Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28898 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28898 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
Oggetto: Vendita Risoluzione o annullamtnto vizio consenso
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 34701/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del foro di Cassino, giusta procura speciale per AVV_NOTAIO del 27.04.2021 rep. n. 9.954, allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del
foro di Cassino, giusta procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6856/2018, pubblicata il 29 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e diritto
NOME COGNOME con atto di citazione notificato il 15 aprile 2005, evocava, dinanzi al Tribunale di Cassino, NOME COGNOME e NOME COGNOME esponendo di essere coniugata con NOME COGNOME in regime di comunione legale di beni e che in costanza di matrimonio, con l’apporto patrimoniale di entrambi, avevano fatto edificare l’i mmobile che aveva poi formato oggetto di contratto di vendita con costituzione di vitalizio stipulato fra i convenuti, con atto del AVV_NOTAIO di Formia rep. n. 25509/94843, in data 10.02.2005, di cui chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità per non avere manifestato il proprio consenso alla vendita del bene di cui era comproprietaria per la quota del 50% o, in subordine, di condannare i convenuti al pagamento in suo favore del corrispettivo in denaro pari al 50% del valore dell’immobile;
instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, affermando il COGNOME di essere proprietario esclusivo del fabbricato per la regola dell’accessione perché realizzato, in
più periodi, su terreno a lui pervenuto per successione del genitore, il giudice adito, con sentenza n. 31 del 2013, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullità della compravendita anche ai sensi della legge n. 47 del 1985 per mancata indicazione della concessione edilizia ovvero della domanda in sanatoria che avrebbe dovuto essere rilasciata per la costruzione;
-sul gravame interposto dal COGNOME e dalla COGNOME, la Corte di appello di Roma, nella resistenza di NOME COGNOME, quale erede dell’appellata, con sentenza n. 6856 del 2018, rigettava l’appello e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese processuali del giudizio di secondo grado.
A sostegno della decisione la Corte distrettuale, premesso che la ratio decidendi della sentenza impugnata trovava fondamento nell’accertata comproprietà dell’immobile compravenduto a cura di un solo comproprietario, per cui il riferimento alla violazione della normativa urbanistica appariva privo di autonoma incidenza, evidenziava che non era sufficiente a dimostrare la proprietà esclusiva del fabbricato da parte del COGNOME l’avere egli documentato la proprietà esclusiva del terreno su cui l’immobile era stato edificato, di proprietà del padre, NOME COGNOME cui era pervenuto per atto di donazione, né la denuncia di successione, avendo quest’ultima efficacia ai soli fini fiscali e non rilevanza civilistica se non di tipo indiziario. Con la conseguenza che in mancanza di prova della proprietà esclusiva del terreno, non poteva operare
l’invocato principio dell’acquisto per accessione quanto al fabbricato;
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma ricorre la sola NOME COGNOME per essere nelle more deceduto il venditore, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso NOME COGNOME;
-In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno ha curato anche il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Manca agli atti la prova che la notifica del ricorso sia stata effettuata nei confronti NOME COGNOME ovvero degli eredi dello stesso (come appare evincersi dalla memoria della ricorrente ex art. 378 c.p.c.), il quale è stato evocato dalla originaria attrice fin dal primo grado di giudizio ed ha anche proposto appello, per cui è stato parte di tutto l’iter del giudizio, risultando lo stesso essere litisconsorte processuale.
Ne consegue che risulta necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ovvero dei suoi eredi ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
P . Q . M .
La Corte, visto l’art. 331 c.p.c., dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME ovvero degli eredi dello stesso, assegnando
termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le comunicazioni d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^