Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20880 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29991/2022 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOMECOGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente in via principale-
E
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente in via incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6361/2022 depositata il 12/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Popolare di Spoleto s.p.a., poi fusa per incorporazione in Banco di Desio e della Brianza s.p.a., conveniva innanzi al Tribunale Civile di Roma NOME COGNOME sul presupposto di essere sua creditrice in forza di una fideiussione omnibus da questi rilasciata a favore della società RAGIONE_SOCIALE per ottenere la revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale disposto dal COGNOME insieme alla moglie NOME COGNOME.
Con sentenza n. 13089/2015 il Tribunale di Roma, in assenza di contraddittorio con NOME COGNOME, coniuge del COGNOME, accoglieva l’azione revocatoria e dichiarava inefficace l’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Interposto appello da parte di NOME COGNOME con sentenza n. 4407/2016 dell’8 luglio 2016 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado, sempre pronunciando in assenza di contraddittorio con NOME COGNOME
Avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione; questa Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso, per cui l’impugnata sentenza di appello passava in giudicato.
NOME COGNOME proponeva allora opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., facendo valere la sua posizione di litisconsorte necessario e lamentando di essere stata illegittimamente pretermessa nel giudizio di revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, a suo tempo instaurato dalla banca nei confronti del solo NOME COGNOME.
Invocava, a fondamento della proposta opposizione di terzo, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, nel caso di costituzione di fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi, anche il coniuge non debitore è litisconsorte necessario; rilevava inoltre di vantare diritti autonomi sul fondo patrimoniale, ove era stata conferita la casa coniugale sita in Bracciano, e di essere esposta ad un danno da esecuzione.
Conveniva pertanto in giudizio, avanti la Corte d’Appello di Roma, il Banco di Desio e della Brianza s.p.a., il coniuge NOME COGNOME ed il figlio NOME COGNOME per sentir dichiarare nulla ex art. 102 cod. proc. civ. la sentenza n. 4407/2016 della Corte di Appello di Roma, e occorrendo, la sentenza n. 13089/2015 del Tribunale di Roma, confermata dalla prima, per violazione dell’integrità del contraddittorio.
Si costituiva NOME COGNOME dichiarando di aderire alle difese svolte dall’opponente in punto di violazione dell’integrità del contraddittorio nel pregresso giudizio di revocatoria.
Si costituiva la banca, negando la qualità di litisconsorte necessario in capo alla Rudel, per essere costei coniuge non debitore e priva di diritti autonomi da far valere rispetto al fondo patrimoniale, in cui erano confluiti beni di proprietà esclusiva del COGNOME.
6. Con sentenza n. 6361/2022 del 12 ottobre 2022 la Corte di Appello di Roma rigettava l’opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. e condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento in solido delle spese processuali in favore di Banco Desio e della Brianza s.p.a.
Con la sentenza de qua la corte romana, dopo aver ritenuto che NOME COGNOME fosse legittimata all’opposizione di terzo ordinaria, data la sua prospettata qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale: -) rilevava che il pregiudizio
richiesto dall’art. 404, comma primo, cod. proc. civ. consisterebbe nel c.d. danno da esecuzione, e quindi in un pregiudizio pratico e non meramente giuridico, ed in ogni caso non configurabile in re ipsa ; -) riteneva che tale pregiudizio non fosse stato dimostrato, dato che la parte non aveva provato né il danno a lei derivante dalla esecuzione, in senso ampio, della sentenza opposta, né dal pignoramento e dalla vendita del bene conferito nel fondo, e neppure che il domicilio o comunque l’abitazione del nucleo familiare fosse stata fissata nell’immobile conferito nel fondo; -) escludeva la legittimazione di NOME COGNOME posto che non rivestiva la qualità di ‘terzo’, a proporre ‘intervento adesivo’ nel giudizio di opposizione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la società Banco di Desio RAGIONE_SOCIALE
Anche la COGNOME propone ricorso, successivo, affidato a due motivi, da qualificarsi come ricorso incidentale, cui resiste con controricorso la società Banco di Desio e della Brianza s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente principale e la ricorrente in via incidentale hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che dei due ricorsi proposti avverso la sentenza odiernamente impugnata quello depositato in data successiva da NOME COGNOME dove essere qualificato come ricorso incidentale (v. Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 08/03/2006, n. 4980).
Con un unico motivo il ricorrente in via principale denunzia
‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 404 -406 c.p.c., dell’art.167 e 347 c.p.c., in rapporto all’art.100 c.p.c. e all’art.91 c.p.c., che rileva ai fini dell’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.’.
Censura l’impugnata sentenza là dove lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, in solido con la terza opponente, sul rilievo per cui ‘non essendo terzo, non era legittimato ad alcun ‘intervento adesivo’ (v. p. 8 dell’impugnata sentenza).
Lamenta che la decisione è viziata per plurime ragioni, dato che: a) ha errato la corte d’appello nel parlare di ‘intervento adesivo’, dato che il COGNOME era solo un litisconsorte necessario del giudizio; b) ha errato la corte ad emettere la condanna alle spese di lite, dato che ‘anche la parte convenuta (necessaria) nel giudizio ha certamente legittimazione oltre che interesse ex art.100 c.p.c. alle relative difese secondo diritto, ancorché allineate con quelle dell’opponente, contrariamente a quanto inspiegabilmente statuito dalla Corte di Appello, così tuttavia falsamente applicando le norme di legge richiamate’ .
Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale denunzia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 404, comma primo c.p.c., art. 102 c.p.c. e art. 101 c.p.c., che rileva ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.’.
Lamenta che l’impugnata sentenza è viziata là dove ha rigettato l’opposizione di terzo sul rilievo del difetto di prova di un danno inteso come pregiudizio pratico ed effettivo, mentre avrebbe dovuto attribuire rilievo alla circostanza dell’essere stato pretermesso un litisconsorte necessario del giudizio di revocatoria dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi e, in base a tale rilievo, avrebbe dovuto accogliere l’opposizione di terzo.
Con il secondo motivo la ricorrente in via incidentale denunzia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in
rapporto agli artt. 167171 c.c., nonche’ dell’art. 404, comma primo c.p.c. in rapporto all’art. 101 c.p.c. e degli artt. 406 e 354 c.p.c., che rileva ai sensi dell’art.360, comma primo n. 3 c.p.c.’.
Censura l’impugnata sentenza là dove statuisce che, quand’anche si dovesse aderire ad una nozione ampia di pregiudizio ‘in realtà nemmeno affermata dalla Suprema Corte’, l’opposizione di terzo non potrebbe comunque essere accolta, dal momento che l’opponente non avrebbe dimostrato di aver fissato presso l’immobile confluito nel fondo patrimoniale da essa stipulato ‘il proprio domicilio, né che ivi lo abbia fissato il nucleo familiare COGNOME‘ (v. p. 8 sentenza).
Deduce che una siffatta motivazione è errata, dato che il pregiudizio che, ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc. civ., legittima l’opposizione del litisconsorte necessario pretermesso, rendendola pienamente ammissibile, è sempre ed esclusivamente il pregiudizio giuridico consistente nel vizio di pretermissione del litisconsorte necessario.
5. Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato la banca resistente denunzia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 168 e 2901 c.c. e 101, 102 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale qualificato la signora NOME COGNOME come litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale’.
Lamenta che l’impugnata sentenza, pur avendo rigettato l’opposizione di terzo ordinaria, ha erroneamente affermato l’esistenza di litisconsorzio necessario passivo del coniuge non debitore nell’azione revocatoria di fondo patrimoniale.
Deduce che, così motivando, la corte di merito ha erroneamente interpretato ed applicato gli artt. 168 e 2901 cod. civ. nonché gli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., dato che il coniuge che ha soltanto partecipato all’atto dispositivo, nel caso di specie alla costituzione del fondo patrimoniale, ma che non è debitore,
non deve essere considerato litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria.
Ragioni di ordine logico e giuridico impongono di esaminare prioritariamente i due motivi del ricorso incidentale.
6.1. Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati per la loro evidente connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte di merito, dopo aver accertato la pretermissione, nel giudizio di revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale della famiglia, della odierna ricorrente in via incidentale, a dispetto della sua qualità di litisconsorte necessaria, ha tuttavia ritenuto tale evenienza non sufficiente, ed inidonea all’accoglimento dell’opposizione di terzo di cui all’art. 404 cod. proc. civ., in difetto della prova di un pregiudizio subìto per effetto della concreta incidenza della rilevata pretermissione sul merito e sull’esito della controversia.
Questa ratio decidendi si collega al generale principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la violazione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza di tale deduzione, la sussistenza di una concreta lesione al proprio diritto di difesa, o comunque la sussistenza di un pregiudizio effettivo, come conseguenza della violazione medesima.
E tuttavia, la motivazione svolta dalla corte di merito sulla base della summenzionata ratio decidendi non pare, nel caso di specie, conforme a diritto, perché nell’evocare la necessità della dimostrazione del pregiudizio effettivo conseguente alla ritenuta pretermissione del litisconsorte necessario, il giudice di appello ha omesso di considerare che il medesimo è invero già insito nella violazione del suo diritto al contraddittorio.
Pur se con riferimento a diversa fattispecie questa Corte ha invero già avuto modo di porre in rilievo come ‘La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo’ (Cass., Sez. Un., 25/11/2021, n. 36596).
Si è altresì precisato che ‘In tema di opposizione di terzo degli eredi avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio introdotto da o contro il “de cuius”, la legittimazione all’opposizione ordinaria va riconosciuta all’erede pretermesso in seguito all’emersione nel processo del fatto del decesso della parte originaria e della riassunzione o della volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi, atteso che egli si trova con questi ultimi in una situazione di necessaria co-legittimazione, avente fondamento in una fattispecie di litisconsorzio processuale, la quale, da un lato, impone al giudice, nel caso che essa emerga (eventualmente su impulso della controparte, gravata, al riguardo, da un dovere di attivazione
fondato sul canone di diligenza processuale), di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non presente in giudizio, mentre, dall’altro, legittima quest’ultimo (il quale, quando sia consapevole della celebrazione del processo “inter pauciores”, non perde la facoltà di intervenire nello stesso, anche in grado di appello) ad impugnare la relativa sentenza, emessa a contraddittorio non integro, ai sensi dell’art. 404, primo comma, c.p.c.’ (v. Cass., 15/6/2023, n. 17212).
6.2. Risulta infatti operante, nei casi di cui ai citati precedenti arresti e nel caso di specie, lo specifico principio per cui, sebbene con l’invocazione del vizio di nullità della sentenza per error in procedendo non può essere tutelato l’astratto e generale interesse alla regolarità giudiziaria, vi sono ipotesi in cui vengono ad essere violati dei ‘diritti processuali essenziali’, e tale violazione costituisce un pregiudizio, effettivo, in sè ed in quanto tale, senza che occorra individuare un pregiudizio ulteriore da porre alla base della invocata nullità.
In questa categoria di diritti va, primariamente ed indubitabilmente, annoverato il principio dell’integrità del contraddittorio, per cui ne deriva che ogni violazione delle regole che lo concretizzano determina -di per séun pregiudizio concreto ed effettivo per la parte.
Orbene, l’impugnata sentenza, mentre ha riconosciuto la qualità di litisconsorte necessario in capo alla odierna ricorrente incidentale conformemente al consolidato orientamento di legittimità per cui, in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia di fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore pretermesso (v. tra le tante Cass., 5/9/2023, n. 25928, che richiama anche Cass., n. 19330/2017 e Cass., n. 8447/2023), e ciò ancorché lo stesso non sia neppure
proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto comunque beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria (in tal senso, v. la citata Cass., n. 8447 del 14/3/2023, che richiama Cass., n. 21494/2011), ha poi rigettato l’opposizione di terzo proposta dal litisconsorte pretermesso sul rilievo della mancata prova di un pregiudizio ancora ulteriore, rispetto all’evidenza dell’essersi svolto il giudizio in assenza del litisconsorte necessario, ma con una siffatta motivazione è incorsa nella violazione dei principi, che invece si intende qui ribadire, secondo cui:
‘È ammissibile la proposizione dell’opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte del litisconsorte necessario pretermesso fin dal primo grado, anche ove questi abbia dedotto esclusivamente la violazione dell’integrità del contraddittorio ‘ .
‘ In tema di opposizione di terzo ordinaria, il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi in sua assenza, sicché il giudizio stesso risulta essere integralmente viziato da una nullità insanabile ‘ .
6.3. Alla fondatezza dei motivi nei suindicati termini consegue l’accoglimento del ricorso incidentale Rudel, con assorbimento del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e della sentenza del giudice di prime cure, con rinvio al Tribunale di Roma ( a mente del consolidato principio secondo cui ove l’opposizione di terzo sia fondata sulla mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario il giudice della opposizione, se la sentenza impugnata è di secondo grado, dopo averne dichiarato la nullità, deve rimettere la causa al giudice di primo
grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 354 cod. proc. civ.: v. Cass., n. 1441/2022; Cass., n. 4665 del 2021; Cass., n. 11289 del 2020; Cass., n. 3925 del 2016), che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale COGNOME nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. Cassa in relazione l’impugnata sentenza nonché quella di 1° grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.