Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32461 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32461 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26738/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in proprio, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZ. DIST. DI BOLZANO, n. 17/2019, depositata il 9/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le memorie dei difensori di entrambe le parti.
PREMESSO CHE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Bolzano avverso il decreto che, su ricorso della società RAGIONE_SOCIALE, aveva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 7.944,80, quale saldo di un residuo di tre fatture. Gli opponenti deducevano di avere commissionato con contratto di appalto alla RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione dei lavori di allestimento della cucina di un albergo e che, ultimati i lavori, la committente aveva riscontrato nella fattura a saldo degli errori di contabilizzazione per complessivi euro 4.138,58, sia per merce mai consegnata sia per somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, in quanto gli importi esposti erano stati calcolati sulla base di misure errate, e che inoltre alcune lavorazioni presentavano gravi difetti che avevano causato dei danni quantificati in euro 30.000,00. Gli opponenti chiedevano, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di detrarre da quanto dovuto la somma di euro 4.138,58 a titolo di errata contabilizzazione e di compensare il residuo con i costi necessari per eliminare le
difformità e i vizi, nonché di condannare parte convenuta al pagamento delle somme che sarebbero residuate in loro favore.
La società RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, eccepiva, anzitutto, la decadenza dalla garanzia, trattandosi di vizi palesi da denunciare entro sessanta giorni dalla consegna; l ‘opposta chiedeva , quindi, in via preliminare di dichiarare la decadenza degli opponenti dalla garanzia e, nel merito, di rigettare l’opposizione con conferma integrale del decreto.
Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 494 del 2016, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e respingeva tutte le domande riconvenzionali degli opponenti, in particolare ritenendo -con riguardo alla contabilizzazione che dalla lettura del contratto emergesse come i prezzi erano indicati in relazione ai singoli articoli forniti, a prescindere da una precisa misura e che, risalendo l’unica denuncia scritta dei vizi a una lettera del 6 agosto 2014, il termine per la loro denuncia era decorso con conseguente decadenza dalla garanzia.
2. La sentenza era impugnata da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 9 febbraio 2019 n. 17, accoglieva parzialmente il gravame e quindi, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo, condannando, comunque, gli appellanti a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE il minore importo di euro 3.216,89. Il giudice d’appello respin geva la doglianza relativa alla diversità
delle misure di alcune delle parti fornite, ma accoglieva quella che sottolineava come la contabilizzazione avesse ad oggetto anche beni non forniti e lavorazioni previste, ma non conteggiate come concordato e riconosceva l’importo di euro 1.881,38 quale credito ‘contabile’; riteneva, poi, che già in sede di messa in funzione della cucina i vizi fossero stati denunciati, così che erroneamente il primo giudice aveva rilevato la decadenza dalla garanzia. Quanto ai singoli vizi, il giudice d’appello riteneva provata la sussistenza del malfunzionamento della brasieria, malfunzionamento cui era stato poi posto rimedio, ma aveva ritenuto non provato il danno da questo causato; escludeva il vizio di difformità delle lastre di granito in corso di causa; riconosceva l’esistenza del vizio relativo agli spazi vuoti tra i piani di lavoro e le pareti, quantificando il costo per porvi rimedio in euro 2.352,50, oltre IVA, importo da compensarsi -insieme a quello riconosciuto per merce non fornita e lavorazioni eseguite con corrispettivi minori -con il credito residuo di cui al decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Hanno depositato memoria sia i ricorrenti che la controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1. Il primo motivo denuncia ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1657 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere il giudice d’appello errato nell’interpretare il contratto d’appalto del 15 luglio 2012 intercorso tra le parti, qualificandolo quale contratto a corpo anziché a misura, nonché per avere posto a fondamento della decisione un fatto non oggetto di contraddittorio tra le parti e, per di più, inesistente ‘ .
Il motivo non è fondato.
I ricorrenti, anzitutto, contestano l’interpretazione operata dal giudice d’appello del contratto, riportato alle pagg. 11 -12 del ricorso, in quanto il giudice di appello avrebbe ‘irragionevolmente ritenuto di avvalorare solamente il senso letterale delle parole, senza indagare l’effettiva volontà delle parti’. Senonché, il collegio osserva che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve però in una indagine di fatto riservata al giudice di merito (così Cass. n. 14355/2016 e, da ultimo, Cass. n. 10745/2022). Il giudice di merito -nel caso in esame -ha motivatamente e convincentemente spiegato come le previsioni contrattuali, in base alle quali i prezzi ‘unitari’ per i singoli componenti della cucina erano ‘fissi e invariabili’ e le variazioni esclusivamente quantitative non potevano determinare alcuna revisione dei
corrispettivi, erano state concordate dalle parti in vista delle prevedibili modifiche in corso d’opera e di un’esecuzione a regola d’arte dell’opera, ragion per cui le mere divergenze ‘dimensionali’ di singoli componenti non potevano determinare la riduzione del corrispettivo dovuto al l’ appaltatore, con una ermeneutica quindi attenta al dato letterale del contratto e alla comune intenzione delle parti. Con il denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo si contesta, poi, alla Corte di avere fondato le proprie conclusioni sulle errate dimensioni di un ripiano, che ad avviso della stessa sarebbe stato previsto nel preventivo-offerta con una lunghezza di cm. 260 e poi fornito con la lunghezza di cm. 398, circostanza che la Corte avrebbe ricavato dalla consulenza tecnica di controparte e non sottoposto al contraddittorio delle parti. Va, tuttavia, rilevato che, a prescindere dal rilievo per cui non si sarebbe di fronte a un omesso esame, il fatto non è comunque decisivo, avendo il giudice d’appello operato un riferimento meramente rafforzativo della ratio decidendi (cfr. le pagg. 21-24 della sentenza impugnata), che su di esso non si fonda, come invece sostengono i ricorrenti.
Il secondo motivo deduce l’ ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto
non sussistente il vizio relativo alla difformità di colore delle lastre in granito fornite da controparte.
Anche questo motivo è infondato.
Ad avviso dei ricorrenti nella sentenza impugnata sarebbero ‘confluiti gli errori, le contraddizioni e le omissioni proprie dell’elaborato peritale, il quale è stato acriticamente fatto proprio dal giudice’, errori, contraddizioni e omissioni che si sostanzierebbero nel ‘macroscopico abbaglio’ in cui sarebbe incorso il consulente d’ufficio, che ha scambiato la posizione B1 con quella C1, in quanto pur essendosi il tecnico soffermato a esaminare la posizione B1 -in relazione alla quale i ricorrenti lamentano l’alterazione cromatica avrebbe poi nella bozza della propria relazione confuso tale posizione con quella C1. La circostanza, segnalata da entrambi i consulenti di parte in sede di osservazioni, è però stata -come si legge in ricorso alle pagg. 18 e 19 -considerata dal tecnico d’ufficio nella sua relazione finale, ove ha comunque precisato di non avere verificato vizi cromatici nella posizione B1. Il giudice d’appello ha concluso per la mancata prova del vizio, dopo avere appunto puntualizzato che con riferimento alla zona B1, in cui ‘secondo quanto emerso in sede di contraddittorio tecnico il vizio si appaleserebbe’, il consulente d’ufficio non ha rilevato differenze cromatiche: la Corte territoriale ha, quindi, esaminato la circostanza e ha accertato la mancata prova del vizio, né assume al riguardo rilievo decisivo l’ulteriore osservazione dei ricorrenti dell’erroneo riferimento a una foto da parte del consulente.
3. Il terzo motivo lamenta l’ ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nonché nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’, in quanto il giudice d’appello, dopo avere espressamente riconosciuto che la brasiera era risultata affetta da vizi, ha nondimeno rigettato la domanda di risarcimento dei danni per difetto di prova, ‘facendo malgoverno delle risultanze istruttorie emergenti dalle dichiarazioni dei testi’ e non considerando ‘i fatti notori, nonché tutti quegli ulteriori fattori che avrebbero dovuto costituire indizi gravi, precisi e concordanti’ del danno subito.
Pure questo motivo è destituito di fondamento.
A fronte dell ‘affermazione del giudice d’appello della insufficienza della prova del danno causato dal vizio della brasiera, vizio poi riparato, in quanto ‘non sono state allegate, né provate eventuali lamentele o disdette da parte della clientela o perdite economiche per effetto della mancata offerta’ della cottura a vapore o per ‘aspettative di crescita economica disattese’, i ricorrenti contestano la valutazione delle prove testimoniali e la mancata considerazione di fatti notori e indizi, profili tutti che spettano al prudente apprezzamento del giudice di merito e che -a fronte della analitica motivazione della Corte d’appello (v. le pagg. 28, 29 e 30 della sentenza impugnata) -sono insindacabili da parte di questa Corte di legittimità. Va sottolineato che il ricorso al
fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile (in tal senso v., per tutte, Cass. n. 36309/2022) e che certamente non possono rientrare in tale nozione il ‘valore aggiunto dell’offerta turistica dell’RAGIONE_SOCIALE‘ costituito dalla cottura a vapore.
Il quarto motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14, 91 e 92 c.p.c., 4 e 5 d.m. n. 55 del 2014 per avere il giudice d’appello fatto ricorso al criterio del disputato anziché del decisum nella liquidazione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio ‘ .
Questo motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum )’ (Cass., sez. un., n. 19014 / 2007).
Ha, pertanto, errato la Corte d’appello laddove ha liquidato le spese del giudizio d’appello, compensate nella misura della metà, considerando i valori medi dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, dovendo invece considerare lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200, essendo stato, in parziale accoglimento dell’ appello, riconosciuto un credito residuo di soli euro 3.216,89.
II. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione a quest’ultimo motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano , in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della