Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6185 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 6185 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 26150 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta allegata al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) E COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Curatore pro tempore NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
Rep.
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1754/2022, pubblicata in data 29 luglio 2022 (e notificata in data 29 agosto 2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, in via principale, per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo e unico grado, per difetto di integrità del contraddittorio e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , per delega dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, per la società ricorrente;
l’AVV_NOTAIO, per la curatela controricorrente.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE (società subentrata al RAGIONE_SOCIALE e nelle cui posizioni soggettive è, poi, ulteriormente subentrata la ricorrente RAGIONE_SOCIALE) ha promosso l’espropriazione forzata, ai sensi dell’art. 602 c.p.c., di un bene immobile originariamente di proprietà di NOME COGNOME (che era stata già dichiarata fallita, al momento del pignoramento) e NOME COGNOME, gravato da ipoteca in suo favore a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che si era resa acquirente di detto immobile dopo l’iscrizione dell’ipoteca.
Ottenuta la revoca dell’atto di vendita della quota del bene ipotecato spettante alla COGNOME, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F., è intervenuta nella procedura esecutiva la curatela del fallimento di NOME COGNOME.
In sede di distribuzione, i l giudice dell’esecuzione ha attribuito alla curatela intervenuta la metà del ricavato della vendita dell’immobile pignorato, pari alla quota ideale di esso spettante alla COGNOME.
La creditrice ipotecaria procedente RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., avverso il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Monza.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la curatela del fallimento di NOME COGNOME.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altra intimata. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
In via pregiudiziale, deve verificarsi l’integrità del contraddittorio, tenuto conto che al giudizio di merito hanno partecipato esclusivamente la società opponente, la curatela del fallimento della debitrice COGNOME e la società (terza non debitrice) esecutata ed esclusivamente tali soggetti risultano, del resto, evocati nel presente giudizio di legittimità.
Non si hanno elementi per rimeditare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale l’aggiudicatario del bene espropriato non può ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l’ opposizione agli atti esecutivi avverso il progetto di distribuzione, che non mette in alcun modo in discussione l’aggiudicazione avvenuta in suo favore (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11187 del 15/05/2007, Rv. 597775 -01: « nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai fini della integrità del contraddittorio è indispensabile la presenza del debitore esecutato, del creditore procedente e di quelli intervenuti, mentre l’aggiudicatario riveste la qualifica di litisconsorte necessario soltanto allorché l’opposizione investa questioni attinenti alla aggiudicazione »; conf.: Sez. 3, Sentenza
5754 del 11/04/2003, Rv. 562095 -01) e che, d’altra parte , non ha alcun interesse alla distribuzione del ricavato dalla vendita, non avendo assunto una posizione o proposto alcuna istanza, nell’ambito della procedura esecutiva, che possa giustificare un siffatto interesse.
Diversa la conclusione quanto al condebitore NOME COGNOME. In base al costante indirizzo di questa Corte, in caso di espropriazione promossa ai sensi degli artt. 602 e ss. contro il terzo proprietario di bene immobile gravato da ipoteca, sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore diretto e terzo espropriato, con riguardo ai giudizi di opposizione (sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, così come per le eventuali controversie che sorgono in sede di distribuzione).
In particolare, ciò è assolutamente pacifico non solo laddove si tratti di opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e di controversie distributive ai sensi dell’art. 512 c.p.c. (anche nella disciplina anteriore alle riforme che hanno attratto tale controversie nel regime delle opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.), in quanto riguardanti la sussistenza e l’entità del credito per cui si procede all’espropriazione contro il terzo proprietario, ma anche in caso di opposizioni agli atti esecutivi, di qualunque natura ( ex plurimis : Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 -01; Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 -01; Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419 -01; Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579 -01; in senso conforme, cfr. altresì: Sez. 3, Sentenza n. 29748 del 29/12/2011, Rv. 621065 -01, nonché, anche con riguardo alle opposizioni agli atti esecutivi e alle controversie distributive:
Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015, Rv. 635265
–
01;
Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 -01;
Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 -01;
Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 01).
Laddove il debitore ‘diretto’ non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nel giudizio di opposizione è quindi ‘ inutiliter data ‘ e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata -anche d’ufficio dal giudice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (cfr., in AVV_NOTAIO: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., r esta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. »; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).
Nella specie, nonostante la presente opposizione agli atti esecutivi sia stata proposta in relazione ad una esecuzione promossa nei confronti del terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., non ha partecipato al giudizio di merito e non è stato evocato nel giudizio di legittimità il debitore diretto NOME COGNOME, litisconsorte necessario.
Per completezza, va precisato che l’interesse di quest’ultimo a partecipare al presente giudizio, quale parte necessaria, oltre a conseguire dal principio AVV_NOTAIO per cui il debitore diretto ha sempre interesse a partecipare a tutti i giudizi in cui sia in discussione la regolarità degli atti del processo esecutivo promosso contro il terzo proprietario non debitore, per la soddisfazione dei suoi debiti (principio sul quale si fa rinvio, in particolare, alla motivazione della già richiamata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 -01 e al quale va, comunque, data piena continuità), sussiste anche in concreto: basti considerare che, essendo NOME COGNOME obbligato in solido con i mutuatari falliti, l’eventuale maggiore soddisfazione del creditore ipotecario, che conseguirebbe all’assegnazione in favore di quest’ultimo anche della q uota del ricavato della vendita che è stata invece attribuita alla curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (e di cui si discute nella presente controversia), ridurrebbe in corrispondente misura il suo debito nei confronti del medesimo: debito che, al contrario, continuerà a sussistere, in tale misura, esponendolo ad eventuali ulteriori azioni esecutive.
Va, pertanto, dichiarata la nullità del giudizio di merito, per difetto di integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione della causa al giudice di primo e unico grado, in conseguenza della mancata evocazione del condebitore diretto e litisconsorte necessario NOME COGNOME.
Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo e unico grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte:
-decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo e unico grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-