Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28219 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
Oggetto
Impugnazioni civili -Cassazione (ricorso per) -Procedimento -Proposta di definizione accelerata (art. 380bis ) -Pluralità di ricorrenti in situazione di litisconsorzio necessario -Richiesta di definizione da parte di uno solo di essi – Conseguenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14404/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Curatore NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in
INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 632/2022, depositata il 5 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre
2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono, con quattro mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE liquidazione (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza n. 632/2022, depositata il 5 aprile 2022, con la quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda della curatela -creditrice sulla base di decreto ingiunti vo della somma di € 598.387,00, indebitamente distratta, negli anni dal 2010 al 2012, dalla COGNOME e dal di lei coniuge, COGNOME NOME, soci della RAGIONE_SOCIALE, dai fondi della RAGIONE_SOCIALE, per far fronte a debiti personali -aveva dichiarato nullo, per simulazione assoluta, l’atto con il quale, nell’aprile del 2012, in piena concomitanza dunque con detta ammessa attività distrattiva, NOME COGNOME aveva trasferito alla figlia diciannovenne NOME COGNOME la proprietà di un compendio immobiliare sito in Prato col mandato di rivenderlo a terzi.
In data 29 marzo 2023 è stata comunicata ai difensori delle parti proposta di definizione accelerata, ex art. 380bis cod. proc. civ. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al ricorso ai sensi dell’art. 3 5, comma 6, di esso), con pronuncia di inammissibilità, sulla base della seguente motivazione:
«… tutti i motivi sui quali si fonda il ricorso sono inammissibili, sia in quanto dedotti senza rispettare l’art. 366 n. 6 c.p.c., giacché non forniscono l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui si
fondano (secondo i criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex multis , Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, nonché Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022), sia per l’assoluta genericità e mancanza di specificità della loro illustrazione (Cass. n. 4741 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione espressa, sebbene non massimata );
«… ad abundantiam , … il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, pur nella loro genericità, si profilano altresì come inammissibili, risolvendosi in censure di merito relative all’accertamento dei fatti compiuto sulla base degli elementi probatori acquisiti, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità ;
« la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e dell’art. 116 c.p.c., espressamente evocata dal quarto motivo, non rispetta i criteri di deduzione indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis , da Cass. n. 20867 del 2020, sollecitando, appunto, una rivalutazione della quaestio facti per come ricostruita dal giudice di merito ».
In data 8 maggio 2023 l’AVV_NOTAIO, nella dichiarata qualità di difensore di NOME COGNOME, ha depositato istanza ex art. 380bis , secondo comma, cod. proc. civ., corredata da nuova procura.
È stata fissata, quindi, la trattazione del ricorso in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il controricorrente ha depositato memoria;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l ‘istanza di decisione, tempestivamente presentata da una sola delle ricorrenti, NOME COGNOME, per ministero
dello stesso procuratore che nell’interesse di entrambe aveva proposto unico ricorso, munito di nuova procura rilasciata dalla sola COGNOME, fa sì che, vertendosi in ipotesi di inscindibilità di cause (per litisconsorzio necessario sostanziale: v. ex multis Cass. n. 13145 del 25/05/2017), debba comunque darsi corso alla trattazione del processo litisconsortile nelle forme camerali di cui all’art. 380 -bis.1 anche nei confronti dell’altra ricorrente, NOME COGNOME, a tanto non ostando che analoga istanza essa invece non abbia presentato.
Valgano in tal senso le seguenti considerazioni:
-in presenza di una rituale istanza di decisione presentata da uno dei litisconsorti necessari, il giudizio non potrebbe giammai dirsi estinto nei suoi confronti; essa costituisce infatti atto d’impulso ai fini della trattazione della causa nelle forme ordinariamente previste, a fronte della quale la mancanza di analogo atto di impulso del litisconsorte necessario non può considerarsi ragione sufficiente per non darvi corso, occorrendo solo valutarne la rilevanza ad altri effetti, segnatamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti da una decisione finale conforme alla proposta;
-costituisce principio generale dell’ordinamento processuale, chiaramente ricavabile da altre norme del processo, quello per cui l’inerzia di un litisconsorte necessario non può essere ragione sufficiente a paralizzare il diritto di agire in giudizio o il diritto di difesa dell’altro o degli altri litisconsorti, salva solo la necessità di assicurare il contraddittorio (art. 331 cod. proc. civ.);
-in questa logica la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2006, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente , secondo l’interpretazione allora assolutamente dominante e consolidata nella giurisprudenza della
Corte di cassazione, di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti, sul rilievo che «il conflitto tra il convenuto litisconsorte che, proponendo l’eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge e il convenuto litisconsorte che, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato difformemente da quanto previsto dalla legge, non può risolversi, attraendo l’unitario giudizio, altrimenti che a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi»;
-per converso il comportamento inerte della parte litisconsorte necessaria, se sul piano strutturale è in sé interpretabile quale rinuncia tacita al ricorso, secondo il disposto dell’art. 380 -bis , comma secondo, ultimo periodo, cod. proc. civ. (« in mancanza » dell’istanza « il ricorso si intende rinunciato »), sul piano funzionale rimane comunque rinuncia priva di effetti (almeno ai fini della prosecuzione del processo), non solo nei confronti del litisconsorte necessario che, avendo presentat o invece l’istanza, non può considerarsi a sua volta rinunciante, ma anche nei confronti dello stesso litisconsorte inerte, non potendosi ipotizzare una decisione non unitaria, in quanto inutiliter data in ipotesi di processo a litisconsorzio necessario;
-in tal senso, del resto, è incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per Cassazione di uno solo fra più ricorrenti in causa inscindibile è priva di efficacia (v., tra le pronunce massimate, Cass. n. 4177 del 19/02/2008; n. 1502 del 16/02/1994; n. 834 del 10/02/1986; n. 3312 del 16/10/1968).
Procedendo, dunque, allo scrutinio dei motivi di ricorso giova premettere che, a fondamento dell’espresso convincimento , circa la natura assolutamente simulata della vendita, la Corte territoriale ha posto, in termini sostanzialmente conformi a quelli utilizzati dal primo
giudice, un ragionamento presuntivo fondato sui seguenti elementi indiziari, ritenuti gravi, precisi e concordanti:
« l’operazione negoziale fittizia s’innesta in un quadro di stretti legami familiari, tali da garantire l’assoluta tenuta della realtà dissimulata, ovvero tali da scongiurare l’eventualità di un’appropriazione del bene da parte del simulato acquirente in forza delle apparenze.
ii) « la vendita ad un parente affinché questi rivenda sollecitamente a terzi si palesa economicamente irrazionale, in quanto comporta un raddoppio di costi fiscali e notarli non trascurabili.
iii) « la simulata acquirente era all’epoca poco più che maggiorenne, nonché del tutto priva di mezzi e di esperienze per gestire proficuamente, secondo le apparenze allestite, l’accennata operazione di collocamento dell’immobile sul mercato.
iv) « appare risibile la scusa addotta dalla madre per spiegare l’incarico d’intermediazione conferito alla figlia, vale a dire “che la signora NOME COGNOME, anche a causa dei propri pressanti impegni lavorativi, non dispone del tempo necessario per curare con la dovuta diligenza la vendita del predetto immobile” (così testualmente nelle premesse del rogito); per vendere un immobile, invero, non c’è bisogno di andare in giro a cercare un compratore, basta incaricare un’agenzia immobiliare, che è in grado di trovarlo con abilità e strumenti decisamente maggiori di quelli a disposizione di una ragazza.
« che l’esigenza di trasferire la titolarità del bene non fosse quella di realizzarlo a beneficio dei creditori, ma semmai di sottrarlo ai creditori, viene praticamente “confessato” dalla stessa difesa della COGNOME, quando (a pag. 3-4 della comparsa di costituzione in primo grado) scrive che “stante appunto l’esistenza di numerosi debiti, veniva operato il trasferimento della titolarità del bene immobile in favore della COGNOME NOME“, sicché il bene “risultava protetto
dall’azione che poteva essere promossa anche da un solo creditore”.
vi) « l’immobile di fatto non è stato rivenduto a terzi “nel più breve tempo possibile”, come da programma annunciato, bensì è rimasto per anni nella disponibilità della famiglia, così contraddicendo platealmente le motivazioni della (finta) alienazione. La conservazione del bene dopo la stipulazione del rogito nello stesso identico assetto funzionale in cui si trovava anteriormente costituisce un settimo elemento tipico della figura simulatoria, nell’ambito della quale al formale mutamento della situazione giuridica non si accompagna, come sarebbe normale, un coerente mutamento nella situazione materiale.
vii) « la COGNOME aveva un buon motivo per spogliarsi fittiziamente della proprietà dell’immobile nel momento in cui, insieme al marito, stava depredando una società scarsamente capitalizzata a rischio d’insolvenza: sottrarre il bene alla probabile aggressione dei creditori, giacché gli atti di mala gestio che la titolare della carica amministrativa stava compiendo avrebbero comportato una grave responsabilità patrimoniale destinata inevitabilmente ad emergere in prosieguo » .
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 28 del 2010, sostenendo che, riguardando la domanda in via principale la titolarità di un bene immobile, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi avrebbero quindi dovuto disporre di darsi inizio alla procedura di mediazione obbligatoria per i diritti reali.
3.1. La censura è inammissibile per la sua patente genericità ed è comunque infondata.
Le ricorrenti -in palese violazione degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., come già rilevato nella propota di definizione accelerata -non dicono se l’eccezione , che
esse affermano di aver proposto con la comparsa di costituzione, sia stata esaminata dal Tribunale e, in tal caso, come sia stata valutata, né se poi la questione sia stata riproposta in appello.
Varrà comunque rilevare che non si verte in materia di diritti reali ma in materia contrattuale, non compresa nelle materie indicate nell’art. 5 comma 1bis d.lgs. n. 28 del 2010: la domanda relativa alla dichiarazione della simulazione ha ad oggetto il contratto e la sua efficacia; la domanda subordinata di cui all’ar t. 2901 c.c. è relativa a un diritto di credito e alla conservazione della garanzia patrimoniale (v. Cass. n. 25855 del 23/09/2021).
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 e 1415 cod. civ..
Contestano l’efficacia indiziaria degli elementi valorizzati in sentenza, rilevando che:
-il legame parentale era necessario dato che con l’atto si conferiva un mandato fiduciario gratuito;
-la vendita non doveva essere sollecita ma doveva garantire il giusto realizzo;
-la mandataria, sebbene di giovane età, era persona matura, perlomeno nella considerazione della madre; è ovvio, peraltr, che essa sarebbe stata comunque assistita da agenti immobiliari;
-la vendita celere dell’immobile non è stata possibile a causa della grave crisi del mercato immobiliare;
-la situazione giuridica e materiale non poteva mutare (!);
-la tempistica del trasferimento nessun pregiudizio poteva arrecare alla società e dunque alla curatela che, al tempo, non era ancora creditrice, essendo stato il fallimento dichiarato nel 2015.
4.1. Anche tale censura è inammissibile.
In disparte la palese inosservanza degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.
quanto al se e come gli elementi fattuali cui si fa riferimento sarebbero stati introdotti nel processo, nei vari gradi, e la collocazione della loro fonte nel fascicolo di causa, è comunque evidente la natura meramente fattuale degli argomenti di critica, inidonei a palesare l’ error iuris denunciato e piuttosto mirati a sollecitare, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata, una mera rivalutazione del materiale istruttorio onde giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti.
In tale prospettiva la censura appare più precisamente mirata a dedurre, piuttosto che una errata ricognizione della portata normativa astratta degli artt. 1414 e 1415 cod. civ., la violazione delle regole che, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., devono presiedere il ragionamento presuntivo. Un tale effettivo contenuto della censura (al cui scrutinio non osta la diversa intestazione in rubrica del motivo: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), non rispetta però i criteri e i requisiti al riguardo indicati, sulla falsariga di giurisprudenza precedente, da Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785, nei termini seguenti:
« la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare … sotto i seguenti aspetti:
aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e,
quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.
Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis ), che esprime nient’altro -almeno secondo l’opinione preferibile -che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia “certa”).
La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.
La concordanza esprime -almeno secondo l’opinione preferibile -un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che
non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.
In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.
Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.
Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si
concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).
In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.
Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito ha omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria ».
Ebbene, nella specie, l’impostazione censoria è chiaramente orientata verso questo secondo versante argomentativo.
Si critica il valore presuntivo degli elementi considerati in ragione
di una diversa loro ricostruzione e interpretazione, ovvero facendo ricorso ad ulteriori riferimenti fattuali, privi di riscontro in sentenza e comunque irrilevanti, o ancora prospettando una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma.
In tal modo la critica, nel suo complesso, si risolve in realtà nella prospettazione di una diversa ricostruzione della quaestio facti e si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, comma primo, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricognizione della fattispecie concreta ed alla ponderazione dell’efficacia dimostrativa dei vari elementi di prova acquisiti .
Con il terzo motivo le ricorrenti deducono «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c.».
Lamentano che «la Corte di Appello di Firenze avrebbe dovuto accertare l’esistenza di un accordo simulatorio, quale prova della simulazione, mentre invece l’accordo simulatorio è stato solo presunto dagli indizi sopra esaminati che non possono essere considerati elementi precisi gravi e concordanti. La regola di giudizio violata dunque è sia nell’uso delle presunzioni (si è fatto ricorso a fatti noti non aventi carattere significativo) sia nella circostanza di aver dato prevalenza agli elementi indiziari, ed in particolare ad un indizio di secondo grado come quello ricavato dalla presunta intenzione elusiva, rispetto alle prove documentali».
5.1. Il motivo è inammissibile sia per la sua palese genericità, sia perché, a voler dare ad essa il contenuto rappresentato dai rilievi svolti con il secondo motivo, nel senso della inammissibilità valgono le medesime considerazioni già sopra svolte ai fini del relativo scrutinio, cui può farsi rinvio.
Con il quarto motivo le ricorrenti infine denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ..
Lamentano che la Corte d’appello «ha dato prevalenza agli indizi e non ha ammesso le prove orali richieste … e neppure è stata ammessa la successiva produzione documentale così non riuscendo a pervenire ad un risultato certo, come avrebbe dovuto invece essere».
6.1. La censura è inammissibile.
In disparte anche in tal caso la palese genericità e inosservanza degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (già rilevata nella p.d.a.), si deduce l’inosservanza dell’art. 115 cod. proc. civ. in termini del tutto diversi da quelli indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, come pure già rimarcato nella p.d.a..
Va al riguardo rammentato che, secondo consolidato indirizzo, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016, in motivazione; Cass- Sez. U. n. 20867 del 2020).
La conclusione delle considerazioni che precedono è che, in piena conformità alla proposta di definizione accelerata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ., alla definizione del giudizio «in conformità alla proposta» consegue l’«applicazione» del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., ossia, rispettivamente: a) la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) la condanna, altresì, della parte soccombente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.
La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 -non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta.
Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 si precisa che la previsione in questione «non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio, ma è la realistica presa d’atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata», di guisa che sembra conforme al sistema far sì che il costo dell’aggravio per il servizio giustizia sia sostenuto da colui che, nonostante una prima delibazione negativa, abbia chiesto comunque una valutazione supplementare collegiale senza che ne sussistessero fondate ragioni.
Si tratti di «sanzione», o di «realistica presa d’atto» delle risorse limitate della giurisdizione, è però allora evidente che la condanna, di default , ai sensi del terzo comma e/o del quarto comma dell’art. 96, avrà ragione di essere solo nei confronti della parte che l’aggravio per il servizio giustizia abbia determinato con la sua istanza di decisione.
Ne discende che, nella specie, nella quale, come detto, l’istanza è stata presentata solo da una delle ricorrenti litisconsorti necessarie, tale condanna si giustifica e andrà pronunciata nei soli confronti di questa e non della parte che, non avendo presentato analoga istanza, doveva anzi considerarsi rinunciante tacita, ma la cui rinuncia
tuttavia, per le ragioni dette, è rimasta priva di effetto, anche nei suoi confronti.
Nei confronti di quest’ultima l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. resta bensì possibile, ma solo ove se ne ravvisino i presupposti propri di tali disposizioni, quali ordinariamente valutabili a discrezione del decidente, ove reputi di trovarsi di fronte -con riferimento al contenuto del ricorso originario e non certo alla istanza di decisione, che tale parte non ha presentato -ad una ipotesi di abuso del processo.
Nella specie, non ritiene il Collegio che tali ipotesi possa configurarsi in relazione al contenuto del ricorso, al di là della evidenziata inammissibilità delle censure, di per sé non sufficiente a integrarne gli estremi.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, in solido, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso in conformità alla proposta di definizione accelerata. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge
Condanna NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore del controricorrente, della ulteriore somma di Euro 8.000.
Condanna NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza