Poteri del liquidatore nella liquidazione di una succursale UE: la Cassazione si riserva
In un contesto economico sempre più interconnesso, la gestione delle crisi d’impresa transfrontaliere solleva complesse questioni giuridiche. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha acceso i riflettori su un tema di grande attualità: la liquidazione succursale UE e i poteri del commissario liquidatore della filiale italiana di un’impresa di investimento con sede in un altro Stato membro. La Corte, riconoscendo la novità e la delicatezza della questione, ha scelto di non decidere immediatamente, ma di rinviare il caso a una pubblica udienza per un esame più approfondito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dall’azione legale promossa dal commissario liquidatore della succursale italiana di un’importante impresa di investimento dell’Unione Europea, la cui sede principale si trova in Francia. L’azione, basata sulla legge fallimentare, mirava a dichiarare l’inefficacia di alcuni “atti a titolo gratuito”, ovvero trasferimenti di beni effettuati senza ricevere nulla in cambio, al fine di recuperarli a vantaggio dei creditori della procedura.
Il punto cruciale della controversia, tuttavia, non riguardava la natura degli atti, ma la legittimazione stessa del commissario liquidatore italiano a intraprendere tale azione. La difesa della controparte sosteneva, in sostanza, che tale potere potesse non spettargli.
La Questione di Diritto e la Rilevanza per la liquidazione succursale UE
Il cuore del problema risiede in un vuoto normativo. Non esistono, infatti, disposizioni chiare che disciplinino il coordinamento dei poteri tra la procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta in Italia per la succursale e l’analoga procedura liquidatoria principale avviata in Francia, dove l’impresa ha la sua sede legale.
Questa incertezza solleva una domanda fondamentale: in caso di insolvenza di un’impresa europea che opera in Italia tramite una succursale, a chi spetta il potere di esercitare le azioni a tutela della massa dei creditori? Spetta al liquidatore della procedura secondaria italiana o a quello della procedura principale nello Stato di origine? La risposta a questa domanda è tutt’altro che scontata e ha implicazioni significative per la tutela dei creditori e la certezza del diritto nelle procedure di insolvenza transfrontaliere.
La Decisione della Cassazione
Di fronte a un quesito così complesso e, soprattutto, privo di precedenti specifici nella propria giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione avesse una “particolare rilevanza nomofilattica”. Con questa espressione si intende che il caso è talmente importante da richiedere una pronuncia che possa servire da guida per tutti i casi futuri, assicurando un’interpretazione uniforme della legge su tutto il territorio nazionale.
Per questo motivo, la Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria, con la quale ha deciso di non risolvere la controversia nella camera di consiglio, ma di rinviare la causa a una pubblica udienza. Questa scelta procedurale è riservata ai casi di maggiore importanza e complessità, consentendo un dibattito più ampio e approfondito prima di arrivare a una sentenza definitiva.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e diretta: la questione di diritto relativa alla titolarità dell’azione in capo al commissario liquidatore della succursale italiana è nuova e di fondamentale importanza. L’assenza di una normativa specifica che regoli il coordinamento dei poteri tra le procedure di liquidazione in diversi Stati membri dell’UE per le imprese di investimento crea un’incertezza giuridica che deve essere colmata. La Corte ha quindi ritenuto indispensabile un esame più approfondito in pubblica udienza per poter ponderare adeguatamente tutti gli interessi in gioco e stabilire un principio di diritto chiaro e duraturo.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione, pur non decidendo il merito della controversia, è estremamente significativa. Essa mette in luce una lacuna nel diritto dell’insolvenza transfrontaliero a livello europeo e nazionale, con particolare riferimento al settore delle imprese di investimento. La futura sentenza, che seguirà alla pubblica udienza, è attesa con grande interesse da tutti gli operatori del settore, poiché stabilirà un precedente cruciale sui poteri dei liquidatori nelle procedure di liquidazione succursale UE, influenzando la gestione delle future crisi d’impresa con carattere internazionale.
Qual è il problema giuridico principale affrontato dalla Corte di Cassazione in questa ordinanza?
Il problema principale è stabilire se il commissario liquidatore della succursale italiana di un’impresa di investimento europea abbia il potere di avviare azioni legali a tutela dei creditori (come l’azione di inefficacia), in assenza di norme specifiche che coordinino la procedura italiana con quella principale aperta nello Stato membro della sede centrale dell’impresa.
Perché la Corte non ha emesso una decisione finale sul caso?
La Corte ha rinviato la decisione finale perché ha ritenuto la questione di “particolare rilevanza nomofilattica”, ossia una questione di diritto nuova, senza precedenti giurisprudenziali, la cui risoluzione è fondamentale per garantire un’interpretazione uniforme della legge in futuro.
Cosa ha deciso la Corte con questa ordinanza?
La Corte ha deciso di rinviare la causa a una pubblica udienza. È una decisione procedurale che non risolve il caso nel merito, ma lo destina a una trattazione più approfondita e dibattuta, data la sua importanza e complessità, prima di giungere a una sentenza definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4976/2023 R.G. proposto da
ricorrenti –
contro
– controricorrente –
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5470/2022 del la Corte d’Appello di Roma, depositata il 7.9.2022;
letti gli atti depositati dalle parti;
lette le motivate conclusioni del Procuratore Generale;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che oggetto della controversia è un’azione di inefficacia di «atti a titolo gratuito» promossa, ai sensi degli artt. 64 e 203 legge fall., dal commissario liquidatore della succursale italiana di una «impresa di investimento dell’Unione Europea» con sede principale in Francia;
rilevato che è in discussione, in particolare, la titolarità dell’azione promossa in capo al commissario liquidatore della succursale italiana, in mancanza di disposizioni normative volte a disciplinare in modo diretto, e con specifico riguardo alle imprese di investimento, il coordinamento dei poteri tra la procedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale aperta in Italia e l’analoga procedura liquidatoria aperta nel diverso Stato dell’Unione europea in cui l’impresa ha la sua sede principale;
ritenuto che la questione di diritto -in ordine alla quale non si riscontrano precedenti di questa Corte -è di particolare rilevanza nomofilattica (art. 375, comma 1, c.p.c.);
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia fissata l’udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME