimessione  delle  parti dinanzi  al  Tribunale  di  Alessandria  per  l’ulteriore  prosieguo,  con termine di legge per la riassunzione.
P.Q.M.
accoglie  l’unico  motivo  di  ricorso,  cassa  l’ordinanza  impugnata  e rimette  le  parti  dinanzi  al  Tribunale  di  Alessandria  anche  per  la
regolazione delle spese di legittimità,  con termine  di legge per la riassunzione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda