Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20842 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20842 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14211/2023 R.G. proposto da:
TERZITTA COGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 32/2023, depositato il 08/03/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME proponevano domanda di equa riparazione in relazione alla durata irragionevole di un precedente giudizio di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Roma nel maggio 2012, protrattosi per oltre nove anni (maggio 2012 -giugno 2021 ), per tre effettivi gradi di giudizio.
Il Consigliere designato dalla Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda: a fronte di una protrazione ingiustificata eccedente di sei anni la ragionevole durata del procedimento presupposto, , in applicazione dell’art. 2 -bis comma 3, legge n. 89/2001, conteneva il risarcimento in €. 1.625,00, corrispondenti alla somma riconosciuta ai ricorrenti al termine del giudizio presupposto, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Liquidava le spese di lite, poste a carico dell’Amm inistrazione soccombente, determinate in €. 500,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980, al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, e a € 27,00 per spese vive.
Nell’opposizione ex art. 5ter legge n. 89 del 2001, i ricorrenti indicati in epigrafe lamentavano che ove l’indennizzo sia limitato ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3, legge n. 89 del 2001, alla somma liquidata nel giudizio presupposto devono aggiungersi gli interessi decorrenti dalla proposizione della domanda al deposito del decreto.
In accoglimento dell’opposizione, la Corte d’Appello di Perugia, con il decreto n. 32/2023, revocava il decreto opposto e rideterminava l’indennizzo in complessivi € 1.722, 01 (€ . 1.625,00 di indennizzo oltre €. 97,01 di interessi), sui quali applicava gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda.
Procedeva, quindi, alla regolazione delle spese di lite, condannando l’Amministrazione soccombente al pagamento delle
spese processuali della fase monitoria, pari a €. 27,00 per spese ed €. 292,50 per compensi professionali; della fase di opposizione, pari ad €. 27,00 per spese ed €. 390,91 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, con distrazione.
Più precisamente:
i compensi della fase monitoria, corrispondenti allo scaglione da €. 0 a €. 5.200,00, tabella 8 D.M. n. 55/2014, venivano ridotti del 50% per €. 225,00, e aumentati del 30% per l’uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1bis D.M. 55 del 2014, per un totale di €. 292,50;
i compensi della fase di opposizione ex art. 5ter legge n. 89 del 2001, nella quale il ricorrente ha agito per ottenere una parte ulteriore di indennizzo pari agli interessi, corrispondenti allo scaglione da €. 0,01 a 1.100,00, venivano ridotti del 70% nella fase istruttoria e del 50% per le altre voci, per un totale di €. 300,70, da aumentare del 30% per l’uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1bis D.M. 55 del 2014, per complessivi €. 390,91.
Il suddetto decreto è impugnato innanzi a questa Corte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge -art. 5ter , legge n. 89/2001; artt. 91 e 324 cod. proc. civ.; art. 2233, comma 2, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022.
Lamentano i ricorrenti che la liquidazione delle spese di lite della fase di opposizione, poste a carico del Ministero soccombente, avrebbe dovuto avvenire sulla base dello scaglione superiore, da €.
1.100,01 a €. 5.200,00, avendo il giudice dell’opposizione riconosciuto alle parti private opponenti la somma complessiva di €. 1.722,01, all’esito dell’integrale accoglimento dell’opposizione. Inoltre, il complessivo riconoscimento di appena €. 390,91 (peraltro dopo aver anche applicato l’aumento del 30%, ex art. 4, comma 1bis , del D.M. n. 55/2014), risulta di gran lunga inferiore (pari a circa l’80% in meno) rispetto ai minimi tariffari, previsti per le fasi del procedimento presso la Corte d ‘ Appello, stabiliti dalla Tabella n. 12 del D.M. n. 55/2014 (così come modificata dal D.M. n. 147/2022 applicabile al caso di specie, in quanto è entrato in vigore il 23 ottobre 2022 e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore; il decreto impugnato è stato depositato l’8 marzo 2023).
Lamentano, inoltre, i ricorrenti che il decreto monitorio – poi opposto dai soli odierni istanti -aveva liquidato le spese, a carico dell’Amm inistrazione , in €. 500,00 per compenso professionale, mentre il decreto collegiale, in questa sede impugnato, riduce tale liquidazione ad appena €. 225,00, poi incrementati – per effetto dell’aumento del 30%, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 – ad €. 292,50. Osservano i ricorrenti che ove il decreto che accolga integralmente l’opposizione ex art. 5ter , legge n. 89/2001, ed utilizzi come tecnica di liquidazione delle spese con cui determina separatamente, a carico dell’Amministrazione soccombente, quelle delle due fasi (monitoria ed opposizione), non può comunque quantificare le spese della fase monitoria in misura inferiore a quelle già riconosciute dal relativo decreto monitorio opposto (misura non contestata dall’Amm inistrazione, e sulla quale, quindi, si è comunque formato, in parte qua , giudicato interno). Oltre al fatto, prosegue il ricorso, che la somma di €. 225,00 non corrisponde neanche al
minimo tariffario di cui alla Tabella n. 8 del D.M. n. 55/2014, così come modificata dal D.M. n. 147/2022, pari – per lo scaglione da Euro 0 ad € 5.200,00 -alla somma di € . 237,00).
Il ricorso è fondato.
Quanto alle spese liquidate nel giudizio di opposizione, costituisce affermazione costante di questa Corte quella per cui l’opposizione di cui all’art. 5ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza a misura dell’intera vicenda processuale solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l’ipotesi di opposizione incidentale da parte dell’amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese ( ex multis : Cass. n. 26625 del 14/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 10860 del 2023; Cass. n. 32458/2021; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 – 01; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016, Rv. 641924 – 01).
Corollario del principio sopra riportato è che ai fini dell’individuazione del corretto scaglione tariffario deve considerarsi
l’intera somma liquidata dal secondo giudice a ciascun istante, ossia €. 1.772, 01, atteso che nel caso che ci occupa gli odierni ricorrenti risultano integralmente vittoriosi nel giudizio di opposizione, né il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione in via incidentale.
La Corte d’Appello si è discostata da questo principio e, per di più, in assenza di una opposizione incidentale, ha ridotto anche le spese della fase monitoria.
L’errore di diritto è evidente e comporta la cassazione del decreto e il rinvio per nuovo esame sulla scorta del citato principio.
Il Collegio accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla medesima Corte d ‘ Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025.