Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12683 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso per procura dall’Avvocat o NOME COGNOME
Ricorrente
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’Avvocato NOME COGNOME.
Controricorrente
e
COGNOME NOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’ Avvocato NOME COGNOME.
Controricorrenti
e
NOME
Intimata
avverso la sentenza n. 304/2019 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, depositata il 10.6.2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.3.2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
Udite le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e che siano dichiarati assorbiti gli altri.
Udite le difese svolte dall’Avvocato NOME COGNOME per COGNOME NOME e NOME e, su delega dell’Avvocato NOME COGNOME per la controricorrente COGNOME NOMECOGNOME
Fatti di causa
COGNOME NOME convenne in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare stipulato con la COGNOME per l’acquisto della quota di un immobile e la condanna del COGNOME alla restituzione della caparra di euro 5.000,00, che egli, su indicazione della promittente venditrice COGNOME, aveva versato al convenuto Con distinto atto introduttivo COGNOME NOME agì nei confronti di COGNOME NOME chiedendo che fosse dichiarato nullo, per indeterminatezza dell’oggetto, il contratto preliminare stipulato, in data 30.12.2006, con il convenuto e sua moglie NOME, avente ad oggetto l’acquisto dell ‘ immobile la cui quota aveva promesso in vendita a Pennacchiotti, con condanna del COGNOME alla restituzione della caparra versata di euro 20.000,00. Riunite le cause, intervennero in giudizio NOME, moglie di COGNOME, e COGNOME NOME, promissaria acquirente di parte dell’immobile del COGNOME in forza di contratto stipulato con la COGNOME.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Taranto dichiarò la nullità, per indeterminatezza dell’oggetto, del contratto preliminare intervenuto tra COGNOME e COGNOME e COGNOME e l’inefficacia del contratto intervenuto tra COGNOME e COGNOME, ritenendo quest’ultimo condizionato all’adempimento dell’altro preliminare; condannò COGNOME NOME alla restituzione della caparra ricevuta, nella misura di euro 15.000,00 in favore di COGNOME e per il restante importo di euro 5.000,00 in favore di COGNOME.
Proposta impugnazione da parte di COGNOME NOME, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 304 del 10.6.2019, rigetto tutti i motivi del gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Motivò tale conclusione affermando che: doveva escludersi la nullità della sentenza appellata per la mancata partecipazione in giudizio di COGNOME NOME, che aveva stipulato, quale promittente venditrice insieme al coniuge COGNOME il contratto preliminare con COGNOME NOME dichiarato nullo, non richiedendo l’azione di nullità del contratto la citazione in giudizio di tutti i legittimi contraddittori; il vizio di extrapetizione denunciato nell’atto di appello, per avere la sentenza di primo grado dichiarato la nullità del contratto concluso tra COGNOME e COGNOME quando quest’ultimo ne aveva chiesto la risoluzione, era improponibile, essendo l’appellante COGNOME terzo rispetto a tale contratto e non rinvenendosi, con riguardo a tale pronuncia, alcuna sua soccombenza; nel merito la condanna dell’appellante alla restituzione della caparra ricevuta trovava causa nella dichiarata nullità del titolo contrattuale in forza del quale egli l’aveva incassata ; parte di essa, per l’importo di euro 5.000,0, dov eva essere restituita direttamente a COGNOME, che l’aveva a lui corrisposta personalmente su delegazione di pagamento della COGNOME, a titolo di caparra confirmatoria del preliminare da lui sottoscritto con quest’ultima.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 7.1.2020, ha proposto ricorso COGNOME NOMECOGNOME sulla base di cinque motivi.
COGNOME NOME COGNOME NOME NOME hanno notificato due distinti controricorsi.
Il P.M. ha depositato memoria.
Il ricorrente e le parti controricorrenti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 102 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non abbia dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, per non essere stata chiamata in causa NOME, che, quale proprietaria dell’immobile , aveva sottoscritto insieme al marito NOME il contratto preliminare di vendita con la COGNOME. Si sostiene al riguardo che l’azione di nullità di un contratto deve essere
proposta nei confronti di tutti gli stipulanti, tanto più che, nel caso di specie, dalla dichiarazione di nullità è conseguita la condanna del solo COGNOME alla restituzione della caparra confirmatoria, che risultava quietanzata anche dalla COGNOME.
2.1. Il motivo non merita accoglimento.
La conclusione accolta dalla Corte territoriale appare conforme all’orientamento consolidato, risalente nel tempo, di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che l’azione di nullità del contratto non dà luogo ad un ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, sono intervenuti nella stipulazione (Cass. n. 19804 del 2016; Cass. n. 4462 del 1997; Cass. n. 9581 del 1991; Cass. n. 3546 del 1979; Cass. n. 135 del 1977; Cass. n. 729 del 1973; Cass. n. 1125 del 1966; Cass. n. 1229 del 1962). La ragione di questo indirizzo, che qui si condivide, risiede nella considerazione che la sentenza che, accogliendo la domanda, dichiara la nullità o l’inefficacia del contratto ha natura dichiarativa e non costitutiva, non apportando alcuna modifica all’atto, che è nullo ab origine , sicché essa, nel caso rappresentato, si limita a constatare la inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti ed è, come tale, pur non facendo stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio, suscettibile di pratica attuazione tra gli stessi. La conclusione è, pertanto, che nel caso considerato la sentenza dichiarativa della nullità non può ritenersi inutiliter data .
Non vi è dubbio, d’altra parte, che il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio va necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’azione proposta (Cass. n. 15521 del 2018; Cass. n. 19804 del 2016).
Questa situazione non si riscontra nel caso di azione di nullità del contratto, potendo la pronuncia richiesta, pur esplicando effetto solo tra le parti in giudizio, produrre utilità favorevoli alla parte proponente. Effetto che puntualmente si riscontra nella vicenda oggetto del presente giudizio, in cui l’esperimento positivo della domanda di nullità del contratto ha consentito alla parte che l’ha
proposta il recupero della caparra versata in esecuzione del contratto dichiarato nullo.
2.2. Non appaiono in contrasto con questo indirizzo i pronunciamenti di questa Corte che, con riguardo ad altre ipotesi o situazioni, hanno ritenuto in materia contrattuale la necessità della presenza in giudizio di tutte le parti stipulanti, trovando tale diversa conclusione la sua ragione giustificatrice proprio nella particolarità delle singole fattispecie esaminate.
I l confronto può muovere dall’ipotesi in cui l’azione di nullità sia proposta non da uno dei contraenti, ma da un terzo, per la quale questa Corte ravvisa la necessità del litisconsorzio necessario di tutti i contraenti (Cass. n. 19804 del 2016). La conclusione trova evidente spiegazione nella circostanza, estranea al caso qui in esame, c he l’azione del terzo mira qui a tutelare il suo interesse a rimuove la validità e l’efficacia dell’atto negoziale erga ommes , dal momento che l’utilità da lui perseguita può trovare soddisfazione solo a condizione che la sentenza sia opponibile nei confronti di tutti i contraenti (il caso tipico è il terzo che agisca per far dichiarare la nullità del contratto di compravendita di un immobile che rivendica proprio). In questo caso la situazione giuridica che si chiede di accertare è unica per più soggetti e la sentenza sarebbe inutiliter data se non fosse emessa nei confronti di tutti. La fattispecie presenta, pertanto, tratti distintivi peculiari che la sottraggono al principio che la domanda di nullità, avendo natura accertativa e non costitutiva, può essere avanzata anche nei confronti di uno soltanto dei contraenti, ma non lo contraddicono affatto, come evidenziato dalla richiamata pronuncia n. 19804 del 2016 che ha affrontato la relativa questione.
Analoghe considerazioni possono essere svolte nel caso in cui il contratto con pluralità di parti non veda le stesse in posizioni contrapposte, ma convergenti verso un unico scopo . E’ il caso che , in giurisprudenza, si riscontra, ad esempio, quando l’azione di nullità sia rivolta nei confronti del regolamento di condominio avente natura contrattuale, in cui non si dubita della necessità della presenza in giudizio di tutti i condomini (Cass. n. 6656 del 2021; Cass. n. 12850 del 2008). Soluzione che si spiega in ragione della natura non commutativa dell’atto negoziale, che è diretto a realizzare uno scopo comune dei partecipanti,
destinato in questa ipotesi a disciplinare la gestione delle cose comuni e le relative spese, nei cui confronti l ‘ adesione di ciascun partecipante si presenta come essenziale. Da qui l’impossibilità di una decisione che prescinda dalla partecipazione in giudizio di tutti i condomini, non potendo il regolamento o singole clausole di esso venire dichiarate nulle e quindi essere inefficaci nei confronti solo di alcuni e non di tutti, situazione che travolgerebbe la stessa causa dell’atto.
Per affinità può menzionarsi anche il caso dell’azione di simulazione del contratto, la cui proposizione determina, secondo l’orientamento della giurisprudenza, una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti (Cass. n. 13145 del 2017; Cass. n. 25321 del 2015; Cass. n. 8957 del 2014). Anche in questo caso la soluzione si giustifica proprio in ragione della diversità della fattispecie rispetto a quelle che si riscontrano nelle altre ipotesi di nullità del contratto . L’azione di simulazion e postula la necessità del litisconsorzio tra tutti i contraenti perché la domanda richiede un accertamento in ordine alla esistenza dell’accordo simulatorio, di un accordo cioè contrario a quello apparente, che, come tale, non può non coinvolgere tutti gli autori d ell’atto negoziale.
2.3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria, richiamando la memoria depositata, ha proposto una soluzione diversa, suggerendo che la questione dell’integrità del contraddittorio debba essere affrontata alla luce della finalità del singolo giudizio, quale emerge dal petitum in concreto formulato dall’attore. Nel caso di specie la necessità della partecipazione del contraente pretermesso deriverebbe, in particolare, dalla domanda di parte attrice diretta ad ottenere la restituzione della caparra versata in sede di preliminare, che coinvolgerebbe necessariamente la posizione dell’altro promittente venditore, COGNOME NOMECOGNOME che l’aveva ricevuta e quietanzata.
L’argomento non può essere accolto.
Il collegamento tra la domanda di nullità del contratto formulata dalla promissaria acquirente e la richiesta, conseguente, di restituzione della caparra confirmatoria versata non conduce infatti alla conclusione di ritenere necessaria la partecipazione in giudizio di entrambi i promittenti venditori, ma semmai
segnala la possibilità della soluzione contraria . L’obbligazione dei promittenti venditori di restituire le somme ricevute in forza del contratto dichiarato nullo ha natura di obbligazione solidale, che grava su entrambi per intero, in forza della presunzione legale che opera quando più soggetti siano titolari passivi del rapporto obbligatorio e che può essere superata solo se dalla legge o dal titolo risulta diversamente (art.1294 c.c.); ora, costituisce principio generale, ribadito con continuità da questa Corte, che il vincolo di solidarietà nelle obbligazioni non dà luogo a litisconsorzio necessario tra i condebitori, avendo il creditore facoltà di rivolgersi all’uno o all’altro (art.1292 c.c.). La presenza della domanda di condanna alle restituzioni appare quindi priva di influenza sulla questione di diritto affrontata e sulla soluzione che, in accordo con i precedenti pronunciamenti di questa Corte, si ritiene di accogliere.
Non coglie nel segno nemmeno l’ulteriore osservazione critica svolta dal Procuratore Generale, circa la inopponibilità della condanna di restituzione alla promittente venditrice non citata in giudizio, in capo alla quale rimarrebbe altresì integra la facoltà di agire per l’esecuzione del preliminare ex art. 2932 c.c., cioè per l’esecuzione coattiva di un negozio dichiarato nullo nei confronti dell’altro promittente.
La questione non sembra posta in modo corretto . L’accertamento , rispetto ad una determinata vicenda processuale, della fattispecie del litisconsorzio necessario non può muovere dalla prospettiva delle facoltà rimaste in vita per i legittimi contraddittori non evocati in giudizio, dal momento che nessuno mette in dubbio che la sentenza di nullità non faccia stato nei loro confronti. La questione centrale è diversa e consiste nel chiedersi se la loro partecipazione sia o meno necessaria a chi agisce per conse guire dal giudizio un’utilità giuridicamente apprezzabile, se cioè, come si è già osservato, la situazione sostanziale dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa nei confronti di tutti i soggetti autori dell’atto ovvero se la sentenza che si chiede di pronunciare è idonea ad esplicare effetti anche solo tra le parti litiganti. Questione che, per le ragioni già evidenziate, la consolidata giurisprudenza di questa Corte risolve, con riguardo all’azione di nullità del contratto, attesa la
sua natura dichiarativa, nel senso di negare la figura del litisconsorzio necessario.
Il secondo motivo di ricorso , che denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 5 legge n. 39 del 1989 e dell’art. 1269 c.c., censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che la parte attrice COGNOME aveva agito per la restituzione della caparra in qualità di agente che curava la vendita dell’immobile ed era quindi, rispetto alla domanda proposta, priva di interesse ad agire. Ne discende altresì che non era applicabile la figura della delegazione di pagamento alla indicazione della COGNOME a COGNOME di versare, a titolo di caparra del preliminare tra gli stessi concluso, la somma di euro 5.000,00 a COGNOME, quale parte della somma costituente la caparra dell’altro contratto preliminare.
4. Il motivo è inammissibile.
La questione posta dal motivo non risulta sollevata nel giudizio di appello ed è pertanto inammissibile, richiedendo nuovi accertamenti di fatto, preclusi nel giudizio di legittimità.
A ciò si aggiunga che le censure muovono da una ricostruzione delle vicende negoziali dedotte in giudizio alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata e sono argomentate su un parziale e quindi incompleto richiamo agli atti di causa. Ad ogni modo la Corte di appello ha chiaramente assunto tra le premesse in fatto della sua decisione che il contratto preliminare del 30.12.2006, che ha dichiarato nullo, era intervenuto tra COGNOME e la moglie COGNOME NOME, come promittenti venditori, e COGNOME NOMECOGNOME quale promissaria acquirente . Si tratta, all’evidenza, di un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione davanti al giudice di legittimità.
5. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 100 e 167 stesso codice, censurando il capo della decisione che aveva lamentato la violazione del principio della domanda per avere il tribunale dichiarato nullo il contratto intervenuto tra COGNOME e COGNOME nonostante quest’ultimo ne avesse domandato la risoluzione per inad empimento della promittente venditrice.
Sotto altro profilo, si deduce che la sentenza di appello ha omesso di indicare la causa di nullità di tale contratto.
Il motivo denunzia, inoltre , il vizio l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla mancanza della prova in giudizio del versamento da parte di COGNOME al l’odierno ricorrente, tramite assegno, della somma di euro 5.000,00 a titolo di caparra.
Un’ultima censura è rivolta all’affermazione della sentenza che ha ritenuto COGNOME privo della legittimazione a sollevate eccezioni relative al contratto preliminare intervenuto tra COGNOME e COGNOME sulla base della affermazione della sua posizione di terzietà rispetto a tale atto. Sostiene al riguardo il ricorrente che si tratta di conclusione errata, in quanto oblitera del tutto il collegamento tra i due preliminari di vendita e non tiene conto che egli era stato chiamato nel giudizio promosso da COGNOME che aveva chiesto la sua condanna alla restituzione dell’importo di euro 5.000,00.
6. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
Le censure sollevate non tengono conto dei fatti di causa e delle domande proposte nei due giudizi riuniti dalle parti attrici COGNOME e COGNOME, né si confrontano con le ragioni della decisione. Dallo svolgimento del processo esposto dalla sentenza impugnata risulta che COGNOME aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità del preliminare concluso con COGNOME e COGNOME e chiesto la restituzione della caparra versata; a sua volta COGNOME aveva agito nei confronti del COGNOME chiedendo la restituzione della somma di euro 5.000,00, da lui versta al convenuto su indicazione della COGNOME, costituente parte della caparra corrisposta da quest’ultima ai suoi promittenti venditori. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che, dichiarata la nullità del preliminare concl uso da COGNOME lo aveva per l’effetto condannato alla restituzione della caparra, accogliendo la domanda del COGNOME sul presupposto che il versamento da lui fatto fosse privo di titolo, attesi sia la rilevata nullità del preliminare intervenuto tra COGNOME e COGNOME sia il venir meno dell’efficacia del contratto da lui concluso con COGNOME per essere stato lo stesso stipulato sotto condizione che quest’ultima acquistasse l’immobile , vale a dire sotto condizione che il preliminare d’acquisto dalla stessa sottoscritto fosse
valido ed adempiuto. Non risulta inoltre che COGNOME, parte del giudizio, si sia opposta alla richiesta di COGNOME, il che evidentemente confermava che quest’ultimo aveva versato a COGNOME la somma di euro 5.000,00 a titolo di caparra dovuta da COGNOME, in forza di un rapporto che il giudicante ha qualificato come delegazione di pagamento.
L’esposizione della complessa vicenda negoziale dà conto della corrispondenza della pronuncia alle domande delle parti. Nel contesto descritto, la circostanza che COGNOME avesse proposto, nei confronti di COGNOME, domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare con la stessa concluso non coinvolgeva direttamente o indirettamente la sussistenza dell’obbligo di COGNOME di restituire la caparra ricevuta, trovando esso causa autonoma nella dichiarazione di nullità del contratto da lui concluso. A ciò si aggiunga che la stessa sentenza impugnata (a pag. 3) ha dato atto che COGNOME, nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. aveva dedotto che la nullità del contratto tra COGNOME e COGNOME comportava il venir meno dell’efficacia del contratto che lo riguardava, precisazione che, neppure contestata dal ricorso, è di per sé sufficiente, sotto altro e concorrente profilo, per escludere la sussistenza del vizio denunciato di extrapetizione.
Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., per non avere valutato la Corte di appello, nel regolare le spese di lite, la soccombenza di COGNOME in ordine alla eccezione da lui proposta di inammissibilità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., dell’appello proposto da COGNOME
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio in ragione della sua totale soccombenza rispetto al gravame da lui proposto. Il rilievo è di per sé sufficiente a giustificare la statuizione di condanna . La circostanza che la Corte di merito, decidendo sull’appello, abbia implicitamente disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata da COGNOME, non influisce d’altra parte sul la legittimità della pronuncia di condanna dell’appellante, dovendosi ritenere che il giudicante abbia ritenuto la sua soccombenza rispetto alle domande di merito del tutto prevalente.
Il quinto motivo di ricorso, nel denunciare la violazione del l’art. 5 d.m. n. 55 del 2014, censura la liquidazione delle spese di giudizio, per avere la Corte di appello condannato l’appellante a pagare le spese in favore di COGNOME in misura superiore al massimo dello scaglione nella specie applicabile (fino a euro 5.200,00), trattando le cause riunite come giudizio unico.
Anche quest’ultimo motivo non merita accoglimento.
Dall’esame della sentenza impugnata emerge che nell’atto di appello COGNOME aveva altresì contestato la pronuncia del tribunale di inefficacia del contratto preliminare intervenuto tra COGNOME e COGNOME. Il valore della causa, anche nei suoi confronti, non era pertanto limitato alla somma di euro 5.000,00 richiesta da COGNOME in restituzione, ma si estendeva, viste le contestazioni dell’appellante, anche al contratto stipulato da quest’ultimo. Correttamente pertanto la Corte di appello ha considerato il valore di questo contratto al fine di individuare lo scaglione tariffario applicabile per la liquidazione delle spese di giudizio, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
In conclusione il ricorso è respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di COGNOME NOME e nello stesso importo in favore di COGNOME NOME e NOME.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
L’
estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME