Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8534/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME domiciliato ex lege agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, gli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente- contro
VIRDIS
NOME;
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 504/2019 depositata il 08/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Sassari accolse la domanda di NOME COGNOME proposta nei confronti di NOME COGNOME, volta a far dichiarare la nullità di un atto pubblico del 18 gennaio 2005 con il quale la comune madre delle parti, NOME COGNOME aveva venduto al figlio e coerede la quota indivisa di un immobile sito in Ittiri, INDIRIZZO statuendo che la nullità prevista dall’art. 40 l n. 47/85 dovesse trovare applicazione sia per la non menzione degli estremi della concessione edilizia, sia per le irregolarità di carattere urbanistico.
La Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con sentenza n. 504 dell’8 novembre 2019 , rigettò il gravame interposto da NOME COGNOME ritenendolo inammissibile per tardività, e condannò il soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di secondo grado , con riguardo all’eccezione pregiudiziale di decadenza dall’impugnazione , sostenne che l’atto di appello era stato consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica il 21 giugno 2016, prima della scadenza del termine; che nei confronti della COGNOME, ritualmente costituitasi e poi deceduta, la notifica era andata a buon fine, mentre nei confronti della Virdis non si era perfezionata – per il trasferimento in altro luogo del difensore domiciliatario – se non dopo la consumazione del termine perentorio. NOME COGNOME si era poi costituita, anche in qualità di erede della madre. Osservò il giudice del gravame che la mancata notifica nei termini avrebbe dovuto essere imputata al richiedente, che non si era interessato tempestivamente di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla scorta di tre motivi.
È rimasta intimata NOME COGNOME.
In prossimità dell’udienza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO
Con la prima censura il ricorrente deduce la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 331 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
La Corte d’appello non avrebbe rilevato che, nell’ipotesi di causa con pluralità di parti e di litisconsorzio necessario, sostanziale e processuale, avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Virdis, ritenendo l’integrazione realizzata attraverso il perfezionamento della notifica e la successiva costituzione della parte appellata. In altri termini, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto applicare l’art. 331 c.p.c., anche in assenza di un’istanza di parte. E ciò a maggiore ragione, considerando anche la domanda riconvenzionale formulata dal ricorrente in primo grado -finalizzata ad ottenere la restituzione della somma versata per la compravendita -che era stata separata, ma che comunque instaurava una dipendenza anche sostanziale fra le due cause.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata nel ritenere la inammissibilità del gravame per tardiva proposizione ha trascurato di considerare che il giudizio implicava un litisconsorzio necessario di carattere sostanziale . Infatti, l’immobile , della cui vendita si domandava la nullità, una volta riconosciuta la nullità dell’atto di trasferimento, sarebbe pervenuto in eredità ai due germani in quanto di proprietà della comune dante causa (Cass., Sez. 2, n. 24751 del 5 novembre 2013).
Allo stesso modo, era sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell’impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati. Conseguentemente, la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d’appello determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (Cass., Sez. 3, n. 4303 del 13 febbraio 2023).
Ed allora è evidente l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, che si è soffermata sul perfezionamento del procedimento notificatorio, senza considerare il principio, più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui la notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili – sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale – eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l’atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (Sez. 3, n. 19379 del 7 luglio 2021; Sez. 1, n. 27927 del 31 ottobre 2018; Sez. 3, n. 11552 del 14 maggio 2013).
Con il secondo mezzo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112, 113, 81, 100, 112 e 113 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché della violazione o falsa applicazione degli artt. 1421 e 2697 c.c., ai sensi degli artt. 1421 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il Tribunale non avrebbe correttamente individuato il perimetro della condizione dell’azione, intesa quale titolarità attiva della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sia sotto il profilo della legittimazione attiva che dell’interesse ad agire, fondandol a sulla mera allegazione dell’attrice. Sarebbero dunque mancate le condizioni dell’azione.
Con il terzo rilievo il Virdis lamenta la nullità del procedimento con violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché della violazione o falsa applicazione degli artt. 17 e 40 della legge n. 47/85, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Afferma che, una volta verificata la fondatezza del primo motivo, questa Corte potrebbe omettere la cassazione con rinvio e decidere la causa nel merito.
I motivi predetti restano assorbiti dall’accoglimento del primo, che ha carattere pregiudiziale, senza che questa Suprema Corte possa decidere la causa nel merito, a fronte delle ineludibili questioni -anche comportanti accertamenti di
fatto -sollevate con il gravame su cui è mancata ogni pronuncia del giudice dell’impugnazione .
Conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio a lla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, dovrà riesaminare l’intera vicenda, alla luce de i principi sopra esposti, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile, il