Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32093 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32093 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16210-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5802/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 3681/2017;
Oggetto
R.G.N. 16210/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, parzialmente accogliendo l’appello proposto da COGNOME NOME in materia di liquidazione delle spese processuali che erano state compensate in primo grado per un terzo, nonostante la soccombenza virtuale dell’RAGIONE_SOCIALE, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate in € 858, 00, oltre Cpa per € 33 ed Iva per € 188,76, per un totale complessivo di € 1046,76 da attribuirsi al difensore anticipatario; ha compensato invece le spese del grado di appello.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con due motivi illustrati da memoria. L’RAGIONE_SOCIALE e’ rimasto intimato. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo Ł stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello di Napoli applicato le tariffe
professionali di cui al D.M. n. 140/2012 nonostante la sentenza di primo grado fosse stata depositata in data 6 giugno 2017, perciò sotto la vigenza del D.M. n. 55 del 2014.
Il motivo Ł fondato.
COGNOME NOME, bracciante agricola che chiedeva l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dall’RAGIONE_SOCIALE con cancellazione dal relativo elenco, aveva proposto appello avverso la sentenza che in primo grado aveva compensato le spese processuali per un terzo, nonostante la soccombenza virtuale dell’RAGIONE_SOCIALE che, in corso di causa, aveva provveduto al riaccredito dei contributi in un primo tempo annullati.
La Corte di appello ha correttamente riformato la statuizione impugnata, in materia di spese processuali, ma, facendo esplicito riferimento alla data in cui il procedimento era stato incardinato, ha ritenuto di dover applicare ai fini della liquidazione delle stesse spese il D.M. n. 140/2012 nonostante la sentenza di primo grado fosse stata pubblicata sotto la vigenza del D.M. n. 55 del 2014.
Così facendo la sentenza d’appello Ł però incorsa nella violazione di legge lamentata nel motivo di ricorso, essendo consolidato l’ orientamento
giurisprudenziale secondo cui i nuovi parametri fissati dal decreto ministeriale n. 55/14 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle spese intervenga successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che a quella data non abbia ancora completato la propria opera professionale, ancorchØ la sua prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cassazione Sez. Un. n. 17405/2012, nonchØ Cassazione n. 2748/2016, n. 21205/2016, 13628/2015).
2.- Col secondo motivo viene dedotta violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92, 2 comma c.p.c. nonchØ inesistenza, illogicità, inconferenza e erroneità della motivazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello di Napoli compensato le spese del giudizio di appello nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE nonostante l’accoglimento della domanda in materia di liquidazione delle spese.
Anche tale motivo Ł fondato.
La Corte di appello di Napoli, come si Ł visto sopra, ha accolto integralmente l’appello di
COGNOME ed ha proceduto all’integrale liquidazione delle spese riformando sul punto la sentenza di primo grado. Ma ha poi compensato le spese del giudizio di appello tra la lavoratrice e l’RAGIONE_SOCIALE sostenendo che la causazione del giudizio di appello non potesse e ssere ascritta all’RAGIONE_SOCIALE che aveva già soddisfatto integralmente le pretese attoree fin dal primo grado di giudizio.
Tale statuizione Ł però contraria alle norme di diritto, posto che la liquidazione delle spese doveva seguire i principi della soccombenza, che nel caso di specie ricadeva sull’ RAGIONE_SOCIALE che aveva dato causa al processo anche d’appello (Cass. 29 maggio 2018, n. 13498; Cass. 28 febbraio 2023, n. 5813) e quello di tutela dell’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in base al quale la parte vittoriosa non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Pertanto a nulla rileva che la responsabilità della causa d’appello dovesse ascriversi alla erronea liquidazione delle spese del giudizio operata dal giudice di primo grado piuttosto che all’RAGIONE_SOCIALE. In materia di spese vale ‘il principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda
la responsabilità del processo’ (Cass. n. 23123 del 25/07/2022) essendo stato necessario un secondo ed ora un ulteriore grado di giudizio per giungere alla corretta liquidazione delle spese processuali, le quali, oltre a dover rispettare le tariffe previste dalla legge, non devono essere mai poste a carico della parte vincitrice, neppure parzialmente, salva la disciplina della compensazione ex art 92 c.p.c.
3.- Sulla scorta delle premesse occorre quindi accogliere integralmente il ricorso e cassare la decisione impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con la liquidazione delle spese per ciascuno dei tre gradi di giudizio in cui essa si Ł articolata, nel rispetto della tariffa forense di cui al DM. N. 55/2014.
Posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. n. 8792/2019) la causa relativa alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi anagrafici ha valore determinato e non indeterminato, fatta applicazione del corretto scaglione di rifer imento (da € 5200 ad € 26000), devono essere liquidati per il primo grado di giudizio € 1776 per le tre fasi previste, che ridotti del 30% per la pronuncia di mero rito (
in assenza di questioni controverse di fatto e di diritto), portano al minore i mporto di € 1243.
Per l’appello va invece liquidato per le tre fasi (secondo il valore della causa di € 1243 , sulla base del decisum e non del disputandum ) l’importo complessivo di € 700; e l a stessa somma va riconosciuta per il giudizio di cassazione.
Infine va pronunciata la distrazione delle somme liquidate in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO.
4.- Non esistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese giudiziali del giudizio di primo grado in € 1243 per compensi, in € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; liquida le spese del giudizio di secondo grado in € 700 per compensi, in € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al relativo pagamento con distrazione.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 700 per compensi, in € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; con
distrazione degli importi così liquidati in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO. Così deciso nella Adunanza camerale del 17.10.2023