Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2144 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2144 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 19966/2023
promosso da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO in virtù di procura speciale in atti;
– resistente – avverso l ‘ordinanza n. cronol. 6266/2023 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 26/09/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME depositate in data
20/02/2024 e 02/10/2024, che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza e l’annullamento dell’impugnato provvedimento del Tribunale di Rovigo.
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Rovigo, con ordinanza n. 6266/2023 del 26/09/2023, ha dichiarato la litispendenza della controversia instaurata davanti allo stesso Tribunale dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (R.G. n. 930/2022) rispetto a quella pendente tra le stesse parti davanti alla Corte di Appello di Venezia (RG. n. 844/2022), disponendo la cancellazione della controversia dal ruolo ex art. 39, primo comma, c.p.c., con condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite.
Avverso la menzionata ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la RAGIONE_SOCIALE affidato a tre motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c. corredata di documenti.
La Procura Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del regolamento di competenza e l’annullamento dell’impugnato provvedimento del Tribunale di Rovigo .
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 14/03/2024, con ordinanza interlocutoria n. 14506/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14506 del 23/05/2024), questa Corte – rilevando che la ricorrente aveva chiesto disporsi la riunione al presente ricorso di quello per regolamento facoltativo di competenza n. 3210/2024 R.G., con il quale è stata impugnata la sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Rovigo, resa nel procedimento RG. n.934/2022 fra le stesse parti in ordine al medesimo credito oggetto del presente giudizio -ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente
procedimento al fine di consentire la eventuale riunione dello stesso con il procedimento n. 3210/2024.
Fissata l’udienza camerale del 25/10/2024, in data 02/10/2024 la Procura Generale ha depositato nuove conclusioni scritte, richiamando quelle già rassegnate.
Anche le parti hanno depositato entrambe ulteriori memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che il Tribunale ha ritenuto erroneamente la sussistenza di una identità di petitum fra le domande formulate rispettivamente davanti al Tribunale di Rovigo e alla Corte d’appello di Venezia, evidenziando il diverso tenore delle conclusioni rese nei due giudizi, pur convergenti nello scopo di evidenziare la perfetta aderenza della situazione concreta al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale gli effetti del concordato preventivo sono opponibili in sede esecutiva al titolare di un credito anteriore all’apertura della procedura, anche se lo stesso sia stato giudizialmente accertato dopo l’omologazione del concordato nel suo intero ammontare e il debitore abbia omesso di eccepire l’esistenza della procedura concorsuale .
La ricorrente ha affermato che le domande nei due giudizi sono coerenti fra loro, in quanto finalizzate a consentire l’accertamento solo in sede esecutiva della natura concorsuale del credito, ma diverse, e non identiche, come invece inderogabilmente richiesto dall’art. 39 c.p.c.
Secondo la ricorrente, inoltre, l’ulteriore motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata era del tutto apparente, perché, se era vero che entrambe le cause, genericamente, attenevano alla natura del credito, solo quella formulata davanti al Tribunale di Rovigo, specificamente, aveva ad oggetto la domanda relativa alla natura del credito stesso, sicché, anche a volere ritenere che le due domande avessero ad oggetto lo stesso identico
diritto, fatto valere specularmente, una volta in positivo e una volta in negativo, la Corte d’appello non avrebbe mai potuto definire la natura chirografaria o privilegiata del credito, dato che mancava una domanda sul punto e la RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE aveva chiarito che non intendeva discutere di domande nuove in sede di gravame.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il giudizio pendente davanti alla Corte d’appello di Venezia non conteneva una domanda di accertamento negativo, a differenza di quello instaurato davanti al Tribunale di Rovigo, perché entrambi gli accertamenti era formulati in positivo ed erano semplicemente di diverso tenore, non potendo neppure ritenersi teleologicamente sovrapponibili, essendo semplicemente convergenti, nei termini sopra indicati.
La ricorrente ha aggiunto che , anche a voler superare il tenore letterale delle conclusioni formulate, ritenendo con una interpretazione sistematica che le due domande avessero ad oggetto lo stesso identico diritto azionato una volta in positivo e una volta in negativo, il Giudice non avrebbe mai potuto dichiarare la litispendenza, perché tale evenienza rientra in una tipica ipotesi di continenza.
Con il terzo motivo è dedotta l’illegittimità della pronuncia di litispendenza, in considerazione del fatto che, nel giudizio pendente davanti alla Corte d’appello di Venezia, l’accertamento sulla natura del credito era stato richiesto in via gradata, mentre, nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Rovigo, l’accertamento era del tutto incondizionato, aggiungendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale tale distinzione era importante, perché, se la funzione dell’art. 39 c.p.c., è quella di evitare il rischio di giudicati contrastanti mediante l’eliminazione del procedimento più giovane, la disciplina non può essere ritenuta applicabile
quando la domanda più risalente potrebbe non essere decisa, in quanto subordinata al rigetto di un’altra domanda.
La ricorrente ha formulato anche un’istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza impugnata, da ritenersi superata dall’intervenuta correzione operata dallo stesso Giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.
Non è opportuna la riunione al presente procedimento di quello recante il n. 3210/2024 R.G., relativo al regolamento facoltativo di competenza proposto contro una sentenza pronunciata a definizione di un diverso giudizio instaurato davanti al Tribunale di Rovigo sia pure tra le stesse parti.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la intima connessione tra loro esistente, e devono essere accolti, sia pure nei limiti di seguito evidenziati.
4.1. Occorre prima di tutto ricostruire la materia del contendere riguardante i due procedimenti, pendenti rispettivamente davanti alla Corte di appello di Venezia e davanti al Tribunale di Rovigo.
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato davanti alla Corte d’appello di Venezia la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2050/2017 del 27/10/2021, corretta con decreto del 17/01/2022, con la quale erano state respinte tutte le sue domande e accolto quelle di RAGIONE_SOCIALE (ad eccezione della domanda risarcitoria), relative ad un contratto di appalto intercorso tra le parti, con accertamento dell’intervenuta risoluzione disposta dall’Amministrazione per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE e con condanna di quest’ultima , quale effetto della risoluzione, a restituire l’anticipazione ricevuta (€ 3.864.977,20), al netto dei lavori eseguiti (€ 473.191,13) e al lordo dei compensi corrisposti da RAGIONE_SOCIALE ai subappaltatori (€ 194.625,41), per un totale di € 3.586.411,48, oltre interessi e spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE nel proporre il menzionato appello, ha formulato motivi di impugnazione riguardanti l’ addebito della risoluzione del contratto ed anche in ordine all’ ammontare del debito restitutorio accertato. Ha, poi, aggiunto, che, in sede di ammissione al passivo nella procedura di concordato preventivo, cui era stata ammessa, la controparte aveva dichiarato in chirografo il proprio credito ma, poi, successivamente al deposito della sentenza appellata, aveva manifestato l’intenzione di agire esecutivamente per l’importo nominale riconosciuto in tale sentenza dal Tribunale. Per tale motivo la società ha formulato in via subordinata una ulteriore domanda.
Nelle conclusioni di merito dell’atto di appello si legge, infatti, quanto segue:
«in via principale annullare la sentenza n. 2050/2021 pubbl. il 03/11/2021, resa dal Tribunale di Venezia, e conseguentemente:
accertare e dichiarare per tutte le causali indicate in narrativa, che il contratto d’appalto in data 22.03.2016, in forza della diffida ad adempiere notificata dall’impresa in data 23.7.2017, è risolto per fatto e colpa della stazione appaltante;
-accertare e dichiarare, che l’impresa è creditrice dell’importo di € 5.577.060,36 ovvero del diverso importo e per il diverso periodo che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, condannando la convenuta Azienda Ulss n. 8 Berica al pagamento degli importi risultanti;
in via subordinata, in caso di conferma in tutto o in parte del credito del Committente, accertare e dichiarare che gli importi riconosciuti sono indicati in via puramente nominale e senza riconoscimento di privilegio o prededuzione alcuna in relazione alla procedura di concordato preventivo della Guerrato s.p.a.;
sempre in via subordinata, accertare che la risoluzione contrattuale è comunque intervenuta senza addebito di responsabilità esclusiva o prevalente a Guerrato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.»
Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE ha avviato un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Rovigo, chiedendo che venisse accertata la natura chirografaria del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE in forza della sentenza del Tribunale di Venezia, sopra riportata, in modo tale da essere sottoposta a falcidia, secondo quanto previsto nel piano di concordato omologato, formulando le seguenti conclusioni: « nel merito:
-accertare e dichiarare che l’importo di euro 3.586.411,48, di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia del 27.10.2021, come corretta con provvedimento del 14.01.2022, oggetto di impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE per le motivazioni di cui in premessa, ha natura chirografaria e dovrà, conseguentemente, essere sottoposto alla falcidia prevista dal concordato omologato con decreto del Tribunale di Rovigo n. 9/2019, pubblicato il 1° aprile 2019 – r.g.c.p. 6/2017 e, quindi, determinato in euro 717.282,29 (euro 3.586.411,48 – 80%) ed onorato nei termini pure nello stesso indicati, salvo la proroga di sei mesi prevista dall’art. 9 del D.Lgs. 8 aprile 2020 n° 23.
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge, con la maggiorazione del 30% prevista dall’art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
Con riserva di ogni ulteriore rilievo ed eccezione, oltre che di produzione documentale e di richieste istruttorie.» .
4.2. Il Tribunale di Rovigo, adito per l’accertamento appena menzionato, ha dichiarato la litispendenza della controversia così instaurata
(n. 930/2022 R.G.) in riferimento a quella pendente innanzi alla Corte di Appello di Venezia (n. 844/2022 R.G.), disponendo la cancellazione della controversia dal ruolo ex art. 39, comma 1, c.p.c.
Secondo il Tribunale le domande, articolate nei due giudizi, erano coincidenti sotto il profilo del petitum e della causa petendi , atteso che, in entrambi i casi, era espressamente richiesto un accertamento in ordine alla natura chirografaria del credito in questione e alla necessaria sottoposizione alla falcidia, prevista dal concordato.
Il Tribunale ha, inoltre, precisato che sussiste litispendenza, e non continenza, quando vi sia identità di causa petendi e di petitum, anche nel caso in cui uno dei giudizi abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali sia identica a quella avanzata nell’altro procedimento, come nel caso di specie, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte.
4.3. Questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che la litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del petitum , inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di causa petendi , ossia del fatto costitutivo della domanda (così Cass., Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014, ove si precisa che non rileva il fatto che un soggetto assuma in una causa la qualità di attore e nell’altra quella di convenuto; v. anche Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3306 del 12/02/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7144 del 15/04/2004).
La relazione di continenza sussiste, invece, non solo quando le cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum , ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi , ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione dell’altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal
medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (v. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11888 del 05/05/2023; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022; Cass., Sez. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19460 del 03/08/2017).
Questa stessa Corte ha, pure, precisato che due cause pendenti tra le stesse parti, con identità di causa petendi e di petitum sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell’altro procedimento, ben potendo, in tale ipotesi, la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16454 del 05/08/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27783 del 16/12/2005).
La litispendenza è, infatti, un rapporto tra due o più cause – e non tra due o più procedimenti – che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione ,qualora pendano tra le stese parti e tra esse vi sia identità di causa petendi , di petitum , con la conseguenza che, se il secondo procedimento è stato iniziato in relazione a due domande, per una sola delle quali sussistano i presupposti della litispendenza, essa può essere dichiarata in relazione a quella domanda (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1302 del 26/01/2004).
4.4. Nel caso di specie è evidente che nel giudizio pendente in grado di appello la RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE abbia, in via principale, insistito perché, in riforma della sentenza impugnata, venisse addebitata la risoluzione del contratto di appalto all’Amministrazione , e non a lei stessa, chiedendo che venisse accertato un proprio credito, e non un debito, nei confronti di quest’ultima , contestando comunque anche la quantificazione del proprio debito restitutorio, operata dal primo giudice, formulando, solo in via subordinata, per il caso di conferma in tutto o in parte della statuizione di primo grado,
la richiesta di accertare che gli importi accertati fossero stati indicati in via puramente nominale, senza alcun riconoscimento di privilegio o prededuzione alcuna in relazione alla procedura di concordato preventivo che la riguardava.
Nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Rovigo, la RAGIONE_SOCIALE ha, invece, chiesto che venisse accertato che l’importo di € 3.586.411,48, di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia del 27/10/2021, come corretta con provvedimento del 14/01/2022, avesse natura chirografaria, con conseguente sottoposizione alla falcidia, prevista dal concordato omologato con decreto del Tribunale di Rovigo n. 9/2019, pubblicato il 01/04/2019 e, quindi, determinato in € 717.282,29 (20% di € 3.586.411,48) ed onorato nei termini pure nello stesso indicati, salvo la proroga di sei mesi prevista dall’a rt. 9 d.lgs. n. 23 del 2020.
Nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Rovigo, dunque, la società ha formulato la richiesta di ulteriori accertamenti riguardanti non solo la natura chirografaria del debito, ma anche l’ammontare della fa lcidia da operare e il termine per il pagamento.
Inoltre, il credito oggetto dei menzionati accertamenti richiesti al Tribunale di Rovigo è senza dubbio lo stesso credito oggetto del giudizio pendente davanti alla Corte d’appello, ma tale credito è ancora sub iudice, poiché la sua esistenza e la sua entità dipende dall’accoglimento o meno dei motivi di impugnazione formulati in via principale proprio davanti alla menzionata Corte di merito.
In applicazione dei principi sopra enunciati, dunque, non può ritenersi esistente identità tra la causa avviata davanti al Tribunale di Rovigo e quella pendente in grado di appello davanti alla Corte territoriale, avendo la società richiesto accertamenti ulteriori al Tribunale e tenuto conto che l’esistenza e l’entità del credito oggetto dell’accertamento davanti al Tribunale di Rovigo
dipende dall’esito dell’impugnazione formulata dalla società stessa nel menzionato giudizio di appello.
La fattispecie rientra piuttosto nella definizione di continenza, tenuto conto che la definizione delle questioni dedotte nel giudizio di gravame influiscono sulla causa pendente davanti a detto Tribunale, incidendo sulla esistenza e l’entità del credito oggetto dell’accertamento ivi richiesto, e in parte sono comuni, essendo in entrambi richiesto l’accertamento nella natura chirografaria del credito. Le domande formulate nei due giudizi hanno dunque origine nel medesimo rapporto negoziale e risultano tra loro interdipendenti, cosicché la soluzione dell’una interferisce su quella dell’altra.
4.5. Com’è noto, in caso di continenza non opera lo stesso meccanismo previsto dall’art. 39, comm a 1, c.p.c., in virtù del quale il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Al contrario, ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l’esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione dell’altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, dovendo essere esclusa la litispendenza tra i due procedimenti.
La statuizione sulle spese è demandata al merito.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa l ‘ordinanza n. cronol. 6266/2023 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 26/09/2023, rigettando l’eccezione di litispendenza.
Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile