Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6313 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6313 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20604/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME ; -ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1184/2023 depositata il 29/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME per chiedere accertarsi la nullità del testamento olografo di COGNOME NOME del 20 settembre 2012 ed il riconoscimento della propria qualità di erede sulla base di altro testamento del 27 settembre 2011, con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni costituenti l’asse ereditario della de cuius , oltre al rendimento dei conti.
L’attore espose che, con testamento del 27 settembre 2011, la de cuius aveva disposto che la somma di € 50.000,00 fosse destinata all’RAGIONE_SOCIALE, per l’acquisto di un mezzo di soccorso, da dedicare al proprio figlio premorto, € 10.000,00 alla propria badante e il resto da dividere in parti uguali tra sette persone nominativamente indicate, tra le quali rientrava esso attore.
Con testamento olografo del 20 settembre 2012, NOME COGNOME aveva così disposto: ‘revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria consegnata a suo tempo al AVV_NOTAIO‘ .
Alla morte della de cuius, in data 28/2/2014, si era aperta la successione legittima ed era risultata quale unica erede ex art 570 c.c., la sorella COGNOME NOME, la quale aveva rinunciato all’eredità in favore dei propri figli, COGNOME NOME e COGNOME NOME, convenuti nel presente giudizio.
COGNOME NOME e COGNOME NOME si costituirono in giudizio, contestando, a loro volta, l’autenticità del testamento del 27 settembre 2011.
1.1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di CTU grafica e medica e sulla base delle deposizioni testimoniali, con sentenza del 4.9.2019, accolse parzialmente la domanda; dichiarò la nullità, ex art. 591, n. 3 c.c., della scheda testamentaria del 20 settembre 2012,
riconoscendo la qualità di erede in capo a NOME COGNOME; rigettò, invece, le domande di rendiconto e di restituzione dei frutti.
1.2. Avverso la sentenza del Tribunale, COGNOME NOME e COGNOME NOME proposero appello, lamentando la violazione dell’art. 102 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti indicati come coeredi nel testamento del 27 settembre 2011, di cui NOME COGNOME aveva chiesto dichiararsi la validità e l’efficacia.
Le appellanti contestarono, altresì, l’errata valutazione delle risultanze probatorie in violazione dell’art. 2697 c.c. e la nullità della c.t.u., su cui il Tribunale aveva basato la decisione.
1.3. COGNOME NOME si costituì in giudizio e propose appello incidentale avverso il rigetto delle domande di rendiconto e di restituzione dei frutti.
1.4. Con sentenza pubblicata il 29.5.23, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’appello principale, e, per quel che ancora rileva in questa sede, ritenne infondato il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano lamentato l’omessa integrazione del contraddittorio degli eredi indicati nel testamento del 27 settembre 2011, sul rilievo che l’azione di petizione di eredità non richieda l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi.
Avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
2.1. NOME NOME ha resistito con controricorso.
2.2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
2.3. In prossimità della camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., in relazione all’art. 360,
comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di estendere il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi nominati nel testamento del 27 settembre 2011, sull’erroneo presupposto che essi non fossero litisconsorti nell’azione di petizione di eredità, sebbene essa presupponga l’accertamento della validità della delazione ereditaria in favore non solo dell’attore ma anche degli altri sei soggetti indicati nel testamento del 27 settembre 2011.
Con il secondo motivo di ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 157 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti insistono nella dichiarazione di nullità della c.t.u.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 591, comma 2, n. 3, 428 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale contraddittoriamente affermato che l’incapacità della testatrice andava accertata al momento della redazione del testamento, salvo, poi, basare la propria decisione su argomentazioni inidonee a provare che la predetta fosse priva di capacità in quello specifico momento.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.
4.1. COGNOME NOME ha svolto l’azione di petitio hereditatis nei confronti degli eredi legittimi, chiedendo accertarsi la validità ed efficacia del testamento del 27 settembre 2011, con il quale la de cuius aveva disposto che la somma di € 50.000,00 fosse destinata all’RAGIONE_SOCIALE, per l’acquisto di un mezzo di soccorso, da dedicare al proprio figlio premorto, € 10.000,00 alla propria badante e il resto da dividere in parti uguali tra sette persone nominativamente indicate, tra le quali rientrava esso l’attore.
L’azione di restituzione dei beni da parte degli eredi legittimi è fondata sulla nullità del testamento olografo del 20 settembre 2012, con il quale la de cuius aveva revocato la precedente
disposizione testamentaria, aprendosi, pertanto, la successione legittima.
4.2. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che, nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento, sono parti necessarie gli eredi istituiti dal de cuius e tutti coloro che, in seguito alla caducazione dell’atto, gli succederebbero per legge, in ragione dell’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri (Cass. Sez. 2, 27/03/2019, n. 8575).
È stato, altresì, precisato che, sebbene l’azione di petizione ereditaria non richieda di per sé il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi (Cass. n. 8440/2008; Cass. n. 14182/2011), qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi, poiché l’eliminazione del testamento incide sul rapporto sostanziale unitario dedotto in giudizio, quale quello relativo allo status di erede legittimo (Cass. n. 2328/1969; Cass. Sez. 2, n. 26705 del 24 novembre 2020).
Come affermato da Cass. Sez. 2, con sentenza del 24.11.2020, n. 26705, nella petitio hereditatis , la regola del litisconsorzio discende dalle domande con le quali essa si presenti congiunta.
Il principio di diritto enunciato nella citata pronuncia (e così anche Cass. n. 4452/2016; Cass. n. 474/2010) trova applicazione non solo quando la necessità di estendere il contraddittorio riguardi gli eredi legittimi -ovvero nell’ipotesi di domanda di petizione ereditaria basata sulla dichiarazione di nullità del testamento impugnato ma anche quando l’accertamento della qualità di erede debba essere pronunciata nei confronti degli eredi testamentari in conseguenza della dichiarazione di accertamento delle disposizioni testamentari di cui si chiede accertarsi la validità e l’efficacia e della
nullità di altro testamento che faccia venir meno la loro qualità di eredi.
La necessità di integrare il litisconsorzio sussisteva, quindi, nel caso di specie perché con la petitio hereditatis , l’attore aveva chiesto accertarsi la validità del testamento del 29 settembre 2011, che lo aveva designato erede unitamente ad altri soggetti, testamento revocato con disposizione testamentaria del 20 settembre 2012, di cui aveva chiesto dichiararsi la nullità.
L’omessa integrazione del contraddittorio vizia la sentenza e l’intero procedimento, con regressione del giudizio al primo grado affinché il contraddittorio venga esteso agli altri sei eredi, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
In ipotesi di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale si determina la nullità del giudizio stesso, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013 che enuncia il seguente principio di diritto: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.”; conf. Cass. Sez. 3, sentenza n. 8825 del 13/04/2007; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3678 del 16/02/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004).
Va, pertanto dichiarata la nullità sia della sentenza del Tribunale che della Corte d’appello, con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con riassunzione nei termini di legge.
Il giudice di primo grado provvederà anche sulle spese del l’intero procedimento, comprese quelle di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; dichiara la nullità della sentenza di primo grado e della sentenza d’appello per omessa integrazione del contraddittorio con rinvio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, avanti alla quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio nei termini di legge e per il regolamento delle spese dell’intero procedimento .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 24 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME