Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 904 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 904 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2985/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
nonché contro
NOME;
VITALI PETROV;
-intimato- avverso la sentenza n. 260/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
La Corte osserva
La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso.
-intimato –
NOME COGNOME citò in giudizio NOME COGNOME perché il giudice facesse luogo del consenso mancante della convenuta, promi ttente alienante, la quale era venuta meno all’obbligo di trasferire all’attore un appartamento con annesso box per il prezzo pattuito di € 190.000,00, obbligo sanzionato con il pagamento del doppio della caparra e di una penale. Nella contumacia della convenuta il Tribunale, accogliendo la domanda, trasferì i beni promessi in vendita all’attore e condannò la COGNOME al pagamento della penale di € 50.000,00.
Propose appello la RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepì la nullità della notifica dell’atto di citazione in prim o grado, la falsità della scrittura privata portata in giudizio dal COGNOME ed evidenziò, altresì, che del bene promesso in vendita era comproprietario al 50% RAGIONE_SOCIALE. In appello intervenne il RAGIONE_SOCIALE eccependo la nullità del contratto preliminare e la conseguente nullità della sentenza di primo grado, resa a contraddittorio non integro.
La Corte di Roma, dichiarato ammissibile l’intervento, trattandosi di soggetto avente diritto ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ., in quanto avente titolo a proporre opposizione di terzo, rigettò l’impugnazione della COGNOME, giudicando rituale la notifica dell’atto di citazione, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. Accolta, per converso, l’opposizione di terzo proposta da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, affermata la sussistenza dell’ obbligo in capo alla promittente alienante, escluse la suscettibilità di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, non essendo consentito costituire un rapporto giuridico diverso rispetto a quello voluto dalle parti.
Nel dispositivo la Cort e di merito declina il rigetto dell’appello di NOME COGNOME, l’accoglimento dell’opposizione di terzo di NOME e il rigetto della domanda ex art. 2932 avanzata da NOME COGNOME.
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Le controparti sono rimaste intimate.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ., falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., violazion e dell’art. 102 cod. proc. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che la decisione aveva correttamente rilevato che l’immobile oggetto del contratto preliminare era in comproprietà dei coniugi NOME e NOME COGNOME, per essere stato acquistato in regime di comunione legale dei beni dalla COGNOME. Il preliminare sottoscritto dalla sola COGNOME, pur essendo valido, non era coercibile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., poiché la ricorrente non poteva dispor re dell’intero bene. La sentenza, distonicamente, pur avendo respinto la domanda ex art. 2932 cod. civ., aveva rigettato l’appello della RAGIONE_SOCIALE. In altri termini il Giudice aveva statuito <>, nonostante fosse stata proprio costei a eccepire l’inammissibilità della esecuzione specifica. Si era, quindi in presenza di <> (cita Cass. n. 23940/2017).
Con il secondo motivo la ricorrente si duole della condanna alle spese.
Deve constatarsi il difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado. Invero, questa Corte ha chiarito che in tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l’intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo
svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (Sez. 2, n. 8040, 21/03/2019, Rv. Rv. 653029; conf. S.U. n. 17952/2007).
Assorbita ogni altra questione, cassata la sentenza, il processo deve essere rimesso al Tribunale, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il giorno 7 dicembre 2022