Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34531 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
SENTENZA
R.G.N. 7291/21
U.P. 11/12/2025
Appalto -Pagamento del saldo -Ritardo e vizi dell’opera Inammissibilità per tardività del gravame sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto dalla:
RAGIONE_SOCIALE (P.P_IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO,
elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
nonché
COGNOME NOME;
-intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2281/2020, pubblicata il 14 dicembre 2020, notificata il 29 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse della ricorrente, della controricorrente e ricorrente incidentale nonché dei controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO -per la controricorrente e ricorrente incidentale e l’AVV_NOTAIO per il controricorrente COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
1. –RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto concluso tra le parti l’8 aprile 2004, avente ad oggetto la costruzione di sette edifici per complessivi 117 alloggi nel Comune di RAGIONE_SOCIALE, quartiere Shangai, per l’inadempimento della committente, consistito nel ritardo
nell’emissione del certificato di collaudo e del conto finale e nel conseguente mancato pagamento del saldo, con la correlata condanna al risarcimento del danno nonché al pagamento della somma di euro 322.061,82, a titolo di maggiori costi sostenuti per la prosecuzione del rapporto negoziale.
In subordine, chiedeva che fosse dichiarata la nullità dei certificati di collaudo, con la condanna dell’appaltante al pagamento delle somme indicate nelle riserve, rispettivamente per euro 78.211,68 per riaccredito delle trattenute applicate in sede di stato finale, euro 64.733,53 per lavori extracontrattuali, euro 322.061,82 a titolo di maggiori oneri e danni sopportati per la protrazione del rapporto contrattuale ed euro 176.515,87 per la rata finale dovuta a saldo.
In via ulteriormente subordinata, ove fosse stato ritenuto valido ed efficace almeno uno dei due certificati di collaudo, chiedeva che l’ordinante fosse condannata al pagamento, in favore dell’assuntore, delle somme oggetto delle riserve iscritte dall’impresa in sede di stato finale e di collaudo.
In via ancora più gradata, domandava che fosse ridotto in via equitativa l’ammontare delle penali e detrazioni applicate dalla commissione di collaudo ed oggetto delle riserve nn. 4, 5, 6 e 7 iscritte dall’impresa, con la condanna della committente al pagamento del saldo.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava le domande avversarie, eccependo: – la decadenza dell’azione proposta dall’appaltatrice; – la decadenza delle riserve iscritte; -l’imputazione del ritardo a colpa dell’esecutore dell’opera e la presenza di numerosi vizi.
Per l’effetto, in via riconvenzionale, chiedeva che l’artefice dell’opera fosse condannata alla restituzione delle somme maggiori versate per euro 563.252,29, oltre al risarcimento dei danni.
Chiedeva, poi, che fosse autorizzata la chiamata in causa dei progettisti e direttori dei lavori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, verso cui pretendeva di essere garantita nel denegato caso di accoglimento delle domande di controparte.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano: A) COGNOME NOME, il quale concludeva per il rigetto della domanda di garanzia azionata nei suoi confronti e, comunque, chiedeva di essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE; B) COGNOME NOME, il quale instava per il rigetto della pretesa di garanzia e, in ogni caso, chiedeva di essere manlevato dalla propria assicurazione RAGIONE_SOCIALE; C) COGNOME NOME, il quale chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Si costituivano, all’esito, la RAGIONE_SOCIALE, che respingeva ogni ipotesi di sua tenutezza, anche in ragione dell’inoperatività della polizza, che non copriva le perdite pecuniarie conseguenti alle attività di progettazione, nonché la RAGIONE_SOCIALE, che resisteva alla prospettata azione di garanzia, negando l’operatività della polizza.
Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 315/2017, depositata il 22 marzo 2017, così provvedeva: 1) rigettava le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE volte a far dichiarare la
nullità del certificato di collaudo e a far pronunciare la risoluzione dell’appalto per inadempimento dell’appaltante; 2) in parziale accoglimento della domanda subordinata di RAGIONE_SOCIALE, dichiarava che la detrazione di cui alla prima riserva doveva essere ridotta da euro 64.733,53 ad euro 28.037,00 e riconosceva il risarcimento dei danni di cui alla terza riserva nella misura di euro 100.000,00; 3) rigettava la domanda di pagamento del saldo avanzata dall’appaltatrice; 4) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannava l’assuntore alla restituzione, in favore della committente, della somma di euro 304.074,25 nonché al risarcimento dei danni subiti, che liquidava in euro 16.090,00; 5) rigettava la domanda di manleva proposta dalla convenuta verso i terzi chiamati.
2. -La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’indebito rigetto della domanda di nullità del collaudo per violazione dell’art. 206 del d.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 21 -septies della legge n. 241/1990; 2) l’erroneo rigetto della riserva n. 4, con cui era stata chiesta la disapplicazione della penale per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per difetto di motivazione e per omessa valutazione dei documenti prodotti; 3) l’erroneo accoglimento parziale della riserva n. 3, formulata per il riconoscimento dei maggiori oneri e danni subiti dall’impresa a causa del ritardo nell’emissione del certificato di collaudo, per difetto di motivazione e per istruttoria perplessa e carente.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, il quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività nonché la
violazione del principio del contraddittorio per la mancata citazione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE nonché la formazione del giudicato interno sul rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE per difetto di un tempestivo appello incidentale.
Si costituiva, altresì, COGNOME NOME, il quale si dichiarava totalmente estraneo ai fatti di causa e, quindi, concludeva per il rigetto del gravame per assenza di qualsivoglia sua responsabilità, riproponendo comunque la domanda di manleva verso la propria assicurazione.
Si costituiva, ancora, la RAGIONE_SOCIALE, che preliminarmente eccepiva la tardività dell’appello e chiedeva, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
Resisteva anche la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava preliminarmente l’ammissibilità dell’impugnazione per tardività della notifica della citazione introduttiva dell’appello, a fronte della notifica della sentenza di primo grado effettuata da RAGIONE_SOCIALE a tutte le parti processuali il 30 marzo 2017, e interponeva appello incidentale, con cui prospettava: 1) l’erroneo rigetto dell’eccezione preliminare di decadenza dall’azione dell’appaltatrice; 2) l’indebito accoglimento parziale di alcune riserve, con la conseguente riduzione dell’importo dovuto all’appaltante.
Si dava atto, inoltre, che mai era stata effettuata la notifica verso la RAGIONE_SOCIALE e che la notifica verso COGNOME NOME non era andata a buon fine.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava
l’inammissibilità dell’appello principale e dell’appello incidentale e, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, in conformità all’eccezione sollevata dagli appellati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, doveva essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale per tardività, tanto da rendere inutile la rinnovazione della notifica nei confronti di COGNOME NOME e l’integrazione del contraddittorio verso la RAGIONE_SOCIALE, non citata in appello; b ) che, infatti, la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 22 marzo 2017 ed era stata regolarmente notificata a mezzo PEC il 30 marzo 2017 a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME dalla RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che da tale data era decorso il termine breve di 30 giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c., in quanto il perfezionamento della notifica del gravame verso gli appellati era avvenuto nel periodo compreso tra il 25 e il 30 ottobre 2017, mentre la causa era stata iscritta a ruolo il 3 novembre 2017; c ) che il termine breve era decorso per tutte le parti del giudizio di primo grado, in conseguenza del fatto che la notifica della sentenza era stata effettuata verso CO.GE.PA. da una terza chiamata che non aveva alcun rapporto processuale diretto con l’attrice attuale appellante, applicandosi la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione; d ) che era inammissibile anche l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, non solo in conseguenza della tardività dell’appello principale ai sensi dell’art. 334 c.p.c. posto che detto appello era stato proposto dopo oltre tre anni
dalla scadenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado in via principale -, ma anche perché RAGIONE_SOCIALE si era costituita nel giudizio di gravame senza rispettare il termine di 20 giorni antecedenti alla prima udienza di comparizione differita ex art. 168bis , quinto comma, c.p.c. alla data del 5 marzo 2019, rispettando solo il termine di 20 giorni prima della successiva udienza del 29 maggio 2020, in cui la causa era stata trattenuta in decisione; e ) che, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, RAGIONE_SOCIALE era soccombente verso COGNOME, COGNOME e COGNOME, per avere svolto inammissibilmente azioni di manleva verso i medesimi.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, la quale ha proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi, il primo dei quali condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
Hanno altresì resistito, con controricorso, sia avverso il ricorso principale, sia avverso il ricorso incidentale, COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE.
Ha, in ultimo, resistito, con controricorso avverso il ricorso incidentale, COGNOME NOME.
È rimasto intimato COGNOME NOME.
4. -Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
La ricorrente, la controricorrente e ricorrente incidentale nonché i controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo avanzato la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 102, 103 e 325 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale sulla scorta dell’erroneo presupposto che la notifica della sentenza di primo grado, a cura della RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa da COGNOME NOME, facesse decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.
Osserva la ricorrente principale che RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata un soggetto completamente estraneo al rapporto sostanziale e processuale intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, poiché il giudizio di primo grado era stato proposto dall’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE solo nei confronti della propria committente RAGIONE_SOCIALE e, all’esito, la committente RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la chiamata in causa del progettista strutturale delle opere appaltate COGNOME NOME, che -a sua volta -aveva chiamato in garanzia la RAGIONE_SOCIALE, cosicché sarebbe difettata l’unitarietà del rapporto tra le parti processuali e l’inscindibilità delle domande trattate nel medesimo processo, con l’effetto che la notifica effettuata da RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata idonea a far decorrere il
termine breve di impugnazione con riferimento alle statuizioni relative al rapporto principale RAGIONE_SOCIALE.
Al contrario, prosegue la ricorrente principale, essendo scindibili i diversi rapporti giuridici definiti con la sentenza oggetto di gravame, la notifica effettuata avrebbe fatto decorrere il termine breve solo per le parti destinatarie della notifica che fossero state titolari del rapporto giuridico con la parte notificante.
1.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, nel caso di specie, la notifica della sentenza di primo grado verso l’appellante principale RAGIONE_SOCIALE è stata eseguita in data 30 marzo 2017, su impulso della RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto estraneo al rapporto sostanziale principale di appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Ora, la RAGIONE_SOCIALE è stata evocata in causa, a titolo di garanzia impropria, da COGNOME NOME, a sua volta chiamato in garanzia, quale progettista delle opere strutturali, dall’appaltante.
La RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, nessuna contestazione ha mosso in ordine a tale rapporto principale, negando invece il rapporto di garanzia con l’assicurato, in ragione dell’inoperatività della polizza nella fattispecie.
Ebbene, per effetto della chiamata in causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale (‘litisconsorzio unitario’ o ‘litisconsorzio quasi necessario’), con la conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché la parte che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuta ad evocare nel giudizio di appello, oltre che i soggetti del rapporto principale, anche i garanti, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dal l’attore
nei confronti del proprio chiamante e l’attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato.
Di talché l’impugnazione proposta da una delle parti del rapporto principale, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9013 del 21/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33481 del 11/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5876 del 12/03/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015).
Questo in ragione dell’efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all’accertamento del rapporto principale, sia che si tratti di garanzia propria, sia che si tratti di garanzia impropria (distinzione che ha una mera valenza descrittiva).
Detta relazione di inscindibilità, manifestandosi quale estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, prescinde ed è del tutto indipendente dal contegno processuale delle parti, sia nel caso in cui l’attore non abbia spiegato alcuna domanda nei confronti del chiamato in garanzia, sia nel caso in cui lo stesso garante chiamato in causa non abbia contestato la fondatezza della domanda principale e venga evocato nel giudizio di impugnazione dall’attore soccombente assieme al responsabile.
Per le medesime ragioni, la notifica della sentenza di primo grado, avvenuta a cura del garante ( recte del chiamato in garanzia) verso le parti del rapporto principale, è idonea a far
decorrere il termine breve di impugnazione anche verso tali destinatari della notifica.
Siffatta soluzione assicura l’unitarietà e la stabilità anche ai fini della certezza del diritto (processuale) -del regime impugnatorio (e segnatamente in ordine alla decorrenza dei termini di impugnazione) nelle controversie che involgono plurimi rapporti connessi, allorché vi sia un collegamento qualificato tra rapporto principale e rapporto accessorio (come accade allorché il rapporto accessorio si connoti quale rapporto di garanzia) e non già la sostanziale autonomia dei rapporti trattati in simultaneus processus .
Deve intendersi, perciò, superato l’orientamento secondo cui, in caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l’azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all’interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21366 del 06/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24574 del 05/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 24132 del 24/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010).
Con l’effetto che, trattandosi, nella specie, di cause inscindibili, in virtù del richiamato litisconsorzio processuale, la notifica in data 30 marzo 2017 della sentenza di prime cure depositata il 22 marzo 2017, a cura della parte del rapporto di garanzia, verso le parti del rapporto principale, era idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l’impugnazione ex art. 325, primo comma, primo periodo, c.p.c. nei confronti di tali ultime parti, con la conseguente intempestività dell’appello
proposto da RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione il cui procedimento notificatorio è stato avviato solo il 23 ottobre 2017.
In proposito, in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 667 del 15/01/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018; Sez. L, Sentenza n. 986 del 20/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011; Sez. 3, Sentenza n. 2799 del 13/02/2004).
Pertanto, l’inscindibilità per le ragioni processuali addotte, giustificava l’unitarietà del termine di impugnazione, donde la legittimità della sentenza impugnata dichiarativa della tardività dell’appello principale.
2. -Passando alla disamina del ricorso incidentale, con il primo (subordinato) motivo la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 168bis , 325 e 343 c.p.c., per avere la
Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale fondandosi sull’erroneo presupposto che la RAGIONE_SOCIALE non si fosse costituita entro i 20 giorni precedenti alla effettiva prima udienza di comparizione in appello, ma solo entro 20 giorni prima dell’udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione, attraverso comparsa di costituzione depositata dopo la prima udienza del 5 marzo 2019, mentre, come sarebbe emerso palesemente dallo storico prodotto del fascicolo, anche l’udienza del 5 marzo 2019 sarebbe stata differita d’ufficio, senza che vi fosse attività processuale, per cui la prima udienza effettiva, con salvezza di ogni diritto e tempestiva costituzione, sarebbe stata datata 29 maggio 2020.
2.1. -Il motivo è assorbito, in quanto espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
-Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 334 e 343 c.p.c., per avere la Corte distrettuale dichiarato ulteriormente inammissibile l’appello incidentale promosso da RAGIONE_SOCIALE -per effetto dell’inammissibilità dell’appello principale , in ragione della sua proposizione dopo oltre tre anni dalla scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado in via principale.
Obietta la ricorrente incidentale che avrebbe spiegato il proprio gravame incidentale solo in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i giudici di seconde cure non avessero accolto le eccezioni preliminari assorbenti di inammissibilità dell’appello principale per tardività, sicché le domande di manleva avrebbero avuto rilevanza condizionata e non autonoma.
In ogni caso, la ricorrente incidentale contesta che avrebbe dovuto essere dichiarata la mera inefficacia dell’appello incidentale, quale mera conseguenza delle sorti dell’appello principale, e non la sua radicale inammissibilità.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
Una volta assorbito il primo motivo condizionato, con il quale è stata contestata l’ulteriore ragione di inammissibilità del gravame incidentale, non vi è infatti interesse a contestare la ragione di inammissibilità di specie, restando comunque l’appello incidentale inammissibile.
Ed invero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (ovvero l’omessa impugnazione: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013) delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012).
4. -Con il terzo motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte del gravame condannato la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese
legali nei confronti degli appellati COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE.
Assume la ricorrente incidentale che i terzi chiamati erano stati citati nel giudizio di gravame dall’appellante principale e che le domande incidentalmente spiegate da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di tali appellati sarebbero state parimenti subordinate al mancato accoglimento dell’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per decorrenza del termine ad impugnare.
Aggiunge che la stessa sentenza d’appello aveva dato atto che, pur essendo stato indicato il COGNOME come responsabile nell’atto di gravame incidentale, nelle relative conclusioni la domanda di manleva verso tale terzo non era stata reiterata.
Quanto alla compensazione delle spese tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente incidentale rileva che, una volta esclusa l’inammissibilità dell’appello incidentale, la causa di compensazione sarebbe venuta meno.
4.1. -Il motivo è infondato.
Questo perché, in applicazione del principio di causalità, le spese di lite sono state poste correttamente a carico della parte soccombente in ordine al rapporto di garanzia, ossia a carico del chiamante RAGIONE_SOCIALE
La domanda di manleva è stata respinta, infatti, dalla sentenza del Tribunale.
All’esito, l’evocazione in causa di detti terzi a cura della RAGIONE_SOCIALE nel giudizio d’appello è stata imposta dall’integrazione di un’ipotesi di litisconsorzio unitario o processuale, come innanzi osservato.
Quindi, la RAGIONE_SOCIALE, nel proporre l’impugnazione incidentale, ha reiterato -seppure in via subordinata -le domande di garanzia verso tali terzi, insistendo nella prospettazione secondo cui i progettisti e i direttori dei lavori sarebbero stati i responsabili delle violazioni contestate dall’appaltatrice (e ciò anche con riferimento alla posizione di COGNOME NOME, all’esito dell’interpretazione dell’atto di costituzione di RAGIONE_SOCIALE nella sua globalità).
Con riferimento alla compensazione delle spese d’appello nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la statuizione rimane ferma, in ragione della conferma dell’inammissibilità di entrambi i gravami.
5. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti.
Le spese e compensi di lite del presente giudizio di legittimità tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE vanno compensati per intero, alla stregua della loro soccombenza reciproca e paritaria ex art. 92, secondo comma, c.p.c.
Dette spese seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti degli altri controricorrenti: segnatamente, avendo sia COGNOME NOME sia la RAGIONE_SOCIALE resistito con separati controricorsi sia al ricorso principale, sia al ricorso incidentale, devono essere condannati al pagamento delle spese di lite, a loro favore, sia la ricorrente principale, sia la ricorrente incidentale, in solido; per converso, avendo COGNOME NOME proposto controricorso solo avverso il ricorso incidentale, le spese a suo favore sono a carico esclusivo della soccombente RAGIONE_SOCIALE
Le spese liquidate in favore di COGNOME NOME devono essere poste a vantaggio del suo difensore, che ne ha chiesto la distrazione, quale anticipatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale;
condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in solido, alla rifusione, in favore dei controricorrenti COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di COGNOME NOME, in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del suo difensore antistatario, e, in favore della RAGIONE_SOCIALE, in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
condanna la ricorrente incidentale alla rifusione, in favore del controricorrente COGNOME NOME, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 11 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME