Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35374 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35374 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28617/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RENATO COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 328/2022 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 24/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME, affermando di essere casualmente venuto a conoscenza della pendenza di un’esecuzione presso terzi (e, segnatamente, presso il terzo NOME COGNOME) intrapresa nei suoi confronti da NOME COGNOME e pendente presso il Tribunale di Fermo, proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per lamentare l’omessa notifica dell’atto di pignoramento;
-il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 16/12/2020, così provvedeva: «dichiara improcedibile la presente procedura esecutiva, accertata l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo presso terzi al debitore; dispone la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., della frase sconveniente di parte opposta presente a pag. 3 righi 5 e segg. della comparsa di costituzione dell’opponente: ‘tale circostanza non ci sorprende, essendo nota a questa difesa la prassi dell’AVV_NOTAIO di non ricevere alcuna notif ica di atti giudiziari’, con assegnazione a parte debitrice di € 100,00; respinge l’istanza ex art. 96 c.p.c. di parte opponente; liquida in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario, la somma di € 6340,30 (per quattro fasi di procedimento in fase sommario -cautelare, per presenza di più parti), oltre accessori come per legge … Dichiara estinta la presente procedura e dispone lo svincolo delle somme pignorate.»;
-con atto di citazione del 20/1/2021, NOME COGNOME conveniva in giudizio (di cognizione) NOME AVV_NOTAIO, domandando al «Tribunale di Fermo, adito ex art. 618 c.p.c. per il merito dell’opposizione nell’ambito della procedura esecutiva n. 443/20 R.G. Es., per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’AVV_NOTAIO in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l’effetto revocare l’ordinanza del GE emessa nell’intestato procedimento esecutivo in data 15.12.2020 in quanto erronea ed illegittima», nonché la condanna dell’opponente anche per responsabilità aggravata;
-con la sentenza n. 328 del 24/05/2022, il Tribunale di Fermo rigettava l’opposizione agli atti esecutivi originariamente proposta, reputando validamente notificato l’atto di pignoramento, e condannando l’opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall’opposto;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 6/11/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, in quanto il grado di merito della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio ;
-infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché il terzo pignorato, NOME COGNOME, non ha mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris );
-la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al Tribunale di Fermo (in persona di diverso giudice);
-si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato ;
p. q. m.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Fermo, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione