Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3232 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3232 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 13551/2024, proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il quale ultimo hanno eletto domicilio in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 447/2024, depositata il 15 maggio 2024 e notificata il 23 maggio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME convennero innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il figlio NOME COGNOME e, premessa la loro qualità di nudo proprietario ed usufruttuaria di una civile abitazione con annessa corte comune, sulla quale si affacciavano gli immobili di proprietà dei convenuti, lamentarono che costoro avevano posto in essere abusi e turbative nell’uso di tale corte, quali il relativo impiego come parcheggio e l’apposizione di vasi, e chiesero che, previo accertamento della comunione, fossero condannati a cessare i loro comportamenti, rimuovere gli ostacoli e risarcire i danni.
All’esito del giudizio, il Tribunale accolse la domanda quanto all’accertamento della comunione e respinse la riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti.
La sentenza fu appellata da NOME COGNOME, in proprio e quale erede dei genitori, nonché dai coeredi NOME, NOME e NOME COGNOME.
Per quanto in questa sede ancora di interesse, la Corte d’appello di Salerno confermò la pronunzia di primo grado, rilevando, sulla base di articolata indagine fattuale, che gli appellati erano comproprietari della corte.
La sentenza d’appello è stata impugnata da NOME , NOME, NOME e NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Il 2 novembre 2024 il Consigliere delegato della Sezione II Civile ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.; i ricorrenti hanno depositato istanza di decisione ed è stata così fissata adunanza camerale per la discussione, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va osservato, in via preliminare, che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma primo, num. 4), e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. sez. U, 10/4/2024, n. 9611).
Passando all’esame dei motivi, il primo è rubricato «iolazione art. 102 c.p.c. in combinato disposto con art. 354 co. 1 c.p.c. -nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) -sentenza inutiliter data».
Secondo i ricorrenti , la Corte d’appello non avrebbe esteso il contraddittorio ai litisconsorti necessari, da identificarsi in «tutti i soggetti interessati» ai quali risulterebbe esser «comune il cortile oggetto di causa».
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Come osservato in premessa, la domanda con la quale gli odierni intimati hanno introdotto il giudizio di primo grado mirava unicamente a far cessare le condotte dei ricorrenti che non consentiva l’utilizzo della cosa comune; non si trattava, pertanto, di domanda diretta a che il
fondo asseritamente oggetto di comunione pro indiviso fosse assoggettato a modificazioni non passibili di essere disposte o attuate pro quota.
Ed invero, questa Corte ha più volte affermato che solo in quest’ultimo caso non è possibile giungere alla definizione del giudizio in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale; non si configura, altrimenti, alcun litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (v. Cass. 14/8/2024, n. 22835; Cass. 5/7/2018, n. 17663; Cass. 6/4/2016, n. 6622).
Il secondo mezzo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 3 della Costituzione e dell’art. 832 c.c. in combinato disposto con l’art. 42 della Costituzione, oltre a nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio.
I ricorrenti assumono che la Corte d’appello, come già precedentemente il Tribunale, avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico incaricato in primo grado, ancorché lacunose ed erronee.
Sostengono, in particolare, che vi sarebbe stato un «travisamento degli atti e titoli», nella parte in cui la consulenza «lascia intendere l’esclusività della c.d. seconda parte di cortile in testa a parte attrice, mentre dai titoli risulta la comunione sull’intero cortile» tra NOME COGNOME, i loro danti causa ed altri soggetti, estranei al giudizio; assumono, inoltre, che la consulenza sarebbe supportata da ricostruzioni grafiche erronee.
Si dolgono, pertanto, della mancata rinnovazione della consulenza, in quanto «svolta in difetto di contraddittorio rispetto a tutti i partecipanti alla comunione» e perché «in maniera falsata attribuisce quota di proprietà esclusiva in contrasto con i titoli».
2.1. Il motivo è inammissibile per come formulato e, in ogni caso, manifestamente infondato.
Fermo, infatti, quanto più sopra rilevato in ordine all’affermata violazione del principio del contraddittorio, radicalmente insussistente, i ricorrenti sollecitano, dietro l’apparente denunzia dei vizi dedotti, un riesame dei fatti ricostruiti nella sentenza impugnata, con ciò evocando, all’evidenza, un sindacato non consentito in questa sede.
Quanto, poi, alle contestazioni della consulenza tecnica, va rilevato, per un verso, che le stesse non possono essere sussunte sotto la denunzia di violazione della regola affermata dall’art. 2967 c.c., che si configura soltanto nell’ipotesi qui certamente non sussistente -in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata e non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizio ni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, num. 5, c.p.c. (v. ex multis Cass. 19/8/2020, n. 17313).
D’altro canto, e quanto alle denunzie che attengono a supposti vizi di motivazione, va ricordato che il giudice del merito, laddove aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l ‘ obbligo di motivazione con l ‘ indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili; soltanto ove le censure all ‘ elaborato peritale si rivelino non solo tempestive, puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell ‘ elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette
conclusioni risulta affetta da nullità (così, fra le altre, Cass. 6/6/2024, n. 15804).
Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno indicato quali contestazioni avrebbero rivolto all’accertamento dell’ausiliario, e in quale fase del giudizio di merito; ciò che designa, anche sotto tale profilo, l’inammissibilità della censura.
In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto e il giudizio va definito in conformità alla proposta di definizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
I ricorrenti vanno inoltre condannati, in forza di quanto disposto dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. , richiamato dall’art. 380 -bis c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all ‘ art. 380bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Infine, in forza di quanto disposto dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere alla controparte le spese del giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge, oltre ad € 3.500,00 ai sensi dell’art. 96,
comma terzo, c.p.c. , e ad € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c., spese tutte da distrarsi a favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME