Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19235 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 14620/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore e legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al la INDIRIZZO.
– controricorrente –
e
COGNOME NOME; CELENTANO NOME.
– intimati –
avverso la sentenza n. 564/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il giorno 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto dichiararsi
Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto inammissibile il primo motivo di ricorso, rigettandosene gli altri.
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato il 10 novembre 2010, NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo: i ) di avere venduto a questi ultimi due la propria partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE al prezzo di € 500.000,00 per ciascuna quota; ii ) che gli acquirenti gli consegnarono, in parziale pagamento del corrispettivo, due assegni circolari emessi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di € 200.000,00 ciascuno, assegni che essi attori versarono sui propri conti personali; iii ) che tali titoli, tuttavia, furono sottoposti a sequestro preventivo penale, in quanto emessi senza che sul conto degli ordinanti vi fosse la provvista necessaria e ritenuti corpo del reato di truffa ai danni della banca. L’assegno bancario di € 525.000,0 0 precedentemente versato sul conto di questi ultimi, infatti, era rimasto impagato perché tratto su un conto a sua volta sottoposto ad analogo sequestro.
1.1. Chiesero, pertanto, la condanna di RAGIONE_SOCIALE all’adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte con l’emissione degli assegni circolari, o, in via subordinata, quella del COGNOME e del COGNOME al pagamento del saldo del prezzo d’acquisto delle quote, corrispondente ad € 200.000,00 per ciascuno dei cessionari, ovvero dello stesso importo a titolo risarcitorio.
1.2. Costituitasi RAGIONE_SOCIALE, che contestò l’avversa domanda nei suoi confronti stante l’inesigibilità delle somme portate dagli assegni
sottoposti a sequestro, e rimasti contumaci il COGNOME ed il COGNOME, gli attori, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., proposero, nei confronti della banca convenuta, una domanda subordinata avente ad oggetto il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.
1.3. L’adito tribunale, con sentenza n. 15878 del 2015, accolse la domanda principale e condannò RAGIONE_SOCIALE a pagare ad NOME COGNOME e NOME COGNOME le somme portate dagli assegni, ritenendo assorbita la domanda risarcitoria nei confronti della banca stessa e quella di condanna degli acquirenti della quota al pagamento del saldo.
Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione dal menzionato istituto di credito, l’adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 gennaio 2020, n. 564, resa, ex art. 281sexies cod. proc. civ., nel contraddittorio con NOME COGNOME e NOME COGNOME, e nella contumacia di NOME COGNOME e NOME COGNOME, così dispose: « 1) Accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda originaria proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria riproposta nei confronti di quest’ultima nel presente grado di giudizio; 2) Accoglie la domanda di adempimento riproposta nel presente grado di giudizio da COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, e, per l’effetto, condanna questi ultimi, in solido fra loro, al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, della somma di euro 200.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo; ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. Non hanno svolo difese in questa sede NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
In via pregiudiziale rispetto alla descrizione ed allo scrutinio dei formulati motivi, e considerato che RAGIONE_SOCIALE ha espressamente dichiarato ( cfr. pag. 36 e ss. del suo controricorso) di riproporre le difese e
le eccezioni ritenute assorbite dalla corte di appello, tra cui la domanda volta ad ottenere la declaratoria di esclusiva responsabilità del COGNOME con riferimento ai fatti dedotti dagli attori, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento di quanto invocato dai COGNOME, opina il Collegio che occorre procedere alla integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del COGNOME e del COGNOME, litisconsorti processuali necessari in quanto già parti (sebbene non costituite) nel giudizio di appello, che non hanno svolto difese in questa sede e nei cui confronti non risultano essere andate a buon fine le notificazioni del ricorso e del controricorso ad essi indirizzate.
1.1. La causa, pertanto, deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire alle parti di eseguire l’ adempimento suddetto, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, impregiudicata ogni ulteriore valutazione dei formulati motivi di ricorso , letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, mediante notificazione a questi ultimi del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME e del controricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
Assegna alle parti il termine perentorio di giorni quaranta, dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, per il relativo adempimento.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile