Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13834 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 14726/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME Dino COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti – controricorrente – avverso la sentenza n. 112/2023 del la Corte d’appello di Milano, pubblicata in data 28.12.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.3.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME con ricorso del 16.10.2018, propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Como, in relazione al pignoramento presso
N. 14726/23 R.G.
terzi avviato dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione (terzo pignorato INPS) in relazione a crediti riportati in sette cartelle, rimaste impagate. Dedusse l’opponente che la notifica dell’intimazione n. NUMERO_CARTA, avvenuta in data 8.5.2018, prodromica all’atto di pignoramento opposto, non aveva alcuna efficacia interruttiva dei termini di prescrizione. Costituitosi l’agente della riscossione (di seguito, AdER), che eccepì il difetto di giurisdizione quanto alla natura erariale di alcune poste creditorie e l’incompetenza funzionale quanto ad alcuni crediti di natura contributiva e previdenziale, il g.e. sospese l’esecuzione ed assegnò i termini per l’introduzione del giudizio di merito; espletato l’incombente, l’adito Tribunale , con sentenza n. 668/2021, dopo aver respinto le censure di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale del giudice adito, accolse l’opposizione , ritenendo maturata la prescrizione quinquennale di tutte le pretese portate dalle cartelle impugnate, anche in considerazione del fatto che gli atti interruttivi documentati dall’ agente della riscossione (intimazioni di pagamento notificate in data 13.2.2015 e in data 8.5.2018) erano stati notificati in data successiva allo spirare dei termini di prescrizione. L’AdER propose quindi gravame e la Corte d’appello di Milano, nella resistenza di NOME COGNOME, lo accolse solo parzialmente, con riferimento alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA nella parte relativa alla sola iscrizione a ruolo dei tributi erariali, per i quali non erano spirati i termini di prescrizione decennale. Nel resto, il giudice d ‘ appello confermò la prima decisione in ordine all’irrilevanza degli atti interruttivi documentati dall’ appellante (intimazioni di pagamento notificate in data 13.2.2015 e in data 8.5.2018) poiché notificati in data successiva allo spirare dei termini di prescrizione, così ritenendo prescritti gli
N. 14726/23 R.G.
interessi, le sanzioni e i crediti di natura contributiva per decorso dei termini di prescrizione quinquennale, nonché le altre cartelle recanti tributi erariali per decorso del termine decennale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ AdER, sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso NOME COGNOME Il Collegio ha riservato la decisione entro sessanta giorni dall’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 2946 e 2948 c.c., con riferimento all’omessa declaratoria di irretrattabilità dei crediti erariali azionati nell’ambito di una precedente intimazione di pagamento ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1 -D eve rilevarsi d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, nonché di quella di primo grado, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando essere stato evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, il terzo pignorato INPS.
Al riguardo, è noto che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che ‘ In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato ‘ (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere
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dell’interprete di preferire -a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis – l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente c ontrario, giacché ‘ la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria ‘.
Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, peraltro confermato da numerose successive pronunce (tra cui, Cass. n. 32445/2022 e numerose altre), con la conseguenza che, non essendo stato evocato in giudizio il terzo pignorato, sia la sentenza impugnata, che anche quella di primo grado, sono nulle , per violazione dell’art. 102 c.p.c.
3.1 -Si impone dunque la rimessione al Tribunale di Como, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario. Il giudice di merito provvederà pure sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, avendo cura di verificare, anche al lume della più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, la recentissima Cass. n. 6436/2025), gli effetti della mancata impugnazione dell’intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 da parte dell’opponente .
P.Q.M.
la Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Como, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c .
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data